Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2017, n. 20856
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Sentenza 7 novembre 2017

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In tema di atti processuali e uso della lingua nella regione Trentino-Alto Adige, la scelta ad opera dell'autorità procedente della lingua che si presume essere utilizzata dall'imputato non comporta, ex art. 18 bis del d.P.R. n. 574 del 1988, come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. n. 124 del 2005, alcuna nullità. Tuttavia, l'imputato, in tal caso, ha la facoltà, ex art. 15, comma secondo, del d.P.R. n. 574 del 1988, di chiedere entro 15 giorni dalla ricezione dell'atto che il procedimento prosegua nella propria e diversa lingua materna, e solo nell'ipotesi in cui detta richiesta sia disattesa si determina , ex art. 18 bis, comma primo, del succitato d.P.R. n. 574 del 1988, una nullità assoluta che consegue esclusivamente all'avvenuta scelta della lingua. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso dell'imputato rilevando che il decreto di citazione a giudizio era stato formato correttamente in lingua tedesca, presunta lingua materna del ricorrente ai sensi degli artt. 15 e 18 d.P.R. n.547 del 1988; l'opzione per la lingua italiana era pervenuta solo in data successiva alla formazione del predetto decreto, consentendo così di celebrare il dibattimento in lingua italiana).

In tema di reati tributari, il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dal d.lgs.24 settembre 2015, n. 158, è configurabile con la sola omissione della presentazione della dichiarazione, non essendo necessaria la dimostrazione della produzione di un effettivo danno economico per l'amministrazione finanziaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2017, n. 20856
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20856
    Data del deposito : 7 novembre 2017

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