Sentenza 12 novembre 1997
Massime • 1
In materia di violazioni finanziarie le sospensioni previste dalla legge n.154 del 1989, dalla legge n.75 del 1993 e dal D.P.R. n. 23 del 1992 si applicano solo ai procedimenti già promossi all'epoca dell'entrata in vigore di tali provvedimenti, giacché non potrebbe mai sospendersi ciò che ancora non esiste.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/1997, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Papadia Umberto Presidente del 12/11/1997
1. Dott. Giammanco Pietro Consigliere SENTENZA
2. Dott. Raimondi Raffaele " N. 2860
3. Dott. Squassoni Claudio " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Fiale Aldo " N. 10353/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NA LD, n. a Roma il 5/6/39 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del dì 11/10/96 meglio più innanzi illustrata
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Raimondi,
Udito Il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dr. Bruno Ranieri che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione
Uditi i difensori Prof. Avv. Giovanni Aricò
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Il difensore di NA LD ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma dell'11 ottobre 1996, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Roma, del 21 novembre 1995, l'imputata era stata condannata alla pena convertita di L 2.500.000 di multa per il reato di cui all'art. 2, ult, comma, legge n. 516/82. Ha addotto a sostegno la violazione e mancata applicazione degli artt. 9 legge n. 516/82 e 157 c.p., dolendosi che, ai fini del computo della prescrizione, la Corte di merito aveva calcolato anche i periodi di sospensione, malgrado il procedimento fosse sorto successivamente alle relative leggi che la prevedevano. Il ricorso è fondato.
Si deve convenire col difensore che il procedimento, recando il numero di registro notizie di reato 8234 del 1994 ed essendo dunque sorto in quell'anno, aveva, per così dire, tagliato fuori i provvedimenti - legge n. 154/89, legge n. 154/91, d.p.r. n. 23/92 e legge n. 75/93 - che in precedenza avevano disposto le sospensioni. Queste potevano applicarsi soltanto ai procedimenti già promossi all'epoca dell'entrata in vigore di tali provvedimenti, giacche non potrebbe mai sospendersi ciò che non ancora non esiste. Essendo maturato il termine di prescrizione, dopo nove anni dal commesso reato, il 15 luglio 1996, l'imputata avrebbe dovuto esser prosciolta per tale causa già dalla Corte di merito.
Donde l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato, non ricorrendo prove che con la loro evidenza possano ottenere alla ricorrente il proscioglimento nel merito.
P.Q.M.
letti gli artt. 615 e 620 c.p.p. la Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 12 novembre 1997. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 1998