Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2001, n. 4868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4868 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
048 6 8 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Contratto preliminare - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sequestro SEZIONE SECONDA CIVILE R.G. n. 17145/98, 17636-98, composta da: 18432-98, 19843-98, 20538-98, Presidente 21228-98, 21339-98 Franco PONTORIERI Cron. 10449 Carlo CIOFFI Consigliere relatore Rep. 1714 Consigliere Udienza 15 gennaio 2001 Lucio MAZZIOTTI di CELSO UmRT GOLDONI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Ettore BUCCIANTE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta co ZORE dal Sig. SENTENZA per diritti L. 6000 sul ricorso proposto da: il 3.APR-2001 IL CANCELLIERE SUL RICORSO PRINCIPALE PROPOSTO DA: SERENA s.a.s., elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Massimo n. 36, presso l'avv. Renato Della Bella, che la difende insieme con gli avv.ti Pietro Fiumana e Paolo Fabbri di Forlì, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro 3000 LE OL IO e SU NN MA, elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Mellini n. 39, presso l'avv. Maurizio Marucchi, difesi dagli avv.ti Franco Beltrami e Chiara Andreucci di Rimini, come da procura in atti;
- controricorrenti -
CG508578 e
contro
LIRE 3000 CANCELE C.E.S. Costruzioni Edili RI NE e figlio s.n.c., SEVE NE e SE- CG508573 147/01 DIRITTI DOM DIRITTI DIRITTI DIRE DIRITTI DI CASSAZION CIO COPIE ARG INA 3 Richiesta copia studio ARA MINA 3 da Sig. EL воос VE OB, elettivamente domiciliati in Roma, via Agostino Depretis n. 26 81U 2001 CANCELLIERE 86, presso l'avv. Giannetto Casasola, che li difende insieme con l'avv. San- zio Gentili di Forlì, come da procura in atti;
- controricorrenti -
LIRE 2000 SUL RICORSO INCIDENTALE PROPOSTO DA: CANCELE OL IO e SU NN MA, come sopra domiciliati e difesi;
- ricorrenti incidentali -
contro
BE147278 SERENA s.a.s., come sopra domiciliata e difesa;
- intimata - BE147273 e
contro
LIRE 2000 C.E.S. Costruzioni Edili RI NE e figlio s.n.c., SEVE NE e SE- CANCELE VE OB, come sopra domiciliati e difesi;
- intimati -
E SUL RICORSO INCIDENTALE PROPOSTO DA: BE147280 C.E.S. Costruzioni Edili RI NE e figlio s.n.c., SEVE NE e SE- VE OB, come sopra domiciliati e difesi;
- ricorrenti incidentali -
contro
SERENA s.a.s., come sopra domiciliata e difesa;
DIRITTI DE - intimata - e
contro
OL IO e SU NN MA, come sopra domiciliati e difesi;
AR E A 3
- intimati -
AT214052 CANCELEB EELD DIRITTI DI DIRI DIRIT DIR LIRE 5000 Rilasciata copia legar al Sig. DELLA BELLA per diritti1.18000+6 i) 10.7.01 IL GANGEL AT214053 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. CAVASOLA 6000 per diritti 12 LUG. 2001 avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1150 del /CANCELLIERE 6 novembre 1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2001 dal consigliere Carlo Cioffi;
uditi gli avv.ti Giannetto Cavasola e Franco Beltrami;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aurelio Golia, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi dei Vope e della società C.E.S, e l'accoglimento del ricorso della società RE. CANCELES M SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 29 ottobre 1981 IO LP, affermò che la società RE indicata in epigrafe, e per essa il suo rappresentante NE RI, aveva promesso di vendere, a lui e a sua moglie NN MA LL, un appartamento nel dettaglio indicato, comprensivo di un "sottotetto- mansarda", e che non aveva poi fatto fronte a tale impegno, pretendendo, all'atto della stipulazione del contratto definitivo, di indicare in quest'ultimo 4 il detto sottotetto come "non praticabile”, a dispetto di quanto convenuto con il preliminare, e delle sue oggettive caratteristiche;
convenne pertanto la detta società, NE RI e suo figlio OB RI innanzi al Tribunale di Forlì, al quale chiese sentenza costitutiva del suo diritto di proprietà dell'immobile, nonché convalida del sequestro conservativo in precedenza chiesto, e concesso dal suo Presidente. Si costituirono sia NE e OB RI (il primo anche in qualità di legale rappresentante della società C.E.S.), sia la società RE, disgiuntamente, e risposero che l'appartamento in questione era di proprietà 3 della prima, e che NE RI aveva stipulato il contratto preliminare alle- gato da IO LP senza essere e senza qualificarsi suo rappresentante. NE RI affermò anche che successivamente, con atto del 21 marzo 1981, la società RE lo aveva autorizzato a vendere l'appartamento, e che IO LP aveva pretestuosamente rifiutato la stipulazione del contratto definitivo. I convenuti chiesero quindi il rigetto delle domande, e il risarci- mento dei danni, in particolare quelli che OB RI lamentò di aver subito per effetto del sequestro. Quanto a NE RI, quest'ultimo chiese, anche nella qualità di legale rappresentante della società C.E.S., la risolu- zione del preliminare. Il Tribunale accolse le domande di IO LP, perché ritenne provata l'esistenza di una società di fatto tra la società RE e NE VE ri, in virtù della quale quest'ultimo doveva ritenersi legittimato ad assumere obbligazioni in suo nome e conto, e comunque perché, se rappresentante senza potere, il suo operato era stato ratificato dalla società, essendo stato da quest'ultima espressamente autorizzato (con atto del 21 marzo 1981) a ven- dere l'appartamento. Il Tribunale rilevò inoltre che il legale rappresentante della so- cietà RE aveva partecipato all'incontro fissato per la stipulazione del contratto definitivo, e che tale contratto, come predisposto da lui e da NE RI, IO LP non aveva a ragione sottoscritto, dal momento che qualificava come “non praticabile” il sottotetto, che invece era abitabile, ed era stato in tal modo considerato nel preliminare. 4 La Corte d'appello di Bologna, accogliendo il gravame dei soc- combenti, ha rigettato le domande di IO LP. Riconsiderate le prove allegate dalle parti, sia documentali che presuntive, la Corte di Bologna ha in particolare affermato che tra la società RE e NE RI era stato instaurato non un rapporto societario, ma di appalto (seppure atipico, essendo stata convenuta tra le parti, come corri- spettivo, la cessione di alcune unità immobiliari costruite dall'appaltatore); che NE RI, allorché stipulò il contratto preliminare per cui è causa con IO LP, non si qualificò come procuratore della società RE, e in ogni caso non lo era, in difetto di valido mandato;
che infine nell'atto del 21 marzo 1981 innanzi menzionato non era ravvisabile una ratifica, da parte di quest'ultima, del suo operato. La Corte bolognese ha poi rigettato la domanda di NE e RO RT RI di risoluzione del contratto preliminare, e di risarcimento dei danni, perché ha ritenuto (in accordo con quanto aveva al riguardo affer- mato il Tribunale) non pretestuose le ragioni, innanzi riferite, per cui IO LP non aveva sottoscritto il contratto definitivo nei termini a lui proposti in occasione dell'incontro avuto nello studio del notaio designato con il promittente venditore e con il legale rappresentante della società RE. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso IO LP ed NN MA LL per cinque motivi, la società C.E.S, NE RI e RO RT RI per tre motivi, e la società RE per tre motivi. A tali ricorsi tutte le parti hanno replicato con controricorsi. Sia IO LP e MA LL, sia la società C.E.S, NE Se- veri e OB RI hanno anche ribadito le censure formulate con i loro ricorsi con ricorsi incidentali. La società RE ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Tutti i ricorsi (dei quali solo il primo è da considerarsi principa- le, e tutti gli altri incidentali) sono stati proposti contro la stessa sentenza, e devono quindi essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Con il primo, secondo e terzo motivo del loro ricorso IO LP e MA LL censurano la sentenza impugnata per aver escluso che NE RI stipulò con essi il contratto preliminare per cui è causa in qua- lità di rappresentante della società RE, ovvero che, se rappresentante senza poteri, il suo operato venne da quest'ultima ratificato con l'atto del 21 marzo 1981, menzionato in narrativa. Identica censura è proposta anche dalla società C.E.S, da NE RI e da OB RI con i primi due motivi del loro ricorso. 4 Sia IO LP e MA LL, sia questi ultimi ricorrenti, denunziano violazioni di legge e vizi di motivazione;
rilevano in particolare che la Corte territoriale non ha esaminato tutte le prove documentali, testi- moniali e presuntive raccolte, e che ha errato nel valutare quelle che ha pre- so in considerazione. Tali censure sono inammissibili. Con essa i ricorrenti solo apparentemente denunziano violazione di norme di legge, errata applicazione di principi di diritto, e vizi di motiva- 6 zione;
in realtà chiedono una valutazione delle prove raccolte, segnatamente dell'atto del 21 marzo 1981, diversa da quella che ne ha dato il giudice del merito, e contestano l'apprezzamento di quest'ultimo relativo alla rilevanza probatoria degli elementi indiziari;
valutazione ed apprezzamento dei quali la Corte territoriale ha dato conto con adeguata motivazione, che, di per sé considerata, appare congrua dal punto di vista logico, e conforme alle norme e ai principi di diritto. Sembra poi opportuno ricordare, quanto alla completezza di tale motivazione, che il giudice del merito non è tenuto ad occuparsi espressa- mente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazio- ne delle parti, ma è necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito di- sattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con le ragioni che la giustificano (vedi tra le tante in tal senso, la sentenza di questa sezione, 11 febbraio 1998, n. 1390, di recente ribadita da quella n. 7176 del 2000). Con il quarto motivo del loro ricorso IO LP e MA I- LI affermano che la appellante “RE s.a.s." è società diversa dalla so- cietà RE di Dell'Amore Gianfranco, nei cui confronti è stata pronunziata la sentenza di primo grado, e sostengono pertanto che il suo appello era inammissibile. La censura è inammissibile. 7 Con essa viene affermato un fatto che non ha riscontro nella sentenza impugnata, non risulta essere stato prospettato nel giudizio di me- rito, e non può, in quanto tale, essere accertato in sede di legittimità. Parimenti inammissibile è il quinto motivo del ricorso di IO LP e MA LL, con il quale denunziano "insufficienza ed omissione della motivazione in ordine alle loro istanze istruttorie", senza precisare quali sono state le prove che hanno chiesto, quando le hanno chieste, e con quale atto. Con il secondo motivo del loro ricorso la società C.E.S, NE RI e OB RI, oltre a proporre la censura innanzi esaminata, si dolgono della mancata ammissione prove testimoniali che avevano chiesto, sia in primo grado che in appello (come risulta dalle conclusioni trascritte nell'impugnata sentenza, e che, a differenza di IO LP e MA Bisul- li, hanno riportato nel loro ricorso), per dimostrare che IO "LP fu sempre a conoscenza, anche perché gli era stato detto espressamente, che l'appartamento promesso in vendita era dotato di sottotetto non abitabile". La censura è inammissibile. Le prove testimoniali in discorso sono state chieste dalla società C.E.S, da NE RI e da OB RI per dar conto dell'inadempimento di IO LP e MA LL da essi allegato a cor- redo della loro domanda di risoluzione del contratto preliminare, e di risar- cimento dei danni. Come riferito in narrativa, la Corte ha ritenuto infondata tale domanda, perché, interpretato il contratto preliminare, ha affermato che con esso era stato promesso in vendita, insieme con l'appartamento, un sotto- 8 tetto abitabile, non un semplice vano tecnico;
e dunque che a buon diritto IO LP e MA LL avevano rifiutato di sottoscrivere un contratto definitivo in cui tale sottotetto veniva definito “non praticabile”. I giudici di merito hanno dato conto di tale interpretazione, con motivazione adeguata ed immune da errori logici e giuridici, che i ricorrenti non hanno preso in considerazione ed adeguatamente censurato;
ed hanno lamentato la mancata ammissione delle prove testimoniali che avevano chiesto senza avvedersi che tale richiesta era travolta dal rigetto, per altra ed assorbente ragione, della domanda di risoluzione e di risarcimento dei dan- ni, all'accoglimento della quale era funzionale. Con il terzo motivo del loro ricorso la società C.E.S, NE Se- veri e OB RI censurano la sentenza impugnata per non aver esami- nato la domanda con cui avevano chiesto, "risolto o comunque non perfe- zionatosi l'accordo relativo alla cessione dell'immobile", la condanna di IO LP e MA LL al pagamento “di quanto dovuto per la occu- pazione senza titolo" dell'immobile che era stato ad essi consegnato, e che non avevano restituito. I ricorrenti denunziano al riguardo violazione dell'art. 1453 e ви 2041 cod. civ., dal che è dato desumere che la richiesta di pagamento che sostengono non essere stata esaminata ha titolo nell'inadempimento di Emi- lio LP e MA LL, ovvero nell'arricchimento senza causa del quale questi ultimi hanno beneficiato ai loro danni per via della occupazione senza titolo dell'immobile per cui è causa. La censura è inammissibile, perché, come appena innanzi si è detto, il giudice di appello, con adeguata motivazione, che i ricorrenti non 9 hanno specificamente censurato, ha escluso che IO LP e MA I- LI sono stati inadempienti alle obbligazioni assunte con il contratto preli- minare;
e perché non risulta, dalla sentenza impugnata e dal ricorso, che i ricorrenti abbiano mai proposto azione di arricchimento senza causa nel giudizio di merito. Con il primo ed il secondo motivo del suo ricorso la società Se- rena censura la sentenza impugnata per non aver pronunziato sulla sue do- mande proposte sia
contro
NE RI, sia
contro
IO LP e MA LL, con le quali aveva chiesto di essere risarcito, dal primo, o dai secon- di, ovvero da tutti, in solido, dei danni subiti per non aver potuto disporre del suo immobile, e da IO LP e MA LL dei danni subiti per il sequestro dell'immobile, che avevano chiesto ed ottenuto. La censura è fondata. Le domande di cui si denunzia l'omesso esame risultano, dalle conclusioni che la società RE ha rassegnato in appello, come riferite dalla sentenza impugnata, ritualmente proposte, quanto meno nel giudizio di secondo grado;
ed in ordine ad essa la Corte territoriale non ha svolto alcuna considerazione, e non ha adottato alcuna decisione. Il terzo motivo del ricorso della società RE ha ad oggetto la statuizione della Corte territoriale sulle spese processuali, e resta conse- guentemente assorbito. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimata relativamente al rapporto processuale intercorso tra IO L- pe e MA LL e la società C.E.S, NE RI e OB RI. 10
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi principale ed incidentali;
rigetta quello proposto da IO LP e MA LL, nonché quello proposto dalla società C.E.S, NE RI e OB RI, e compensa tra le parti le relative spese del giudizio di legittimità; accoglie i primi due motivi del ri- corso proposto dalla società RE, dichiara assorbito il terzo, e rinvia la causa a diversa sezione della Corte d'appello di Bologna, anche per le spese. Roma, 15 gennaio 2001 Il presidente (Franco Pontoricri) L'estensore (Carlo Cioffi) IL CANCELLIERE C1 Valexia Neri 60000 310000 03 APR. 2001 268MA Registrato in d6 MAG. 208 MA UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Serie 41.6 23077 versate S. 310.000 dată ai n. trecentodiecimila p. Dirigento Area Servizi (like FIPPO) DOR Ssa Man Crazia Responsabic Servizio At Giudiziari 37 ADT. MORADOHINI) 0 0 J 11