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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2026, n. 21669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21669 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IT IU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/10/2025 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RI IN;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’Avvocato Cristiana Valentini, difensore di IT IU, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Rovigo aveva condannato IU IT per i reati di cui agli artt. 81, 319 cod. pen. (capo a) e 81, 326 cod. pen. (capo b). Penale Sent. Sez. 6 Num. 21669 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 12/05/2026 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 191, comma 2, cod. proc. pen. e difetto di motivazione in ordine all'eccezione di inutilizzabilità delle trascrizioni dei messaggi scambiati via whatsapp tra il ricorrente e UB ZZ. La difesa ha precisato che, nel separato procedimento a carico di quest'ultimo, era stato sequestrato il suo apparecchio cellulare, nella cui memoria erano contenuti detti messaggi, la cui trascrizione è stata prodotta nel presente procedimento dal Pubblico ministero, con il consenso della difesa, che si era, però, riservata di esaminare i testimoni sulle modalità di acquisizione. Solo dopo l’escussione del teste di polizia giudiziaria che li ha trascritti è stata formulata l’eccezione di inutilizzabilità, in quanto è stato evidente che al procedimento non erano stati acquisiti né gli screenshots dei messaggi né il supporto originale. Nella prospettazione difensiva tale mancata acquisizione avrebbe impedito la verifica dell’attendibilità della trascrizione. 2.2. Difetto di motivazione sulle doglianze difensive in ordine alla genuinità delle trascrizioni. Premesso che i messaggi sono una prova decisiva perché su di essi è stata basata la condanna, la difesa ha rilevato che la loro trascrizione è incompleta, in quanto quasi tutti hanno dei caratteri non intelleggibili, probabilmente costituiti da emoticon. Ebbene, proprio questi elementi extratestuali possono incidere in maniera significativa sul significato complessivo del messaggio, contribuendo a definirne il tono e il contesto. Ne consegue che il contenuto delle conversazioni potrebbe prestarsi a una lettura diversa da quella recepita in sentenza, potendo le espressioni, interpretate come richieste di denaro in cambio di favori, essere invece ricondotte a manifestazioni di confidenza o a richieste di aiuto ad un amico. Del resto, la stessa Corte di appello aveva disposto l’integrazione dell’istruttoria dibattimentale disponendo la nuova escussione del teste di polizia giudiziaria e la produzione della pen drive da cui i messaggi erano stati estratti, ritenendo tale integrazione, evidentemente, necessaria ai fini del decidere. Contraddittoriamente, poi, ha condannato il ricorrente anche se la pen drive non è stata prodotta e se il teste di polizia giudiziaria non ha fugato alcun dubbio in ordine alle modalità di acquisizione dei messaggi. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte e il difensore dell’imputato memoria di replica, come in epigrafe indicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Emerge dalla sentenza impugnata che la difesa aveva prestato il consenso all’acquisizione delle trascrizioni dei messaggi memorizzati sul cellulare di UBs ZZ, effettuata in altro procedimento. Il consenso all'acquisizione ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen. preclude ogni contestazione sull’acquisibilità dell’atto e rende inammissibile la doglianza relativa alla mancata produzione degli screenshots dei messaggi trascritti o del supporto materiale (cellulare sequestrato in altro procedimento) ove erano memorizzati. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. In sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una comunicazione captata diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, [...], Rv. 259516, in una fattispecie relativa all'interpretazione di messaggi scambiati via s.m.s.). Nel caso in esame la censura investe il merito dell'apprezzamento probatorio e tende a sollecitare una diversa interpretazione dei messaggi in cui compaiono emoticon. Né il ricorrente indica specificamente il contenuto degli elementi grafici asseritamente omessi, né dimostra in che modo essi avrebbero inequivocabilmente alterato il significato delle comunicazioni valorizzate in sentenza, per cui la relativa censura è, per quanto sopra detto, inammissibile. La Corte di appello ha trascritto i messaggi più significativi, ritenendo, con motivazione adeguata e non scalfita dalle generiche censure difensive, che il loro significato sia univoco nel senso che l’imputato forniva informazioni coperte dal segreto a UBs ZZ non per amicizia ma al fine di ricevere un prestito da quest’ultimo. Tale circostanza, secondo la sentenza impugnata, è confermata dalla sequenza tra messaggi con cui l’informazione veniva resa e la contestuale richiesta di denaro. 2. In conclusione, il ricorso va respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RI IN PI Di EF
udita la relazione svolta dal Consigliere RI IN;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’Avvocato Cristiana Valentini, difensore di IT IU, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Rovigo aveva condannato IU IT per i reati di cui agli artt. 81, 319 cod. pen. (capo a) e 81, 326 cod. pen. (capo b). Penale Sent. Sez. 6 Num. 21669 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 12/05/2026 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 191, comma 2, cod. proc. pen. e difetto di motivazione in ordine all'eccezione di inutilizzabilità delle trascrizioni dei messaggi scambiati via whatsapp tra il ricorrente e UB ZZ. La difesa ha precisato che, nel separato procedimento a carico di quest'ultimo, era stato sequestrato il suo apparecchio cellulare, nella cui memoria erano contenuti detti messaggi, la cui trascrizione è stata prodotta nel presente procedimento dal Pubblico ministero, con il consenso della difesa, che si era, però, riservata di esaminare i testimoni sulle modalità di acquisizione. Solo dopo l’escussione del teste di polizia giudiziaria che li ha trascritti è stata formulata l’eccezione di inutilizzabilità, in quanto è stato evidente che al procedimento non erano stati acquisiti né gli screenshots dei messaggi né il supporto originale. Nella prospettazione difensiva tale mancata acquisizione avrebbe impedito la verifica dell’attendibilità della trascrizione. 2.2. Difetto di motivazione sulle doglianze difensive in ordine alla genuinità delle trascrizioni. Premesso che i messaggi sono una prova decisiva perché su di essi è stata basata la condanna, la difesa ha rilevato che la loro trascrizione è incompleta, in quanto quasi tutti hanno dei caratteri non intelleggibili, probabilmente costituiti da emoticon. Ebbene, proprio questi elementi extratestuali possono incidere in maniera significativa sul significato complessivo del messaggio, contribuendo a definirne il tono e il contesto. Ne consegue che il contenuto delle conversazioni potrebbe prestarsi a una lettura diversa da quella recepita in sentenza, potendo le espressioni, interpretate come richieste di denaro in cambio di favori, essere invece ricondotte a manifestazioni di confidenza o a richieste di aiuto ad un amico. Del resto, la stessa Corte di appello aveva disposto l’integrazione dell’istruttoria dibattimentale disponendo la nuova escussione del teste di polizia giudiziaria e la produzione della pen drive da cui i messaggi erano stati estratti, ritenendo tale integrazione, evidentemente, necessaria ai fini del decidere. Contraddittoriamente, poi, ha condannato il ricorrente anche se la pen drive non è stata prodotta e se il teste di polizia giudiziaria non ha fugato alcun dubbio in ordine alle modalità di acquisizione dei messaggi. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte e il difensore dell’imputato memoria di replica, come in epigrafe indicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Emerge dalla sentenza impugnata che la difesa aveva prestato il consenso all’acquisizione delle trascrizioni dei messaggi memorizzati sul cellulare di UBs ZZ, effettuata in altro procedimento. Il consenso all'acquisizione ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen. preclude ogni contestazione sull’acquisibilità dell’atto e rende inammissibile la doglianza relativa alla mancata produzione degli screenshots dei messaggi trascritti o del supporto materiale (cellulare sequestrato in altro procedimento) ove erano memorizzati. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. In sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una comunicazione captata diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, [...], Rv. 259516, in una fattispecie relativa all'interpretazione di messaggi scambiati via s.m.s.). Nel caso in esame la censura investe il merito dell'apprezzamento probatorio e tende a sollecitare una diversa interpretazione dei messaggi in cui compaiono emoticon. Né il ricorrente indica specificamente il contenuto degli elementi grafici asseritamente omessi, né dimostra in che modo essi avrebbero inequivocabilmente alterato il significato delle comunicazioni valorizzate in sentenza, per cui la relativa censura è, per quanto sopra detto, inammissibile. La Corte di appello ha trascritto i messaggi più significativi, ritenendo, con motivazione adeguata e non scalfita dalle generiche censure difensive, che il loro significato sia univoco nel senso che l’imputato forniva informazioni coperte dal segreto a UBs ZZ non per amicizia ma al fine di ricevere un prestito da quest’ultimo. Tale circostanza, secondo la sentenza impugnata, è confermata dalla sequenza tra messaggi con cui l’informazione veniva resa e la contestuale richiesta di denaro. 2. In conclusione, il ricorso va respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RI IN PI Di EF