CASS
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 5025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5025 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - STEFANO APRILE AE DI UR FF AG CE LI SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 30/07/2025 del GIP TRIBUNALE di Cassino vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 30 luglio 2025 – a seguito di contraddittorio camerale - il GIP del Tribunale di Cassino – quale giudice della esecuzione – ha disposto nei confronti di XXXXXXXXXXXXXX ed in riferimento alla decisione applicativa di pena n.128 del 2023: a) la revoca dei lavori di pubblica utilità applicati in sostituzione della pena detentiva;
b) la conversione della pena detentiva residua in detenzione domiciliare sostitutiva. Quanto al primo aspetto viene evidenziato che il XXXXXXXX ha più volte eluso gli obblighi derivanti dalla ammissione al lavoro di pubblica utilità (o non presentandosi senza congrua giustificazione o assumendo un atteggiamento svogliato e non collaborativo), il che determina una complessiva presa d’atto del fallimento del percorso risocializzante cui era stato ammesso. Tale valutazione non è incrinata dalla produzione documentale operata dalla difesa. In particolare si afferma che dalla documentazione non emerge una condizione patologica di tale severità da risultare incompatibile con lo svolgimento di normale attività lavorativa, peraltro con orari non particolarmente gravosi e compatibili con le esigenze di vita e di cura. Quanto al secondo aspetto si osserva che – in rapporto alle modalità esecutive della pena residua – la detenzione domiciliare sostitutiva risulta essere l’unica forma esecutiva «non carceraria» adeguata al caso in esame. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – XXXXXXXXXXXXXXXXIl ricorso è affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento, in rapporto alla mancata notifica della richiesta del P.M. di revoca dei lavori di pubblica utilità. Si evidenzia che l’incidente di esecuzione si è aperto con una domanda del condannato, tesa ad ottenere la modifica delle modalità esecutiva della prestazione d’opera. La domanda del P.M. di revoca della misura è stata formulata contestualmente al parere Penale Sent. Sez. 1 Num. 5025 Anno 2026 Presidente: ON ON Relatore: AG FF Data Udienza: 25/11/2025 sulla richiesta difensiva e – secondo la difesa – andava autonomamente notificata prima della trattazione della udienza. La presenza in udienza e la presa d’atto della esistenza della domanda non determina sanatoria, posto che la strategia difensiva ne sarebbe stata comunque pregiudicata.
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi e reiterate violazioni. Secondo la difesa il giudice della esecuzione ha qualificato come gravi dei comportamenti che, al più, avrebbero potuto condurre ad una rimodulazione del programma. Le giornate di assenza per malattia – in ogni caso – non sarebbero state computate a fini di espiazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Va premesso che ai sensi dell’art. 66 della legge n.689 del 1981 (nel testo novellato dal d.lgs. n.150 del 2022): la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto a cui il condannato è assegnato o il direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna informano, senza indugio, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, ovvero il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli. Il magistrato di sorveglianza compie, ove occorra, sommari accertamenti e, qualora ritenga doversi disporre la revoca della semilibertà o della detenzione domiciliare e la conversione previste dal primo comma, procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Allo stesso modo procede il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità. 3. Ne deriva che il modello procedimentale è quello di cui all’art.666 del codice di rito anche nella ipotesi della revoca del lavoro di pubblica utilità. Si tratta di un modello che prevede la fissazione di udienza camerale partecipata e deposito degli atti di parte in sede di fissazione. Dunque – in rapporto al primo motivo - nessuna violazione del contraddittorio può essere rilevata nel caso che ci occupa, atteso che il condannato aveva aperto il momento di verifica giurisdizionale con una richiesta di variazione, cui ha fatto seguito – in sede di espressione del parere da parte del Pubblico Ministero – la domanda di revoca . Non si tratta certo di una domanda imprevedibile o esorbitante dall’oggetto dell’incidente camerale, atteso che la stessa domanda di variazione introdotta dal condannato era dovuta a problematiche insorte durante l’attuazione del programma dei lavori di pubblica utilità. Vi era pertanto un onere di diligenza nel controllo degli atti in capo alla difesa e, del resto, l’avvenuta produzione di documentazione in udienza (come si evince dal testo del provvedimento impugnato) dimostra che il contraddittorio camerale è stato pieno ed effettivo. 4. Il secondo motivo è inammissibile. L’apprezzamento – da parte del giudice dell’esecuzione - delle condotte tenute dal XXXXXXXX nel periodo di sottoposizione risulta ampio e del tutto congruo rispetto al parametro normativo, sicchè la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione, incompatibile con le caratteristiche ontologiche del giudizio di legittimità. 2 Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso, segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FF AG ON ON IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 30 luglio 2025 – a seguito di contraddittorio camerale - il GIP del Tribunale di Cassino – quale giudice della esecuzione – ha disposto nei confronti di XXXXXXXXXXXXXX ed in riferimento alla decisione applicativa di pena n.128 del 2023: a) la revoca dei lavori di pubblica utilità applicati in sostituzione della pena detentiva;
b) la conversione della pena detentiva residua in detenzione domiciliare sostitutiva. Quanto al primo aspetto viene evidenziato che il XXXXXXXX ha più volte eluso gli obblighi derivanti dalla ammissione al lavoro di pubblica utilità (o non presentandosi senza congrua giustificazione o assumendo un atteggiamento svogliato e non collaborativo), il che determina una complessiva presa d’atto del fallimento del percorso risocializzante cui era stato ammesso. Tale valutazione non è incrinata dalla produzione documentale operata dalla difesa. In particolare si afferma che dalla documentazione non emerge una condizione patologica di tale severità da risultare incompatibile con lo svolgimento di normale attività lavorativa, peraltro con orari non particolarmente gravosi e compatibili con le esigenze di vita e di cura. Quanto al secondo aspetto si osserva che – in rapporto alle modalità esecutive della pena residua – la detenzione domiciliare sostitutiva risulta essere l’unica forma esecutiva «non carceraria» adeguata al caso in esame. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – XXXXXXXXXXXXXXXXIl ricorso è affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento, in rapporto alla mancata notifica della richiesta del P.M. di revoca dei lavori di pubblica utilità. Si evidenzia che l’incidente di esecuzione si è aperto con una domanda del condannato, tesa ad ottenere la modifica delle modalità esecutiva della prestazione d’opera. La domanda del P.M. di revoca della misura è stata formulata contestualmente al parere Penale Sent. Sez. 1 Num. 5025 Anno 2026 Presidente: ON ON Relatore: AG FF Data Udienza: 25/11/2025 sulla richiesta difensiva e – secondo la difesa – andava autonomamente notificata prima della trattazione della udienza. La presenza in udienza e la presa d’atto della esistenza della domanda non determina sanatoria, posto che la strategia difensiva ne sarebbe stata comunque pregiudicata.
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi e reiterate violazioni. Secondo la difesa il giudice della esecuzione ha qualificato come gravi dei comportamenti che, al più, avrebbero potuto condurre ad una rimodulazione del programma. Le giornate di assenza per malattia – in ogni caso – non sarebbero state computate a fini di espiazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Va premesso che ai sensi dell’art. 66 della legge n.689 del 1981 (nel testo novellato dal d.lgs. n.150 del 2022): la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto a cui il condannato è assegnato o il direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna informano, senza indugio, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, ovvero il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli. Il magistrato di sorveglianza compie, ove occorra, sommari accertamenti e, qualora ritenga doversi disporre la revoca della semilibertà o della detenzione domiciliare e la conversione previste dal primo comma, procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Allo stesso modo procede il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità. 3. Ne deriva che il modello procedimentale è quello di cui all’art.666 del codice di rito anche nella ipotesi della revoca del lavoro di pubblica utilità. Si tratta di un modello che prevede la fissazione di udienza camerale partecipata e deposito degli atti di parte in sede di fissazione. Dunque – in rapporto al primo motivo - nessuna violazione del contraddittorio può essere rilevata nel caso che ci occupa, atteso che il condannato aveva aperto il momento di verifica giurisdizionale con una richiesta di variazione, cui ha fatto seguito – in sede di espressione del parere da parte del Pubblico Ministero – la domanda di revoca . Non si tratta certo di una domanda imprevedibile o esorbitante dall’oggetto dell’incidente camerale, atteso che la stessa domanda di variazione introdotta dal condannato era dovuta a problematiche insorte durante l’attuazione del programma dei lavori di pubblica utilità. Vi era pertanto un onere di diligenza nel controllo degli atti in capo alla difesa e, del resto, l’avvenuta produzione di documentazione in udienza (come si evince dal testo del provvedimento impugnato) dimostra che il contraddittorio camerale è stato pieno ed effettivo. 4. Il secondo motivo è inammissibile. L’apprezzamento – da parte del giudice dell’esecuzione - delle condotte tenute dal XXXXXXXX nel periodo di sottoposizione risulta ampio e del tutto congruo rispetto al parametro normativo, sicchè la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione, incompatibile con le caratteristiche ontologiche del giudizio di legittimità. 2 Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso, segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FF AG ON ON IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3