Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2001, n. 5876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5876 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
SSAZIONE DEL5876 /0 1 R UBBLICA ITALIANA DI CA E N EMA O I 8 9 Z PR 4 N 7 A - 4 U R / T 6 B B S LA C 2 . E I I Oggetto L P . G L R D E A T R L . SEZIONE TRIBUTARIA E Tributaria B rug. For D A A I A T D S I Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N 1 Comp E R E 3 T S 1 E N I T . A E N A FINOCCHIARO Dott. A 0 S Presidente R.G.N. 9980/98 E M Rel. Consigliere Cron.12667 Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep . Dott. Eugenio AMARI Consigliere Ud. 24/01/01 ConsigliereDott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Villa delle Querce d New POLIGEST SPA INCORPORANTE CASA CURA in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato FERRETTI ALDO, che lo difende, giusta mandato autenticato dal Notaio PENNACCHIO GIUSEPPE di ROMA, rep. 20697 del 6/4/1998;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, SECONDO UFF II DD ROMA;
2001 - intimati w 89 avverso la decisione n. 2804/97 della Commissione -1- tributaria centrale di ROMA, depositata il 02/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato FERRETTI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CAFIERO che ha concluso per il Generale Dott. Dario ове rigetto del ricorso. С -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 2° Ufficio distrettuale II.DD. di Roma, con avviso di accertamento n. 54/78, notificato il 3 gennaio 1979, rettificò il reddito assoggettabile ad irpeg e ad ilor dichiarato, in L. 741.461, dalla CENTRO CLIMATICO PERMANENTE VILLA DELLE QUERCE s.p.a., determinandolo in L. 49.794.066: alto ancorò il così emesso impositivo ai rilievi di cui ad un processo verbale di constatazione redatto dalla polizia tributaria in data 9 maggio 1974, certificante, fra l'altro, la mancata tenuta del libro dei cespiti ammortizzabili, di cui agli artt. 16 e 22 d.p.r. 29.IX.1973 n. 600, nonché ہ l'irregolare tenuta dei libri obbligatori, compresi و ز quelli prescritti dalla normativa sull'i.v.a., ر riscontrati in bianco per il 1974 all'atto della verifica. La CENTRO CLIMATICO PERMANENTE VILLA DELLE QUERCE s.p.a. impugnò, a mente degli artt. 15 e SS. d.p.r. 26.X.1972 n. 636, l'avviso di accertamento surrichiamato dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Roma, all'epoca operante, e tale commissione, con decisione del 10 maggio 1982, osservando risultare accolse l'impugnativa regolarmente tenuto il libro dei cespiti 3 - per gli anni 1971, 1972 e 1973 ammortizzabili prodotto in giudizio dalla reclamante. Sull'appello del 2° Ufficio distrettuale II.DD. di Roma, la commissione tributaria di secondo grado capitolina, con decisione del 14 aprile 1984, disatteso il gravame, confermò la pronuncia del primo giudice. Il 2 Ufficio distrettuale II. DD. di Roma la decisione testé citataprodusse avversO ulteriore impugnazione a' termini degli artt. 25 e ss. d.p.r. n. 636 del 1972, cit., e la Commissione tributaria centrale, con decisione del 2 giugno 1997, accolto il gravame, e ribaltata la pronuncia Сде contestata, dichiarò legittimo l'avviso di accertamento in discussione. La Commissione tributaria centrale, dopo aver evidenziato essere stato ritualmente emesso l'atto impositivo in controversia nella mancata esibizione del ridetto libro di cui agli artt. 16 e 22 d.p.r. n. 600 del 1973 in sede di ispezione della polizia tributaria, motivò la sua pronuncia rilevando doversi ritenere non sanabili gli effetti della cennata mancata esibizione dell'avvenuta produzione in giudizio del libro, a suo tempo, non esibito, disponendo gli artt. 33 d.p.r. 29. IX. 1973 n.600 e 52, comma 5, d.p.r. 26.X.1972 n. 633 che i libri, i registri e le scritture di cui si è rifiutata essere presi inl'esibizione non possono considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa contenziosa, con la precisazione che per rifiuto all'esibizione si intende anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi all'ispezione. La POLIGEST s.p.a., incorporante della CENTRO CLIMATICO PERMANENTE VILLA DELLE QUERCE s.p.a., ricorre, con due motivi, per la cassazione della decisione da ultimo menzionata, assunta, non notificata. Il Ministero delle finanze, cui il ricorso è stato notificato il 21 maggio 1998, non ha svolto attività difensiva nella presente sede. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) -La POLIGEST s.p.a. con il primo mezzo di ricorso, censura la decisione nei sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria centrale denunciandola inficiata da 11 omessa motivazione 360 n. 5 in relazione all'art. 112 inc.p.c.", ei particolare, deducendo, 5 testualmente, che la commissione anzidetta, "nell'accogliere il ricorso dell'ufficio, non ha in alcun modo esaminato il capo della domanda relativo al recupero di L.
2.909.526 ritenute nella decisione della Commissione di II° grado Tributi fiscalmente deducibili (imposta società 1973, mora su detta imposta, e accolto ilor 1974)", ed altresì che "il mancato esame della censura dell'ufficio di fronte al riconoscimento della deducibilità riconosciuto dalle Commissioni di I° e II° grado comporta l'annullamento della decisione impugnata”. La doglianza, articolata in termini non ج agevolmente comprensibili, e già solo per questo di و د molto dubbia ammissibilità (cfr., al riguardo, ں Cass. Sez. III civ., sent. n. 1238 del 4.II.2000), è manifestamente immeritevole di ingresso. Il ricorrente per cassazione che denunci vizi della sentenza impugnata, assunti, correlabili ad errori di attività, e, segnatamente, ad omissione un qualche profilo della di pronuncia su controversia, ai fini dell'utile proposizione della censura, ha l'onere di indicare nel ricorso, in ossequio al principio della c.d. autosufficienza di questo, da quali atti del pregresso stadio di merito del processo risulti la devoluzione alla cognizione del giudice a quo della domanda dell'eccezione, allegate, dallo stesso non delibate (cfr., in terminis, Cass. Sez. III civ., sent. n. 7194 del 30.V.2000, id., Sez. II civ., sent. n. 11684 del 5.IX.2000). Orbene, dal testo del ricorso (oltre che da quello della decisione contestata) non si evince che la questione della deducibilità delle imposte richiamate nel motivo di gravame in argomento abbia costituito oggetto del thema decidendum sottoposto all'esame della Commissione tributaria centrale, e, consequenzialmente, alla stregua del principio enunciato, il considerato mezzo di impugnazione Col inammissibile. 2)-La POLIGEST s.p.a. quindi, con il secondo ص و د mezzo di ricorso, assume risaltare nella decisione ا contestata "insufficiente ed omessa motivazione art. 360 c.p.c. n. 5 in relazione all'art. 112 c.p.c. e alla legge notarile 16.2. 1913 n. 89 in riferimento all'art. 5 (recte, 52) d.p.r. 26 16 - 22 e 33 d.p.r. ottobre 1972 n. 633 e art. 29.9.1973 n. 600". La ricorrente, più specificamente, deduce che la "Commissione Tributaria Centrale ha errato nel ritenere invalida l'esibizione del libro dei 7 cespiti ammortizzabili quando si è documentato che il libro era regolarmente tenuto, che portava le vidimazioni annuali e che i cespiti ammortizzabili erano conformi agli ammortamenti risultanti nel bilancio 1974 e nelle dichiarazioni dei redditi e nei bilanci al 31.12.71, 31.12.72 e 31.12.73 presentate al II° Ufficio II.DD di Roma ed esibite a corredo del ricorso e della memoria 18.04.1982"; che è da tenere presente che non vi fu rifiuto di esibizione come si legge nella decisione impugnata verbale della P.T. del e non si legge nel 09.05.74"; che "è da considerare che i cespiti ammortizzabili per il 1974 andavano annotati nel registro all'atto della presentazione del bilancio al 31.12.74, cioè al minimo al 31.05.75, cioè in ероса successiva alla redazione del verbale 09.05.74; che "la mancata tenuta del libro poteva non fosse stato esibito presumersi solo se regolarmente tenuto come ne fanno fede le vidimazioni e le copie dei bilanci depositate nei termini gliper anni 1971, 1972 e 1973"; che “l'esibizione tardiva può non essere valida ove non vi fosse la prova che trattasi di documento formato all'origine". Ai fini della delibazione della censura 8 considerata, soccorrono le seguenti osservazioni. A) -La Commissione tributaria centrale, con accertamentodeclaratoria integrante risultante di di fatto, sindacabile nel presente giudizio, concernente ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., solo per la totale mancanza della ratio decidendi atta a supportarla (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. I civ., sent. n. 1147 ha rilevato che la societàdell'11. II.1999), ricorrente, all'atto della verifica della polizia tributaria sfociata nella redazione del menzionato constatazione stato verbale di processo prodromico all'emissione dell'avviso di accertamento in controversia, sottrasse una parte delle proprie scritture contabili, e segnatamente il libro alladei cespiti ammortizzabili, ispezione, evidenziando, al riguardo, che "il legale rappresentante della Società contribuente" non esibì "agli ispettori alcuna documentazione riconducibile tra quelle previste dai su richiamati art. 16 e 22 del D. P. R. n. 600 del 1973". Sul punto, giova considerare soltanto che non può assumere valenza di critica valida ed efficace sotto il profilo in argomento la deduzione, che si legge nel ricorso, secondo la quale "non vi fu 9 rifiuto di esibizione come si legge nella decisione - verbale impugnata e non si legge nel processo della P.T. del 09.05.74": tale deduzione, infatti, si risolve, non già nella denuncia della mancanza nella pronuncia non contestata di un iter comunque, idoneo a sorreggere laargomentativo, statuizione in discorso ma, nell'allegazione di un erroneo apprezzamento da parte della Commissione tributaria centrale della reale e concreta portate del materiale istruttorio in atti, e, perciò, in prospettazione di quaestio facti, da avere per inutiliter nella presente sede di sollevata legittimità. B) -Nella constatata intervenuta irretrat- tabilità della declaratoria e dell'accertamento di cui alla lettera precedente, deve ritenersi punto fermo ed incontestabile la riscontrabilità nella situazione controversa della componente oggettiva, costituita dal rifiuto dell'esibizione della contabilità, della fattispecie astratta delineata nell'art. 52, comma 5, d.p.r. 26.X.1972 n. 633, per il quale "i libri, registri, scritture e documenti di cui si è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede 10 amministrativa ○ contenziosa", dovendosi intendere "per rifiuto all'esibizione....... anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi all'ispezione” (cfr., in merito, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 45 del 25.II.2000). C) -Nel ricorso non risultano articolate doglianze intese a denunciare, eventuale, erroneità della pronuncia della Commissione tributaria centrale da correlarsi all'omessa verifica della riferibilità a dolo della discussa sottrazione della contabilità all'ispezione (cfr., in proposito, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 45 del 2000, cit.): ogni questione afferente al tema considerato, pertanto, resta estranea al giudizio che questa Corte Suprema è chiamata a rendere. D) -Nell'acclarata sussistenza di una sottrazione della contabilità all'ispezione, e tenuto conto di quanto evidenziato sub C) in ordine ai limiti del thema decidendum nella presente sede, la pronuncia della Commissione tributaria centrale sanzionante il rifiuto di prendere in considerazione in funzione della definizione della vertenza la cennata contabilità prodotta nel giudizio si rivela conforme al surriportato dettato 11 dell'art. 52, comma 5, d.p.r. n. 633 del 1972, cit., e, quindi, senz altro meritevole di essere tenuta ferma. E) -Devesi rilevare, d'altronde, l'inconferenza delle deduzioni della ricorrente volta ad allegare la, pretesa, regolarità della tenuta della contabilità di cui trattasi: l'art. 52, comma 5, d.p.r. 26.X.1972 n. 633, di fatti sanziona il rifiuto di esibire la contabilità agli ispettori, e la mancatanon irregolare tenuta della contabilità, le quali non rilevano, perciò, ai fini dell'applicabilità di detta norma. F) Corollario del complesso di considerazioni fin qui sviluppate é che l'esaminato secondo motivo impugnazione va ravvisato infondato e devedi essere, esso pure, disatteso. 3) Conclusivamente, nella riscontrata ilinaccoglibilità dei motivi che lo suffragano, ricorso va rigettato. 4)-La p.a. intimata non ha svolto attività difensiva nella presente sede, er perciò, non si deve provvedere su sue spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio 12 della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 24 gennaio 2001. CORTEay Il Relatore Il Pres. A S S S R E U M P S A IL CANCELLIERE C1 C ArnaldoCasano, DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 APR. 2001 Oggi. IL CANCELLIERE Arnaldo, asano finalde Calors E N O I Z A 6 A 5 8 R I . 9 T 1 R S N / I A - 4 / G T 6 B E 2 U . R . L B R L I . A A P R . D . T D B E L A A T E T I D N R 1 E I 3 S E S 1 E N T E . S A N I M A 1 313