Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2011, n. 15062
CASS
Sentenza 2 marzo 2011

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Massime1

I fatti di falso in bilancio seguiti dal fallimento della società non costituiscono un'ipotesi aggravata del reato di false comunicazioni sociali, ma integrano l'autonomo reato di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, con la conseguenza che i termini di prescrizione iniziano a decorrere non dalla consumazione delle singole condotte presupposte ma dalla data della declaratoria del fallimento.

Commentario1

  • 1Bancarotta impropria e falso in bilancio: oltre alla volontà protesa al dissesto, deve sussistere anche il dolo generico di falso(Cassazione penale n. 47900/23)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 aprile 2024

    1. La massima In tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio (previsto dall'art. 2621 c.c., nel testo vigente "ante" riforma del 2015), quest'ultimo deve perfezionarsi in tutte le sue componenti, anche soggettive, con la conseguenza che, oltre alla volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, deve sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell'inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto. 2. La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 13/10/2023, (ud. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2011, n. 15062
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15062
Data del deposito : 2 marzo 2011

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