Sentenza 2 marzo 2011
Massime • 1
I fatti di falso in bilancio seguiti dal fallimento della società non costituiscono un'ipotesi aggravata del reato di false comunicazioni sociali, ma integrano l'autonomo reato di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, con la conseguenza che i termini di prescrizione iniziano a decorrere non dalla consumazione delle singole condotte presupposte ma dalla data della declaratoria del fallimento.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta impropria e falso in bilancio: oltre alla volontà protesa al dissesto, deve sussistere anche il dolo generico di falso(Cassazione penale n. 47900/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 aprile 2024
1. La massima In tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio (previsto dall'art. 2621 c.c., nel testo vigente "ante" riforma del 2015), quest'ultimo deve perfezionarsi in tutte le sue componenti, anche soggettive, con la conseguenza che, oltre alla volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, deve sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell'inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto. 2. La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 13/10/2023, (ud. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2011, n. 15062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15062 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 02/03/2011
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 624
Dott. FUMO Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 24492/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI NO, nato il [...];
avverso la sentenza del 20.11.2009 della Corte d'Appello di Genova;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Carmine Stabile) che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
IN FATTO
Il ricorrente, quale amministratore formale di FIVE SPEED Srl, è imputato di bancarotta fraudolenta documentale impropria per la falsificazione delle scritture, condotta consistita nella esposizione di dati infedeli (segnatamente la voce "fatture da emettere") nei bilanci di esercizio dal 1991 sino al fallimento (occorso il 7.5.1998).
Il Tribunale lo ha condannato con sentenza del 9.12.2004. La Corte d'Appello ha confermato, salvo che la riduzione della pena conseguente all'originaria contestazione anche del delitto di bancarotta semplice, estinto per prescrizione, in data 20.11.2009. Con il ricorso la difesa del SI si eccepisce:
- l'erronea applicazione della legge penale per la carenza dell'elemento soggettivo previsto dalla fattispecie incriminatrice che prevede la forma specifica del dolo;
- l'erronea applicazione della legge penale dovendosi configurare non già la fattispecie della bancarotta di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 (223), bensì quella societaria on richiamo ai fatti previsti dagli artt. 2621 e 2622 c.c., che si consuma con il dissesto della società (dunque al dicembre 1991), con la conseguente estinzione per prescrizione del reato;
- la carenza di motivazione circa la ricorrenza della fattispecie di bancarotta societaria, anziché quella descritta dalla L. Fall., art.216, comma 1, n. 2 (223).
IN DIRITTO
Occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte è nel senso di un'autonomia della fattispecie richiamate dalla bancarotta da reato societario rispetto a quella di cui alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, sicché i due reati possono anche concorrere fra loro
(cfr. al riguardo Cass. Sez. 5, 28 maggio 1996, Schillaci, CED Cass.205987, massima resa prima della riforma di cui al D.Lgs. n. 61 del 2002, ma valevole quanto al principio di diritto, anche attualmente).
La manifesta irrilevanza dell'argomentazione giustifica il silenzio sul punto della decisione.
Resta, a questo punto, da soggiungere che il motivo che reclama la prescrizione del reato presupposto, asseritamente maturata nel corso del 1991 esercizio che vide il dissesto della società, è certamente errato.
Infatti, in tema della c.d. "bancarotta societaria", la norma penal/fallimentare rinvia non già ai reati dettati dal codice civile, bensì ai "fatti" integrativi dei medesimi, cioè agli elementi tipici della rispettive figure incriminatrici. Per questa ragione il reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, non può in alcun modo considerarsi circostanza aggravante di quelle ipotesi criminose, ma figura autonoma (cfr. Cass., Sez. 1^, 16 novembre 2000, Agostini, CED Cass. 218250). Pertanto, il regime della prescrizione è quello proprio dell'illecito fallimentare e non dei reati/presupposto: la prescrizione inizia a decorrere dalla data della declaratoria di fallimento e non dal momento della consumazione delle singole condotte poste in essere in precedenza. Anche il secondo mezzo è infondato.
Invero, il "fatto", proprio degli artt. 2621 e 2622 c.c., nel suo richiamo da parte dell'art. 223, comma 2, n. 1, non si riferisce alla condotta ingannevole in pregiudizio dei soli creditori, bensì anche dei soci.
La circostanza che nella società fallita gli unici creditori fossero anche soci (come afferma il ricorrente) non esclude affatto la possibilità di una falsa comunicazione sociale rilevante anche in seno alla bancarotta societaria.
Nè la circostanza per cui il bilancio non fosse deputato alla ripartizione di utili/perdite risulta pertinente al cospetto del rilievo, ancorato alla risultanza di causa (cfr. sent. Trib. e motivi di appello), per cui verso tal LA AU fu avviata azione di responsabilità per cattiva gestione, evidentemente foriera per costei di pregiudizio patrimoniale (tanto desumendosi dall'art. 2392 c.c., comma 1) proprio in relazione alla falsificazione della voce afferente all'emissione delle fatture.
Tanto è sostanzialmente richiamato dalla pronuncia oggetto di ricorso: anche se piuttosto sintetica, essa - tuttavia - esprima un'argomentazione plausibile e logica, immune da vizio di legittimità.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2011