Sentenza 18 agosto 2003
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 83, cod. proc. civ. come modificato dall'art. 1, legge n. 141 del 1997, la procura si considera apposta in calce al ricorso con il quale, nel rito del lavoro, venga proposto appello, anche se rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale atto (nella specie, mediante 'spillatura'), non incidendo sulla sua validità la circostanza che nella stessa non vi sia alcun riferimento alla sentenza da impugnare, in quanto il nuovo testo dell'art. 83, cit., interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fa ritenere che la posizione topografica della procura è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, essendo altresì irrilevante la mancanza della data, in quanto nei giudizi introdotti mediante ricorso, con procura rilasciata a margine o in calce, ma priva della data del suo conferimento, nessuna sanzione di inesistenza è legittimamente predicabile, dovendosi necessariamente presumere la coincidenza della data di conferimento dell'atto "de quo" con quella del deposito del ricorso.
Commentario • 1
- 1. Procura rilasciata su foglio separato e validitàAccesso limitatoGiuseppe Alessio D'Onofrio · https://www.altalex.com/ · 12 giugno 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12080 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE OM, difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Michele Prisco con domicilio eletto in Roma, via Comandini n. 30 presso il prof. Antonio Trocchia.
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., difeso per mandato speciale in calce alla copia notificata del ricorso dagli avv.ti Giovanna Biondi e Pilerio Spadafora, con domicilio eletto in Roma presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto in via della Frezza n. 17 resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Nola n. 2842/00 in data 18/26 ottobre 2000 (R.G. 639/98);
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2003 dal Cons. Dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Nola - pronunciando sull'appello della lavoratrice (in epigrafe specificata) avverso la decisione di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti dell'INPS, di pagamento di indennità di maternità in relazione a rapporto di lavoro subordinato agricolo - dichiarava (senza esaminare il merito) la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, compensando le spese processuali. Riteneva il Collegio di appello che la procura alle liti conferita dall'attrice fosse nulla perché rilasciata su foglio aggiunto al ricorso e ad esso spillato, privo di un chiaro ed esplicito riferimento al procedimento al quale si riferiva. Per di più detta procura era anche priva della data di rilascio, sicché, attesane la struttura, non poteva neppure operare la presunzione di contestualità con la formazione dell'atto. Avverso questa decisione la parte privata ricorre per Cassazione con un motivo. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c., come modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n. 141 e comunque violazione dell'art. 1, suindicato",
la ricorrente sostiene che in virtù della modifica apportata all'art. 83 c.p.c. dalla legge n. 141 del 1997, la procura su foglio spillato in nulla si diversifica dalla procura, apposta a margine o in calce all'atto e che tale collocazione è quindi sufficiente per ritenere la sussistenza del collegamento della procura al procedimento instaurato con l'atto al quale è materialmente unito. Il ricorso è fondato. La legge 27 maggio 1997 n. 141, con l'aggiunta al terzo comma dell'art. 83 c.p.c. del periodo "la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce", ha stabilito una piena equiparazione tra la procura apposta a margine o in calce al documento contenente l'atto giudiziario e la procura stilata su foglio separato che sia però ad esso unito. Il rilievo del Tribunale, che trova riscontro nell'orientamento espresso nelle sentenze di questa Corte nn. 5569 e 12003 del 1997, è errato alla stregua delle successive pronunce delle Sezioni Unite della stessa Corte (nn. 2642 e 2646 del 10 marzo 1998), con le quali è stato fissato il principio che la procura al difensore, salvo che dal suo testo si rilevi il contrario, deve considerarsi conferita per il giudizio che con tale atto si intende promuovere, anche se non contiene alcun riferimento ad esso, "deponendo per la validità di siffatta procura l'art. 83 cod. proc. civ. (nella nuova formulazione risultante dall'art. 1 della legge 21 maggio 1991 n. 141) il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura, (il cui rilascio può ora avvenire oltre che in calce e a margine dell'atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all'atto) è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, senza che per contro ... possa esigersi dalla parte conferente l'espressa enunciazione nella procura, a garanzia dell'altra parte, di quanto quest'ultima può già ritenervi compreso in ragione dell'essere tale procura contenuta nell'atto contro di essa diretto, potendo fra l'altro una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte". Priva di rilievo è, poi, l'osservazione del Tribunale che la mancanza della data farebbe venir meno la garanzia di contestualità del rilascio della procura con la formazione dell'atto. Infatti, premesso che per il rito ordinario è sufficiente che la procura sia rilasciata anteriormente alla costituzione (art. 125 c.p.c.) e che la non contestata esistenza della procura sulla copia notificata del ricorso prova incontestabilmente la negata contestualità, si osserva che l'eventualità" di una dissociazione temporale tra il rilascio della procura e la formazione dell'atto cui essa si riferisce è da escludere nel rito del lavoro e in genere nei procedimenti promossi mediante ricorso, laddove la costituzione avviene con il deposito del ricorso, nel quale la procura non può mancare, pena l'inesistenza dell'atto introduttivo (Cass. 14 marzo 1986 n. 1750; 18 maggio 1991 n. 5592; 10 maggio 1995 n. 5119; 4 febbraio 1999 n. 972). In considerazione di quanto precede, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, designato nella Corte d'appello di Napoli, il quale, nel procedere all'esame del merito, provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2003