Sentenza 23 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2002, n. 7597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7597 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
1075.97/02 Aula 'A' RE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 23039/99 Cron.21025 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 27/03/02 Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: DOMUS COOP.- SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 264, presso lo studio dell'avvocato PINO CUSIMANO, che lo rappresenta difende unitamente all'avvocato PIER GIUSEPPE DOLCINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2002 Centrale dell'Istituto, 1348 presso 1'Avvocatura -1- rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO FONZO, CLEMENTINA PULLI, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 693/98 del Tribunale di FORLI' depositata il 14/12/98 R.G.N. 1800/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con apposito verbale di accertamento dei propri ispettori, l'NP contestava alla cooperativa OM, operante nel campo dell'assistenza agli anziani, agli infermi ed ai disabili, di non aver adeguato le retribuzioni dei propri dipendenti ai livelli previsti dall'art. 1 della legge n. 537 del 1981 e determinava di conseguenza i contributi che la cooperativa era tenuta a pagare per un importo di circa 117.000.000 (milioni), oltre alle somme aggiuntive. Avverso questo verbale di accertamento la cooperativa proponeva ricorso chiedendone l'annullamento. Nel contempo l'NP otteneva dal pretore di Forlì un decreto ingiuntivo per una somma di circa 330 milioni, oltre interessi, sanzioni e spese. La OM proponeva opposizione anche avverso questo decreto ed il pretore di Forlì con sentenaza del 28 marzo 1995, riuniti i due procedimenti, riteneva inammissibile l'opposizione al verbale di accertamento e rigettava l'opposizione contro il decreto ingiuntivo. La cooperativa proponeva appello, ed il tribunale di Forlì, con sentenza del 19 novembre 1998, dichiarava cessata la materia del contendere e quindi improcedibile l'appello, avendo la cooperativa presentato domanda di condono. Il tribunale riteneva che la clausola di riserva di ripetizione di quanto pagato per il condono doveva ritenersi priva di effetti. тиҢ Avverso la sentenza la cooperativa OM ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi. Poi illustrate con memoria. L'NP si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Motivi della decisione Va precisato che dei motivi articolati nel ricorso quelli che vanno dal n. 2 al n. 5 riguardano doglianze relativa alla sentenza di primo grado, per cui non possono essere presi in esame in questa sede. Quanto al primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 81, comma nono, della legge n. 448 del 1998, dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 8 d.p.r. 26 aprile 1956, n. 818 deducendo in primo luogo la non applicabilità alla fattispecie dei principi elaborati dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 4918 del 1998, secondo i quali quanto versato in sede di condono previdenziale è ripetibile e ciò perchè essi concernono il condono fiscale e non quello previdenziale, ed in secondo luogo invocando l'art. 81 della legge finanziaria del 1999. per il quale le clausole di riserva di ripetizione subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa del debito. Conseguentemente la ricorrente chiede la cassazione della sentenza, con rinvio della causa al giudice del merito per l'esame dell'appello proposto avverso la sentenza del pretore di Forlì. A tale richiesta, l'NP oppone nel controricorso che la riserva non venne effettuata dalla OM in sede di domanda di condono, ma in una nota successiva, sicchè, non essendo contestuale alla domanda medesima, non può avere gli effetti voluti dalla ricorrente. Osserva questa Corte che la tesi dell'NP ora esposta appare fondata, sia in base al dato testuale, sia in base ad una valutazione logica della norma. Infatti, per quel che riguarda il dato testuale, va rilevato che l'art. 81 in esame parla di clausole di riserva di ripetizione apposte alle domande di condono previdenziale. 2 Quanto all'interpretazione logica della norma, va osservato che, ove fosse possibile avanzare la riserva in sede diversa dal contesto della domanda di condono, non vi sarebbe alcung limite temporale a tali riserve, con la conseguenza che esse potrebbero essere avanzate anche a notevole distanza di tempo, creando così un'incertezza circa l'esito della procedura. Viceversa la legge vuole che l'istituto previdenziale sia immediatamente consapevole dell'esistenza di tali riserve in modo da poter sia approntare le difese nel merito sia adottare i provvedimenti opportuni per le eventuali restituzioni che dovesse effettuare, sia pure senza gli interessi. Convergendo il dato letterale e quello logico verso la medesima soluzione, il ricorso appare infondato, per cui va rigettato. La tesi ora esposta è stata già fatta propria da questa Corte con la sentenza n.2943 del 2002, e da essa non vi è ragione per discostarsi dato che il corso in esame non adduce argomenti nuovi. Come si è rilevato, gli altri motivi enunciati nel ricorso sono stati prospettati come destinati al giudice di rinvio, per l'ipotesi della cassazione della sentenza impugnata con rinvio. Essi pertanto in questa sede vanno ritenuti inammissibili. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro..7 oltre ad euro 2.000 per onorario di avvocato. 3 0 3 1 A I 5 Roma, 27 marzo 2002 S . D S . T , A R N O T A , L ' Il Presidente Il Cons. est. 3 L L A 7 S L O - E E Апл B 8 P I D - Vincenzo Meis S 1 I D I S 1 N A N G T E E S O S G O I A G P Chille A D E M E L O ª , T Ã O T A D I R L R T E I L S IL CANCELLIERE I T E D G N D Depositato in Cancelleria E E O R S E oggi,23 MAG. 2002 و IL CANCE R