Sentenza 30 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2004, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis;
- ricorrente -
contro la s.p.a. ZA TR, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, nel giudizio di appello, in Venezia San Marco n. 3063 presso l'avv. Dora Venturi in una con l'avv. F. RASERA BERNA che la rappresentava e difendeva;
- intimata -
avverso la sentenza n. 254/00 depositata il 15 febbraio 2000 dalla Corte di Appello di Venezia. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 settembre 2003 dal Consigliere Dott. Michele D'ALONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, il quale ha concluso per la inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla s.p.a. ZA TR il 25 settembre 2000 (depositato il 16 ottobre 2000), il MINISTERO delle FINANZE chiedeva, in base ad un solo motivo, di cassare la sentenza n. 254/00 depositata il 15 febbraio 2000 dalla Corte di Appello di Venezia la quale aveva rigettato l'impugnazione proposta dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato avverso la sentenza n. 1209/1996, depositata il 16 aprile 1996, con cui il Tribunale della stessa città, ritenuto il contrasto della afferente normativa nazionale con l'art. 10 della Direttiva CEE n. 335 del 17 luglio 1969, aveva accolto la domanda della società di restituzione delle somme (per complessive L. 51,000.000) pagate a titolo di tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione della società e degli atti sociali nel registro delle imprese.
La società intimata non si costituiva ne' svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di Appello di Venezia - per quanto interessa l'esame dell'unico motivo di ricorso per Cassazione prospettato dal Ministero - con la sentenza impugnata, "per quanto concerne il regime e la misura degli interessi", ha ritenuto che "la nuova normativa (art. 11, comma 3^, legge n. 448/98) ... non può trovare applicazione" in quanto, potendo uno Stato membro prevedere (come riconosciuto dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee), per la restituzione di imposte indebitamente riscosse, modalità di calcolo degli interessi "meno favorevoli di quelle vigenti per la ripetizione dell'indebito tra privati" solo se tali modalità si applichino "indifferentemente alle azioni fondate sul diritto interno e a quelle fondate sul diritto comunitario", la previsione dell'art. 11, terzo comma, va disapplicata in quanto meno favorevole della disciplina degli interessi sulle somme da restituire per gli indebiti tributari dettata dalla legge n. 29/61. 2. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 11, terzo comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 sostenendo che la tesi del giudice di appello secondo la quale i terzo comma dell'art. 11 della legge n. 448/98 sarebbe in contrasto con il "principio di equivalenza" accolto dalla Corte Comunitaria è errata perché, per la sua specialità rispetto a quella "civilistica", l'obbligazione tributaria di restituzione del tributo erroneamente corrisposto non può essere paragonata alle "fattispecie di indebito" in quanto "il principio di equivalenza non può essere interpretato nel senso di obbligare uno Stato membro ad intendere recte, estendere;
a tutte le azioni di ripetizione di tasse in violazione del diritto comunitario la disciplina interna più favorevole in materia di rimborso" e perché la norma invocata "non limita l'applicazione degli interessi al tasso vigente (il 2,5%) ai soli casi di rimborso di tasse di concessioni governative sulle società riscosse in violazione del diritto comunitario ma ad ogni caso di ipotizzabile richiesta di rimborso dei suddetti tributi pure fondata sul diritto interno".
3. Il ricorso va respinto perché infondato.
A. Il giudice nazionale - anche alla stregua dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 170 del giorno 8 giugno 1984 e n. 113 del 23 aprile 1985 (Cass., 1^, 23 gennaio 1987 n. 634) -, come noto (Cass., lav., 15 marzo 2002 n. 3841; id., lav., 18 maggio 1999 n. 4817, in Foro Ital. 1999, I, 2542, tra le recenti), deve disapplicare le norme dell'ordinamento interno incompatibili con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso, interessante la fattispecie in decisione, in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli art. 169 e 177 (numerazione originaria) del trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957 n. 1203. Le statuizioni delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia delle Comunità Europee pronunciate in via pregiudiziale ai sensi del citato art. 177 (ora art. 234), pertanto, hanno (Cass., 1^, 28 marzo 1997 n. 2787) diretta ed immediata applicazione nel nostro ordinamento interno e determinano l'effetto della "non applicazione" della legge nazionale dichiarata incompatibile con l'ordinamento comunitario col limite, beninteso, del rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e dei diritti ineliminabili della persona umana considerato anche che l'art. 29, comma 6^, della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (il quale dispone che,
quando la Corte di Giustizia delle CE dichiara incompatibile con le norme comunitarie un'agevolazione od una esenzione tributaria, la cessazione dell'efficacia della disposizione che la prevede è dichiarata con decreto) riguarda le modalità di attuazione con norme interne delle sentenze di detta Corte, ma non incide sui diritti che siano già sorti in favore del privato sulla base dell'ordinamento comunitario, come interpretato dalle sentenze medesime, quali, come nel caso, i diritti inerenti alla ripetizione di somme che risultino indebitamente riscosse (Cass., 1^, 29 ottobre 1991 n. 11522). B. Con decisione del 10 settembre 2002 emessa nella cause riunite C- 216/99 e C-222/99 (in Foro Ital. 2002, 4^, 453 ed in Corr. Giur., 2002, 1419), la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, esaminando specificamente le disposizioni (delle quali il Ministero ricorrente invoca l'applicazione) dettate dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, oltre a ribadire che "il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza triennale che deroga al regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, assoggettata a un termine più favorevole, purché detto termine di decadenza si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi basate sul diritto comunitario e a quelle basate sul diritto nazionale", ha, per quanto interessa la presente controversia, testualmente statuito che:
- "L'art. 10 della direttiva del Consiglio 11 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev'essere interpretato nel senso che esso vieta, fatte salve le disposizioni derogatorie dell'art. 12 della stessa direttiva, le tasso retroattiva dovute per l'iscrizione di atti societari nel registro, delle imprese, qualora non costituiscano diritti di conferimento autorizzati da detta direttiva";
- "L'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335 dev'essere interpretato nel senso che tali tasse retroattive non costituiscono diritti di carattere remu-nerativo autorizzati da detta disposizione qualora le iscrizioni nel registro delle imprese per le quali esse vengono riscosse abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le predette tasse retroattive si considerano aver sostituito, ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati";
- "al di fuori di queste circostanze, perché tali tasse retroattive costituiscano diritti di carattere remunerativo autorizzati dall'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335, i loro importi, che possono essere diversi a seconda della forma giuridica della società, devono essere calcolati in base al solo costo delle formalità in parola, fermo restando che possono anche coprire spese generate da operazioni minori effettuate gratuitamente, e devono eventualmente tener conto di altri diritti versati parallelamente e intesi anch' essi a retribuire lo stesso servizio fornito";
- "per calcolare tali importi uno Stato membro può prendere in considerazione l'insieme dei costi connessi alle operazioni di registrazione, compresa la quota delle spese generali loro imputabili";
- "uno Stato membro ha la facoltà di prevedere diritti forfettari e di stabilirne gli importi per un periodo indeterminato, qualora si assicuri, ad intervalli regolari, che tali importi continuano a non superare il costo medio delle operazioni di cui trattasi". Secondo la stessa Corte, inoltre, "il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi".
C. Per effetto delle riprodotte statuizioni la norma dettata dall'art. 11, terzo comma, della legge n. 448 del 1998 non può essere applicata alla specie in quanto la fissazione "nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della, . . legge".
(misura pari, quindi, al 2 e 50% per effetto del D.M. Tesoro 10 dicembre 1998 in vigore dal primo gennaio 1999) degli interessi sull'importo da rimborsare (perché corrisposto a titolo di tasse di concessioni governative sulle società contrastanti con disposizioni comunitarie) è contraria sia con la maggiore misura degli interessi dovuti in base al disposto dell'art. 1 (giusta il rinvio operato dall'art. 5) della legge 26 gennaio 1961 n. 29 per tutte le ripetizioni di somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari ritenute non dovute sia con quelli (anch'essi maggiori) fissati, in via generale, dall'art. 1284 cod. civ. (nel testo anteriore alla modifica apportata con l'art. 1 della legge 26 novembre 1990 n. 353 e nella misura periodicamente variabile determinata in base al testo attualmente vigente della medesima norma) per le ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. tra privati e, pertanto, non rispettano il principio affermato dalla medesima Corte di Giustizia nella richiamata sentenza del 2002 in tema di "modalità del calcolo degli interessi previsti dall'art. 11, terzo comma, della legge n. 448/1998", riguardanti "specificamente le tasse di concessione riscosse per l'iscrizione nel registro delle imprese ed il versamento annuale per la sua conservazione negli anni successivi", cioè il principio secondo il quale "il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di dette norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi".
Discende da tanto la totale infondatezza del motivo di ricorso che, come anticipato, deve essere respinto.
4. La mancata costituzione della società intimata esclude che la stessa abbia sostenuto delle spese per il presente processo per cui nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine al carico ed alla entità delle stesse nonostante la totale reiezione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004