Sentenza 28 settembre 2006
Massime • 1
In tema di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, comma nono, cod. proc. pen., deve escludersi l'operatività della nuova disciplina restrittiva introdotta dall'art. 9 della legge 5 dicembre 2005 n. 251 in mancanza dell'espressa contestazione della recidiva reiterata nel giudizio di cognizione e del suo riconoscimento in tale sede ovvero quando la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. proc. pen. non sia stata applicata perché, nel giudizio di comparazione, sono state dichiarate prevalenti le circostanze attenuanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2006, n. 34680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34680 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 28/09/2006
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 2735
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 16584/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TORINO;
nei confronti di:
1) DE AU BIAGIO, N. IL 02/09/1973;
avverso ORDINANZA del 25/03/2006 GIP TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. O. Cedrangolo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che con ordinanza del 25.3.2006, il GIP del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, sospendeva l'esecuzione della pena inflitta a De Glaudi Biagio con sentenza pronunciata prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, contenente la nuova disciplina della recidiva;
che il P.M. proponeva ricorso per Cassazione denunciando violazione dell'art. 656 c.p.p., comma 9, in riferimento alla L. n. 251 del 2005, art. 9;
che il ricorso è infondato e non merita accoglimento, anche se deve essere oggetto di rettificazione, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., la motivazione dell'ordinanza impugnata;
che le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che la nuova disciplina della L. n. 251 del 2005, art. 9, che ha modificato l'art.656 c.p.p., è immediatamente applicabile in forza del principio tempus regit actum (Cass., Sez. Un., 30 maggio 2006, P.M. in proc. Aloi) e che nella giurisprudenza di legittimità è stato ritenuto che le innovazioni sulla recidiva in tema esecuzione e di misure alternative alla detenzione attengono a disposizioni di natura processuale, onde mancano le condizioni per l'applicazione delle regole sulla successione delle leggi penali nel tempo di cui all'art.2 c.p. (Cass., Sez. 1^, 5 luglio 2006, Borromeo);
che, tuttavia, la giuridica inconsistenza del ricorso del P.M. emerge quando si considera che l'art. 656, comma 9, lett. c), inserito dalla L. n. 251 del 2005, art. 9, sancisce il divieto della sospensione dell'esecuzione della pena "nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 c.p., comma 4";
che il Collegio condivide, e quindi ribadisce, il principio per cui deve escludersi l'operatività della nuova disciplina restrittiva in mancanza dell'espressa contestazione della recidiva reiterata nel giudizio di cognizione e del suo riconoscimento in tale sede (Cass., Sez. 1^, 13 luglio 2006, Franceschini), ovvero quando la recidiva ex art. 99 c.p., comma 4 non sia stata applicata perché, nel giudizio di comparazione, sono state dichiarate prevalenti le circostanze attenuanti (Cass., Sez. 1^, 10 luglio 2006, P.G. in proc. Debuggias):
sicché deve riconoscersi che nel caso di specie la sospensione dell'esecuzione della pena è stata correttamente disposta per la ragione che la contestata recidiva reiterata è stata ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti riconosciute.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2006