Sentenza 24 gennaio 2012
Massime • 1
L'oblazione prevista dagli artt. 162 e 162 bis cod. pen. è applicabile ai reati eventualmente permanenti solo se la permanenza sia cessata. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibile l'oblazione per la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., integrata dall'avvenuta installazione di un impianto di condizionamento produttivo di rumori molesti, in quanto, pur essendo il detto reato eventualmente permanente, non risultava contestato né provato il protrarsi delle conseguenze illecite).
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- 1. Art. 162-bis - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative (1)https://www.filodiritto.com/
1. Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. 2. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda. 3. L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose …
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1. Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. 2. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda. 3. L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose …
Leggi di più… - 3. Rumori molesti: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 1 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2012, n. 7758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7758 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 24/01/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 165
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 27719/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA;
nei confronti di:
1) IA AN RA N. IL 12/12/1968 C/;
avverso la sentenza n. 5790/2009 GIP TRIBUNALE di PESCARA, del 07/12/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. SELVAGGI Eugenio che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il P.G. presso la Corte d'appello di L'Aquila ricorre innanzi a questa Corte, deducendo erronea applicazione della legge penale, avverso la sentenza del 7 dicembre 2010, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Pescara ha dichiarato estinto per intervenuta oblazione il reato ascritto a IA NA AR (avere installato un impianto di condizionamento produttivo di rumori molesti, con valori di inquinamento acustico superiori a quelli fissati per legge: art.659 cod. pen.).
2. La memoria con la quale IA NA AR, per il tramite del suo difensore, ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G. di L'Aquila è tardiva ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., siccome depositata in cancelleria il 23 gennaio 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal P.G. di L'Aquila è inammissibile siccome manifestamente infondato.
2. È vero che il reato di cui all'art. 659 cod. pen., contestato all'imputata, è eventualmente permanente, in quanto il fatto da esso previsto può esaurirsi nel momento in cui si concretano gli elementi costitutivi dell'ipotesi tipica del reato, ma può anche protrarsi con un'attività che riproduca nel tempo l'ipotesi stessa;
si che, in relazione ad esso, l'eventuale sua permanenza rileva rispetto alle cause estintive, di guisa che l'oblazione come causa estintiva del reato non è configurabile quando la condotta contra legem si protragga oltre i limiti previsti dagli artt. 162 e 162 bis cod. pen. (cfr. Cass. Sez. 1 n. 714 del 17/12/1992 dep. il 26/01/1993, Daprea, Rv. 192800).
3. Tuttavia, nella specie, dall'esame degli atti, non risulta che il giudice ovvero la pubblica accusa abbiano mai fatto riferimento al protrarsi nel tempo di conseguenze dannose o pericolose del comportamento illecito tenuto dalla IA;
ne' il P.G. ha indicato nel suo ricorso la concreta sussistenza nel tempo di alcuna di tali conseguenze dannose o pericolose.
Correttamente pertanto il reato ascritto alla IA è stato dichiarato estinto per intervenuta oblazione.
4. Da quanto sopra consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso in esame.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2012