Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 0 24 7 /0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Miistrati: Presidente R.G.N. 9637/00 Dott. Guglielmo Consigliere Cron. 423 Dott. Alberto SPANO' Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere- Ud. 26/06/02 Dott. Raffaele FOGLIA ->Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CI IA;
intimata avversO la sentenza n. 2683/99 del Tribunale di BARI, depositata il 16/12/99 R.G.N. 727/96; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3061 udienza del 26/06/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo -1- SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore DESTRO che ha concluso per il Generale Dott. Carlo rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Bari, in riforma dela decisione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da CC IA, nei confronti del Ministero dell'Interno, per l'accertamento del diritto ad uno assegno di invalidità civile ex art. 13 della legge n. 118/71 , ritenendo, dei diversi requisiti stabiliti per la fruizione dell'assegno, provato quello sanitario, secondo l'accertamento del C.T.U. di primo grado che aveva ritenuto la sussistenza di postumi invalidanti nella misura del 74%; altresì provato il requisito economico, come già ritenuto dal Pretore, in base a documentazione prodotta dalla interessata in quella fase del giudizio e non contestata dal Ministero;
altresì provato il requisito della incollocabilità, da ritenere sussistente non solo nel caso della infruttuosa iscrizione nelle speciali liste di collocamento ma anche nel caso che, per il superamento del 55° anno di età, non sia più possibile tale iscrizione, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 428/68 : in tal caso dovendosi considerare la incollocabilità come mero stato di disoccupazione, e cioè di effettiva mancata occupazione. Rilevato quindi che la CC aveva compiuto il 55° anno di età in data 24.11.1998, e che da tale data l'effettiva incollocazione doveva presumersi a fronte dell'indubbio stato di infermità della stessa, con postumi invalidanti pari al 74%, il Tribunale concludeva accogliendo la domanda. Avverso questa decisione ricore per Cassazione il Ministero dell'Interno censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Non si è costituita l'intimata Motivi della decisione Deduce il Ministero ricorrente violazione dell'art. 13 della legge n. 118/71, oltre a vizio di motivazione, assumendo che il Tribunale erroneamente ha ritenuto acquisita la prova del requisito reddituale, condividendo sul punto la motivazione del giudice di primo grado, che avrebbe dovuto, al contrario, considerare del tutto carente, sì che la sentenza impugnata deve ritenersi viziata da omesso esame di un punto decisivo della controversia. Deduce altresì il ricorrente, quanto all'ulteriore requisito della incollocabilità, che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che tale requisito matura con il compimento del 55° anno di età, ovvero da quando viene meno la possibilità della iscrizione nelle liste speciali, permanendo, anche dopo questo momento, l'onere della prova dell'interessato, da assolversi mediante esibizione di certificazione attestante l'intervenuta iscrizione nelle liste del collocamento ordinario. Deduce ancora il ricorrente che, se l'incollocabilità è elemento costitutivo del diritto, come affermato dal Tribunale, lo stesso giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda per la circostanza pacifica che l'assicurata, visitata in data anteriore al deposito del ricorso, fu riconosciuta invalida nella misura del 61%, sicchè a quella data avrebbe potuto ottenere l'iscrizione nelle liste speciali. Ritiene la Corte che deve essere rigettato il primo profilo del ricorso, dovendosi ritenere congruamente motivata la decisione del Tribunale quanto alla sussistenza del requisito reddituale;
deve invece accogliersi l'ulteriore profilo del ricorso, relativo al difetto del requisito della incollocabilità, avendone il Tribunale erroneamente dedotto la sussistenza dalle condizioni sanitarie della ricorrente, ovvero da una circostanza che deve sussistere per l'accertamento del diritto ma enon vale che ha autonoma rilevanza (al fine dell'accertamento dell'ulteriore requisito della in-collocazione dell'assicurato. Pertanto la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese al giudice designato in dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, casa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Lecce. Così deciso in Roma il 26 giugno 2002 L E 8 A L 1 - G . 5 7 1 L - N G E 3 D E 3 3 0 T 1 R I L . A N S I S ' T E A R O L D I I D E T ○ G I O E R S A D T G I E , N , T R O S A S A S S E P A brylichalciull Il Presidente Il Cons. Est. D L I L , I D A O T O B M P I O S N D A E T S E E ☐ ☐ IL CANCELLIEREZ Depositato in Cancelleria TO GEN 2003 joggi IL CANCELLERE