CASS
Sentenza 29 maggio 2023
Sentenza 29 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2023, n. 14910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14910 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 8124-2021 proposto da: VO NA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 37, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLO LIARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO;
- ricorrente -
contro Oggetto Estratto ruolo – cartella di pagamento – omessa notifica R.G.N. 8124/2021 Cron. Rep. Ud. 09/02/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 14910 Anno 2023 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: MARCHESE GABRIELLA Data pubblicazione: 29/05/2023 R.G.N. 8124/2021 2 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE RO, RL D'AL, NT CORETTI;
- resistente con mandato - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE già EQUITALIA SUD S.P.A., S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 413/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 12/10/2020 R.G.N. 813/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con R.G.N. 8124/2021 3 modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, ER PE proponeva opposizione agli estratti di ruolo, rilasciati da Equitalia spa, relativi a tre cartelle di pagamento, asseritamente mai notificate, aventi ad oggetto crediti previdenziali di cui chiedeva accertarsi l’intervenuta prescrizione. 2. Il Tribunale accoglieva le opposizioni e dichiarava prescritti i crediti. 3. La Corte di appello di Salerno, in accoglimento dell’appello proposto dalla società di riscossione, sul presupposto dell’intervenuta notificazione delle cartelle di pagamento, dichiarava l’inammissibilità della domanda originaria, per difetto di interesse ad agire. 4. Ha proposto ricorso per cassazione ER PE, con tre motivi. 5. L’NP ha depositato procura speciale. 6. E’ rimasta intimata la società di riscossione. 7. La trattazione del ricorso, originariamente fissata per l’adunanza camerale del 27 ottobre 2022, è stata rinviata alla odierna udienza, in ragione della sopravvenuta decisione delle sezioni unite, nr. 26283 del 2022. 8. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE R.G.N. 8124/2021 4 11. Deve darsi atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi della normativa ratione temporis vigente, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale. 12. Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme del decreto fiscale anno 2019, convertito in legge nr. 124 del 2019: cancellazione delle cartelle di pagamento il cui importo era inferiore a mille euro. 13. Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ. per omessa valutazione del difetto di prova della ritualità della notifica della cartella di pagamento nr. 10020080043657455000, in correlazione con l’art. 2697 cod.civ. 14. Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione dell’art. 92 co.2 cod.proc.civ., in correlazione con il DM nr. 55 del 2014 e con l’art. 24 Cost., per non avere la Corte di appello compensato le spese di lite. 15. E’ preliminare, ad ogni profilo controverso, la questione dell’interesse ad agire in relazione all’azione proposta, come individuata in apertura dello svolgimento dei fatti di causa. 16. Si è innanzi precisato che il ricorrente ha originariamente proposto un'azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo ed una serie di cartelle di R.G.N. 8124/2021 5 pagamento, di cui ha dedotto (e continua a dedurre) la mancanza di una valida notifica. 17. Giudica il Collegio che una siffatta azione sia inammissibile perché non sorretta da un interesse ad agire. Tanto assorbe ogni altra questione. 18. Nelle more del giudizio è intervenuto il d.l. 21 ottobre 2021, nr. 146, conv. dalla legge 17 dicembre 2021, nr. 215, che, all’art.
3-bis, ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, mediante l’aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. 19. La norma in questione ha limitato l’accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, superando l’elaborazione giurisprudenziale al R.G.N. 8124/2021 6 riguardo formatasi sulla scia di Cass., sez.un., nr. 19704 del 2015. 20. Il problema che, dunque, si pone è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e se quindi essa vada ad incidere sull’ammissibilità dell’odierno ricorso, nel quale non risulta allegato un concreto pregiudizio in merito alla partecipazione ad appalti pubblici, ovvero alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici. 21. Sul punto, sono intervenute, di recente, le sezioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza nr. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto del D.L. n. 146 del 2021, art.
3-bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione». b) «in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis […], selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale R.G.N. 8124/2021 7 ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c., o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio». 21. Osserva la Corte che, in base ai principi esposti, applicabili anche alla fattispecie di causa, va dichiarata l’inammissibilità dell’odierno ricorso, relativo ad un’azione che, alla stregua della indicata disciplina, non è giustificata da un interesse ad agire. Parte ricorrente, infatti, non ne ha dimostrato la sussistenza nei termini delineati dalla nuova normativa. 22. L’esito del giudizio è, peraltro, coerente con il controllo di legittimità. Quest’ultimo, infatti, è un controllo non sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., nr. 21691 del 2016, punto 16). R.G.N. 8124/2021 8 23. Nulla deve provvedersi in ordine alle spese. L’NP non ha svolto un’effettiva attività difensiva e la società di riscossione è rimasta mera intimata. 24. Ricorrono, invece, i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9
- ricorrente -
contro Oggetto Estratto ruolo – cartella di pagamento – omessa notifica R.G.N. 8124/2021 Cron. Rep. Ud. 09/02/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 14910 Anno 2023 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: MARCHESE GABRIELLA Data pubblicazione: 29/05/2023 R.G.N. 8124/2021 2 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE RO, RL D'AL, NT CORETTI;
- resistente con mandato - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE già EQUITALIA SUD S.P.A., S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 413/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 12/10/2020 R.G.N. 813/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con R.G.N. 8124/2021 3 modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, ER PE proponeva opposizione agli estratti di ruolo, rilasciati da Equitalia spa, relativi a tre cartelle di pagamento, asseritamente mai notificate, aventi ad oggetto crediti previdenziali di cui chiedeva accertarsi l’intervenuta prescrizione. 2. Il Tribunale accoglieva le opposizioni e dichiarava prescritti i crediti. 3. La Corte di appello di Salerno, in accoglimento dell’appello proposto dalla società di riscossione, sul presupposto dell’intervenuta notificazione delle cartelle di pagamento, dichiarava l’inammissibilità della domanda originaria, per difetto di interesse ad agire. 4. Ha proposto ricorso per cassazione ER PE, con tre motivi. 5. L’NP ha depositato procura speciale. 6. E’ rimasta intimata la società di riscossione. 7. La trattazione del ricorso, originariamente fissata per l’adunanza camerale del 27 ottobre 2022, è stata rinviata alla odierna udienza, in ragione della sopravvenuta decisione delle sezioni unite, nr. 26283 del 2022. 8. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE R.G.N. 8124/2021 4 11. Deve darsi atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi della normativa ratione temporis vigente, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale. 12. Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme del decreto fiscale anno 2019, convertito in legge nr. 124 del 2019: cancellazione delle cartelle di pagamento il cui importo era inferiore a mille euro. 13. Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ. per omessa valutazione del difetto di prova della ritualità della notifica della cartella di pagamento nr. 10020080043657455000, in correlazione con l’art. 2697 cod.civ. 14. Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione dell’art. 92 co.2 cod.proc.civ., in correlazione con il DM nr. 55 del 2014 e con l’art. 24 Cost., per non avere la Corte di appello compensato le spese di lite. 15. E’ preliminare, ad ogni profilo controverso, la questione dell’interesse ad agire in relazione all’azione proposta, come individuata in apertura dello svolgimento dei fatti di causa. 16. Si è innanzi precisato che il ricorrente ha originariamente proposto un'azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo ed una serie di cartelle di R.G.N. 8124/2021 5 pagamento, di cui ha dedotto (e continua a dedurre) la mancanza di una valida notifica. 17. Giudica il Collegio che una siffatta azione sia inammissibile perché non sorretta da un interesse ad agire. Tanto assorbe ogni altra questione. 18. Nelle more del giudizio è intervenuto il d.l. 21 ottobre 2021, nr. 146, conv. dalla legge 17 dicembre 2021, nr. 215, che, all’art.
3-bis, ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, mediante l’aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. 19. La norma in questione ha limitato l’accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, superando l’elaborazione giurisprudenziale al R.G.N. 8124/2021 6 riguardo formatasi sulla scia di Cass., sez.un., nr. 19704 del 2015. 20. Il problema che, dunque, si pone è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e se quindi essa vada ad incidere sull’ammissibilità dell’odierno ricorso, nel quale non risulta allegato un concreto pregiudizio in merito alla partecipazione ad appalti pubblici, ovvero alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici. 21. Sul punto, sono intervenute, di recente, le sezioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza nr. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto del D.L. n. 146 del 2021, art.
3-bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione». b) «in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis […], selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale R.G.N. 8124/2021 7 ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c., o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio». 21. Osserva la Corte che, in base ai principi esposti, applicabili anche alla fattispecie di causa, va dichiarata l’inammissibilità dell’odierno ricorso, relativo ad un’azione che, alla stregua della indicata disciplina, non è giustificata da un interesse ad agire. Parte ricorrente, infatti, non ne ha dimostrato la sussistenza nei termini delineati dalla nuova normativa. 22. L’esito del giudizio è, peraltro, coerente con il controllo di legittimità. Quest’ultimo, infatti, è un controllo non sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., nr. 21691 del 2016, punto 16). R.G.N. 8124/2021 8 23. Nulla deve provvedersi in ordine alle spese. L’NP non ha svolto un’effettiva attività difensiva e la società di riscossione è rimasta mera intimata. 24. Ricorrono, invece, i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9