Sentenza 18 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2002, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 0536/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM Oggetto Contratti. Interpretazio- SEZIO ne. Criteri. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 841/99 Dott. Angelo GIULIANO - Presidente Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -1471 Cron. Dott. Ennio MALZONE Consigliere 171 Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere Ud. 28/09/01 Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente SE N TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE ASS. INDE ASSOCIAZIONE PER L'INDENNIZZO DEI RESI Richiesta copia studio del dal Sig. IL SOLE 24 ORE DELLE SPECIALITA' MEDICINALI, in persona per diritti 1.55 il 21 GEN. 2010 Presidente p.t. Avv. Guido Giannotti, con sede in IL CANCELLIERE Roma, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAVOUR 275, presso lo studio dell'avvocato MARIO RICCI, che €1,55 L.3000 la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DH676770 SCLAVO S.P.A., con sede in Siena, in persona del Presidente Guelfo Marcucci, elettivamente domiciliata 2001 in ROMA VIA C. MENOTTI 4, presso lo studio 1672 1 dell'avvocato MARIA CRISTINA MARCUCCI, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2806/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 04/06/98 e depositata il 22/09/98 (R.G. 3957/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Maria C. MARCUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 30/4/1991 la ASS. INDE - Associazione per l'indennizzo dei resi delle specialità medicinali, costituita nel 1980 con il fine di liquidare, in favore dei farmacisti i il costo dei medicinali non più idonei ad essere posti in commercio, deduceva di avere stipulato un accordo con la Farmindustria in virtù del quale le industrie associate, a fronte di questo servizio, si impegnavano a rifondere in favore della ASS.INDE quanto da quest'ultima corrisposto in occasione del ritiro dei medicinali, oltre alle spese di gestione sostenute. In particolare riferiva di aver stipulato un accordo di questo tenore con la S.p.A. LA, sicchè, alla data del 25/3/1991, era sua creditrice per £.528.234.086. Conveniva pertanto in giudizio davanti al Tribunale di Roma questa società affinché la stessa fosse condannata a pagare la somma suddetta. La società convenuta rimaneva contumace. _Con sentenza 3.5 2.6.95 n. 8161/1995, detto Tribunale, in parziale accoglimento della domanda attorea condannava la SCLAVO s.p.a. al pagamento, in favore della ASS.INDE, della somma di £ 71.623.720, oltre interessi, nella misura di legge, dal febbraio 1991 al saldo, rigettando la domanda per la restante parte;
condannava la s.p.a. SCLAVO a rifondere in favore della ASS.INDE le spese di lite. In detta sentenza tale Giudice rilevava tra l'altro quanto segue. L'attrice avrebbe dovuto provare di avere comunicato alla Scavo gli elenchi dei prodotti ritirati dal commercio, nonché la mancanza di contestazioni tempestive da parte dell'odierna convenuta. Nella specie, invece, dall'estratto conto al 5/4/1991, emerge che il credito azionato in giudizio dalla associazione trae origine, quanto a £.71.623.720, dalle spese di gestione previste per l'anno 1991, che la ASS. INDE era 3 facoltizzata a pretendere in via anticipata, mentre, per il residuo, corrisponde all'entità degli indennizzi pagati dall'attrice in favore di farmacisti e distributori all'ingrosso rispettivamente nel secondo semestre del 1989 (doc.11) e nel primo semestre 1990 (doc. 12); circa l' ammontare di tali indennizzi, la associazione attrice non ha fornito alcuna prova (né può affermarsi l'intervenuta decadenza dal diritto di contestare i rendiconti, posto che non vi è alcuna prova che tali rendiconti siano stati effettivamente recapitati alla S.p.A. LA). La prova del credito vantato dalla attrice, è dunque stata raggiunta solo in relazione alle spese di gestione afferenti al 1991, per le quali non era prevista alcuna specifica rendicontazione. Avverso questa sentenza proponeva appello l' attrice chiedendo che il pagamento dovutole fosse determinato in £.456.610.366. La convenuta resisteva all'impugnazione e proponeva appello incidentale per ottenere il completo rigetto della domanda. Con sentenza 4.6 22.9.98 la Corte d'Appello rigettava sia l'appello principale sia. l'appello incidentale e dichiarava le spese del grado totalmente compensate tra le parti. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la ASS. INDE con due motivi illustrati anche con memoria. Ha resistito con controricorso e memoria la SCLAVO. MOTIVI DELLA DECISIONE L'ASS.INDE, con il primo motivo, denuncia "Insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia" esponendo le seguenti doglianze. L'impugnata sentenza ha rigettato l'appello principale a causa della mancata prova del tempestivo invio dei rendiconti dell'Ass. Inde alla LA. Ha infatti ritenuto la Corte che il tenore letterale della contestazione LA del 12.3.91 4 non implicasse il ricevimento dei rendiconti da parte dell'affiliata società. La lettera LA del 12/03/91 altro non è che la contestazione delle statistiche e dei rendiconti previsti dall'art. 3 bis, comma 8 del regolamento e tale evento presuppone logicamente la precedente ricezione dei rendiconti. Ma vi è di più. La prova dell'avvenuta ricezione dei rendiconti è contenuta nella comparsa conclusionale della LA ove si ammette che alla data del 19.12.90 i resoconti erano giunti. E' ben vero che in sede di seconda memoria di replica la LA ha cercato di fare precipitosa retromarcia ma appare del tutto palese che tale difesa sia solo un tardivo tentativo di rimediare a quanto ammesso in precedenza. Il motivo non può essere accolto. Per ciò che concerne l'interpretazione della lettera Scavo del 12.3.91 infatti occorre rilevare che la motivazione dell'impugnata decisione è sufficiente, logica e non contraddittoria. La doglianza che concerne il contenuto della comparsa conclusionale della Clavo, è poi priva di pregio in quanto il punto deve ritenersi privo del carattere della decisività (cfr. tra le altre cass. n.4310 del 15/05/1997: “Ai fini del configurarsi del vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, e - quindi - della "decisivita" del punto medesimo, e' necessario un rapporto di causalita' logica fra la circostanza che si assume trascurata, e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da fare ritenere, attraverso un giudizio di certezza e non di mera probabilita', che quella circostanza, ove fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della controversia") sia in relazione all'equivocità delle parole in questione sia in relazione al fatto che si tratta di tesi del difensore (cfr. tra le altre Cass. n. 7561 del 4/6/2001: “In tema di prova civile, le ammissioni provenienti dal difensore possono avere solo valore indiziario, che, peraltro, difficilmente puo' riconoscersi ove si tratti di affermazioni che esulino dalla linea difensiva assunta”). 5 ASS.INDECon il secondo motivo la ricorrente denuncia "...In via subordinata: Violazione e false applicazioni degli articoli 1362 e seguenti c.c. in relazione all'articolo 3 bis del Regolamento Ass.Inde. Omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia...." esponendo le seguenti argomentazioni. La Corte di Appello nel rigettare la domanda ha operato una inesatta qualificazione delle poste creditorie Ass.Inde equiparando crediti a titolo di anticipazione e crediti dovuti a saldo. Ed invero, pur riportando testualmente la cronologia delle richieste di anticipazioni indennizzi, la Corte non ha rilevato come la richiesta del 15/10/90 (1^ tranche 1990 per L.237.256.000) fosse relativa ad un periodo futuro, non compreso in quelli oggetto di rendicontazione. In altri termini, come già fatto presente della difesa Ass. Inde in sede di conclusionale e di prima memoria di replica (si vedano la pag. 6, righe 17 e segg. della conclusionale e la pag. 2 righe 8 e segg. della prima replica), le somme richieste a titolo di anticipazione dovevano essere erogate dalla LA ricadendo nel generale principio dell'art. 1719 c.c. in materia di mandato, schema contrattuale cui ben può ricondursi il rapporto Sciavo/Ass.Inde. Il motivo deve ritenersi (prima ancora che infondato in quanto la motivazione in esame appare sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione) inammissibile per due ragioni, ciascuna delle quali decisiva già da sola: -A) la doglianza concerne in realtà anche la tesi del Giudice di primo grado, con la conseguenza che avrebbe potuto e dovuto essere tempestivamente (nell'atto di appello) e ritualmente dedotta innanzi alla Corte di Appello;
nella specie la parte ricorrente non solo non assume ritualmente di aver dedotto la questione in sede di atto di appello (ogni deduzione successiva sarebbe stata non tempestiva e quindi inammissibile) ma appare addirittura ammettere di averla esposta solo “. in sede di conclusionale e di prima memoria di replica..." e AGENT DATE ROMA 2 26 APR 2002 4. FICIO 17649 2 0 0 77 UF /E/77 (euro p. (Dott FILIPPO) Reap Cludiziar cioè non tempestivamente (il che comporta in base alla stessa tesi della parte ricorrente l'inammissibilità della deduzione e quindi della doglianza in esame); B) la doglianza si basa su di una inesatta interpretazione delle decisioni dei giudici di merito. Il Tribunale infatti ha ritenuto raggiunta la prova del credito vantato dall'attrice "...solo in relazione alle spese di gestione afferenti al 1991, per le quali non era evidentemente prevista, a differenza degli indennizzi, alcuna specifica rendicontazione...” (v. l'ultima facciata della sentenza); in altri termini (v. anche il contesto della motivazione, in particolare alla quarta facciata) ha evidentemente basato la differente decisione sulle somme in questione anzitutto sulla loro natura (spese di gestione ovvero indennizzi). Anche la Corte di Appello (v. in particolare a pag. 10) ha chiaramente seguito tale assunto. Si deve pertanto concludere che il motivo di ricorso in esame ha per oggetto una tesi (“... una inesatta qualificazione delle poste creditorie Ass.Inde equiparando crediti a titolo di anticipazione e crediti dovuti a saldo...") che non corrisponde ritualmente a quella esposta nell'impugnata decisione. Tali rilievi sono assorbenti rispetto alle ulteriori argomentazioni (in particolare in ordine all'art. 1719 c.c.). Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla controparte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in £230.000 € 178, 79- £8.000.000 (ottomilioni) per onorario/sari sol €4.131,66- 109T 129,11 Così deciso a Roma il 28.9.2001. 4567 20,66 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Albert. The lim € TOT. 149,77 Deposi te in Canicetterte IL CANCELLIERE 01 18.1.02 Gina Cesgl 7 IL CANCELLIERE C1 Gine pasali