Sentenza 7 novembre 2017
Massime • 2
In tema di atti processuali e uso della lingua nella regione Trentino-Alto Adige, la scelta ad opera dell'autorità procedente della lingua che si presume essere utilizzata dall'imputato non comporta, ex art. 18 bis del d.P.R. n. 574 del 1988, come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. n. 124 del 2005, alcuna nullità. Tuttavia, l'imputato, in tal caso, ha la facoltà, ex art. 15, comma secondo, del d.P.R. n. 574 del 1988, di chiedere entro 15 giorni dalla ricezione dell'atto che il procedimento prosegua nella propria e diversa lingua materna, e solo nell'ipotesi in cui detta richiesta sia disattesa si determina , ex art. 18 bis, comma primo, del succitato d.P.R. n. 574 del 1988, una nullità assoluta che consegue esclusivamente all'avvenuta scelta della lingua. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso dell'imputato rilevando che il decreto di citazione a giudizio era stato formato correttamente in lingua tedesca, presunta lingua materna del ricorrente ai sensi degli artt. 15 e 18 d.P.R. n.547 del 1988; l'opzione per la lingua italiana era pervenuta solo in data successiva alla formazione del predetto decreto, consentendo così di celebrare il dibattimento in lingua italiana).
In tema di reati tributari, il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dal d.lgs.24 settembre 2015, n. 158, è configurabile con la sola omissione della presentazione della dichiarazione, non essendo necessaria la dimostrazione della produzione di un effettivo danno economico per l'amministrazione finanziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2017, n. 20856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20856 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2017 |
Testo completo
20856 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.139 VI Di LA -- Presidente - Aldo Aceto PU 17/1/2017 Enrico Mengoni R.G.N. 20630/2016 Ubalda Macrì -- Relatore - DEPOSITATA IN CANCE Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente - 2 MAG 2017 IL CANCELLI SENTENZA NA Mar sul ricorso proposto da CH ER, nato a [...], il [...], avverso la sentenza in data 30.10.2015 del Tribunale di Bolzano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udita per la parte civile E.N.P.A. Onlus l'avv. Giuseppe Inzerillo, che ha concluso riportandosi agli atti ed alla nota spese depositata;
udito per l'imputato l'avv. Agostino Allegro, sostituto processuale dell'avv. Flavio Moccia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 30.10.2015 il Tribunale di Bolzano ha condannato CH ER, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di € им 5.500,00 di ammenda, pena sospesa, spese e tasse a carico, oltre al danno liquidato in € 1.000,00 ciascuno ed alle spese per le parti civili costituite L.A.V. हु (Lega Anti Vivisezione) Onlus ed E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali) Onlus, per il reato di cui all'art. 6 L. 150/92, in relazione al DM 232/96, perché, senza aver chiesto l'autorizzazione di cui all'art. 3 L. 4/00, rilasciata dall'Ufficio caccia e pesca della Provincia autonoma di Bolzano, aveva detenuto presso la sua abitazione un esemplare di "Leptailurus Serval", appartenente alla famiglia "Felidae" che, secondo la tabella A del predetto decreto ministeriale, costituiva pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, in San Pancrazio (BZ) dal 2012 al 2.2.2015; ha disposto la confisca del felino denominato KU e lo ha affidato al World Wildlife Fund per la custodia presso il Centro di recupero animali selvatici di Semproniano, fino al passaggio in giudicato della sentenza, salvo poi individuare in seguito la struttura più idonea all'affidamento definitivo, ed in particolare la "Cat Conservation Trust", sita a Cradock, 5880 South Africa;
ha assolto infine l'imputato per il reato di cui all'art. 727, comma 2, c.p., perché il fatto non sussiste.
2. Con un unico motivo d'impugnazione, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli art. 179 c.p.p. e 18 bis d.P.R. 574/88 del decreto di citazione a giudizio e di ogni altro atto successivo per violazione dell'art. 17 d.P.R. 574/88 con riguardo alla formazione di un atto in lingua diversa da quella prescelta dall'indagato. Espone: a) che in data 25.3.2015 l'ufficio citazioni della Procura della Repubblica di Bolzano aveva formato il decreto di citazione in parte in lingua tedesca con l'indicazione, corretta a quella data, del domicilio eletto dall'imputato e dei difensori dello stesso, ma l'atto era incompleto nella parte relativa alla data dell'udienza ed alla persona del Giudice innanzi al quale comparire;
b) che in data 27.3.2015 presso la Procura della Repubblica era stato depositato un nuovo atto di nomina a difensore contenente la revoca di ogni precedente nomina ed elezione di domicilio, nuova elezione di quest'ultimo da parte dell'imputato presso la propria abitazione e scelta della lingua italiana;
c) che in data 2.4.2015 il Presidente della sezione penale aveva assegnato il fascicolo al giudice Stefan Tappeiner;
d) che in data 4.4.2015 il Giudice aveva fissato per la celebrazione del dibattimento l'udienza del 22.5.2015; e) che in data 13.4.2015 l'ordinanza era stata trasmessa alla Procura della Repubblica;
f) che in data 23.4.2015, attesa la comunicazione di un impedimento a comparire del Pubblico Ministero, il Giudice aveva indicato, quale nuova data di celebrazione del dibattimento, l'udienza del 4.6.2015 ed in data 28.4.2015 la nuova ordinanza era stata trasmessa alla Procura della Repubblica;
g) che in data sconosciuta, ma how incontestabilmente successiva al 13.4.2015, erano state operate delle modifiche ad alcuni elementi essenziali del decreto di citazione a giudizio, in particolare erano state cancellate ed aggiunti a penna il nuovo domicilio dell'imputato presso la sua abitazione, il nuovo difensore e la nuova data dell'udienza; non erano state variate né la data del decreto che era rimasta quella del 25.3.2016 né la 2 lingua di redazione che era rimasta quella tedesca;
h) che in data 28.4.2015 erano state perfezionate le notifiche del decreto all'imputato ed al difensore. Secondo il ricorrente, il decreto di citazione diretta a giudizio, così come gli atti susseguenti, ivi compresa la sentenza, erano gravati da nullità assoluta per violazione dell'art. 17 d.P.R. 574/88. Vero era che in data 25.3.2015, ovvero all'inizio del procedimento di formazione (progressiva per prassi) del decreto di citazione a giudizio, la lingua del processo era ancora quella tedesca, ma altrettanto vero era che, nel momento del perfezionamento dello stesso, coincidente con il completamento di tutte le sue parti, il procedimento era già in lingua italiana. Lamenta che la variazione della data di formazione e, soprattutto, della lingua di stesura, coerentemente a quella vigente al momento del processo, ne aveva determinato finanche la materiale falsità. In conclusione, alla data di formazione del decreto di citazione a giudizio, la lingua del processo era quella italiana, ciò nonostante l'atto era stato notificato in lingua tedesca con conseguente violazione dell'art. 17 d.P.R. n. 574/88 e del diritto di difesa. La nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. e 18bis d.P.R. 574/88 aveva quindi travolto la validità di tutti gli atti, ivi compresa la sentenza di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. Il Giudice di primo grado ha premesso che il decreto di citazione, così come gli atti di indagine, in applicazione del d.P.R. 574/88, sono stati correttamente redatti in lingua tedesca, avendo l'imputato optato per la lingua italiana solo con atto depositato in data 27.3.2015. Il dibattimento si è celebrato in lingua italiana. Il punto controverso posto all'attenzione di questa Corte è se il decreto di citazione (atto pacificamente a formazione progressiva, come enunciato a partire da Cass. 10632/1999, Rv 214347) debba essere formato in lingua italiana (come richiesto dall'imputato attraverso il suo difensore di fiducia) o in lingua tedesca (come invece ritenuto dal Giudice siccome l'istanza del difensore è stata depositata in data successiva al principio di formazione dell'atto). Ritiene la Corte che il decreto di citazione sia stato correttamente formato in ин lingua tedesca, in data 25.3.2015, presunta lingua materna ai sensi degli art. 14 e 15 d.P.R. 574/88, giacché l'opzione dell'imputato per la lingua italiana è avvenuta in data successiva il 27.3.2015. La Corte ritiene di dare continuità al principio di diritto già affermato da Sez. 5, n. 664/14, Rv 257959, secondo cui in tema di atti processuali e uso della lingua nella regione Trentino-Alto Adige, l'errata individuazione della lingua presunta ad opera dell'autorità procedente non comporta, ex art. 18 bis del 3 d.P.R. n. 574 del 1988, come modificato dall'art. 8 del d.Lgs. n. 124 del 2005, alcuna nullità; tuttavia, l'imputato, in tal caso, ha la facoltà, ex art. 15, comma secondo, del d.P.R. n. 574 del 1988, di chiedere entro 15 giorni dalla ricezione dell'atto che il procedimento prosegua nella propria e diversa lingua materna, e solo nell'ipotesi in cui detta richiesta sia disattesa si determina, ex art. 18 bis, comma primo, del succitato d.P.R. n. 574 del 1988, una nullità assoluta che consegue esclusivamente all'avvenuta scelta della lingua;
fattispecie relativa a processo celebrato nella Provincia di Bolzano nei confronti di imputato di madrelingua italiana cui sono stati notificati l'avviso ex art. 415 bis ed il decreto di citazione a giudizio in lingua tedesca (mass. uff.) Non v'è alcun dubbio che, ai fini che qui interessano, la data del decreto di citazione sia quella apposta dal pubblico ministero al momento della formazione dell'atto da parte del suo Ufficio, perché gli ulteriori elementi, per così dire di completamento dell'atto, esulano dalla sua disponibilità. Del resto, il dibattimento, cui l'imputato è stato presente, si è svolto in lingua italiana, e nel ricorso per cassazione non ha lamentato l'omessa lettura del capo d'imputazione da parte dell'ausiliario del giudice ai sensi dell'art. 492, comma 2, c.p.p. Pertanto, non vi sono elementi per ritenere che non abbia avuto piena contezza del decreto di citazione e che non sia stato messo in grado di esercitare pienamente il suo diritto di difesa, tanto più che nel corso del dibattimento, all'udienza del 22.6.2015, il Pubblico Ministero ha ritenuto di formulare la contestazione suppletiva di cui all'art. 727, comma 2, c.p. indicato nell'epigrafe della sentenza come capo d'imputazione b), connesso al reato principale di cui al capo a) con il vincolo della continuazione. In definitiva, a differenza di quanto denunciato dal ricorrente, non si è verificata nessuna nullità insanabile ed il processo è stato ritualmente incardinato e celebrato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla refusione delle spese del grado a favore dell'unica parte civile che si è presentata ed ha depositato la nota spese, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a quelle del presente grado di giudizio in favore della parte civile, E.N.P.A. Onlus, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Così deciso, il 17 gennaio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Ubalda MacrìWall Than VI Di LA To AR e IL CANCEAND LUTE RE NA Marian