Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2002, n. 8467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8467 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
0 84 6 7 / 0 2 UD. 12.03.2002 Reg. Gen. N. 23561/99 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL LA CORTE SUPRI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 4o423358 Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Rep..1740 Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 1,55Consigliere Dott. Umberto GOLDONI il 14 61U, 2002. ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 23561/99 proposto Oggetto: Pagamento spese condominiali. da ED CA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Foligno n. 35, presso lo studio degli Avv.ti Lucio Lucarini e Renato Della Bella che la difendono come da procura a margi- ne del ricorso. RICORRENTE 77-L.1500 CANCELLERIA
contro
CONDOMINIO IS ARRUASTAS, in persona del legale rap- presentate p.t. Frau Luciana, elettivamente domiciliato in Ro- G504300 ma, Via Dora n. 1, presso lo studio dell' Avv. Paola Gasperini, 1 387/02 difeso dagli Avv.ti Bruno Mura e Paolo Massenti come da pro- cura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1017/99 del 19.01.1999 / 01.07.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.03.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Anto- nietta Carestia che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 26.03.1996, il Condominio Is Arrua- stas di AS convenne davanti al Giudice di Pace di quella città la condomina CA DU al fine di sentirla con- dannare al pagamento della somma di £.
3.602.800 per n. 31 quote condominiali relative a spese ordinarie e straordinarie di amministrazione. Costituitasi, la DU sostenne che le quote condominiali non erano dovute perché tutte le assemblee deliberative delle spese e nomina dell' amministratore dovevano considerarsi nulle, non essendo stato rispettato il termine stabilito dalla legge di cinque giorni per l'avviso di convocazione. Il Giudice di Pace accolse la domanda del Condominio, rile- vando da un lato che i provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini 2 (art. 1133 c.c.), dall'altro che il mancato rispetto del termine di cinque giorni per la convocazione rende la delibera annullabile e la relativa impugnazione deve essere proposta, a pena di de- cadenza, nel termine di previsto dall'art. 1137 c.c., che nella specie la DU non aveva rispettato. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1017/99 del 19.01. 1999 / 01.07.1999, rigettò l'appello proposto dalla DU, ribadendo che le delibere assunte dall'assemblea senza il ri- spetto del termine di cinque giorni per la convocazione erano (non nulle ma} annullabili e che tale invalidità doveva essere fatta valere nel termine di decadenza di trenta giorni. Aggiunse il Tribunale che, anche a voler considerare nulle per mancato rispetto del termine di convocazione le delibere dell'assemblea di nomina dell'amministratore, ciò non escludeva, fino alla relativa pronuncia, la sussistenza in capo a tale organo dei poteri conferitigli dalla legge e dall'assemblea e quindi anche quello di sostenere le spese correnti e di chiedere ai condomini la provvista o il rimborso. Infine, in ordine alle spese straordinarie, rilevò il Tribunale che dai verbali delle assemblee del 22.7.1989 e 9.6.1990, in cui tali spese erano state deliberate, risultava la presenza della DU, la quale, in tal modo, aveva sanato l'eventuale invali- dità della convocazione per mancato rispetto dei termini. 3 " Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la DU. Il Condominio ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione di norme di diritto, la ricorrente sostiene che il Tribunale erroneamente ha ritenuto che l'inosservanza del termine di convocazione stabilito dall'art. 66, 3° comma, disp. att. c.c. (il quale testualmente prescrive che "L'avviso di convocazione de- ve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni pri- ma della data fissata per l'adunanza") determini l'annullabi- lità e non la nullità assoluta delle delibere assembleari. Invero l'espressione “deve”, inserita nella disposizione normativa, non lascia spazio a comportamenti che non rientrino nella peren- torietà del termine, il cui mancato rispetto si traduce in nullità assoluta dell'assemblea e delle sue delibere. Trattandosi di nullità assoluta insanabile, la sua deducibilità può essere fatta valere senza l'osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 1137, 3° comma, c.c.; conseguentemente, data l'impre- scrittibilità ex art. 1422 c.c., la sua eccezione può essere di- chiarata in ogni tempo. Il motivo è inammissibile. L'impugnata sentenza dopo aver rilevato che non poteva es- sere condivisa la tesi della DU, secondo la quale l'avviso 4 - -- di convocazione dell'assemblea non comunicato almeno cin- que giorni prima della data fissata per l'adunanza (art. 66, 3° comma, disp. att. c.c.) comporta la nullità radicale della deli- bera, stante il diverso e contrario orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ha ritenuto tale irregolarità comporta- re la mera annullabilità da far valere nel termine di decadenza di trenta giorni (citando Cass. 12.6.1975 n. 2346, a cui si sono aggiunte Cass.
5.1.2000 n. 31 e 5.2.2000 n. 1292), ha poi os- servato, come seconda ratio decidendi, che l'amministratore conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall'assemblea o dal regolamento di condominio anche se la delibera di nomina (o quella di conferma) sia stata oggetto di impugnativa davanti all'autorità giudiziaria per vizi comportanti la nullità o annul- labilità della delibera stessa, ovvero sia decaduto dalla carica per scadenza del mandato, fino a quando non venga sostituito con provvedimento del giudice o con nuova deliberazione del- l'assemblea dei condomini (Cass. 27.1.1988 n. 739), con la conseguenza che la eventuale nullità della nomina non esclu- de il potere di sostenere le spese occorrenti per la manuten- zione ordinaria (art. 1130 n. 3 c.c.) e di chiedere ai condomini la provvista o il rimborso. Nel caso specifico le spese effettuate dall'amministratore, richiamate nella maggior parte delle rice- vute poste a base della domanda, erano di ordinaria ammini- strazione e non ricollegabili ad alcuna "attività assembleare", 5 per cui l'eventuale nullità della convocazione non avrebbe avuto alcun rilievo;
mentre le spese straordinarie indicate nelle fatture erano state deliberate dalle due assemblee del 22.7.1989 e 9.6.1990 alle quali aveva partecipato personal- mente la DU, sanando ogni eventuale vizio di convocazio- ne. Secondo costante orientamento di questo Supremo Collegio, qualora la decisione adottata si fonda su due autonome ragio- ni ciascuna delle quali è sufficiente a sorreggere la decisione stessa, è inammissibile, per difetto di interesse, la censura del ricorrente che investa una sola delle addotte ragioni (Cfr. ex plurimis: Cass. 14.3.1990 n. 2078; 25.10.1988 n. 5778; 23. 11.1983 n. 7007; 16.3.1981 n. 1510), considerato che l' eventuale accoglimento di tale censura sarebbe del tutto im- produttivo di effetti in ordine ad una statuizione che, in quanto fondata su altra autonoma "ratio decidendi", è suscet- tibile di passaggio in giudicato, e, come tale, non può essere riesaminata dal giudice dell'impugnazione. Il ricorso va, dunque, rigettato con condanna della ricor- rente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, li- quidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 6 complessivi Euro 44.2 , oltre Euro 500,00 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 12 marzo 2002. IL PRESIDENTE,хорт IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonino Abfurite IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarice i s DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 GIU. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 LQ 109T 29 M 456T 20.66 TOT. 149.771 8067 12.00 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'AgenziaSi attesta la registrazione 161,77 delle Entrate di Roma 2 il 26.6.2012 serie 4 al n. 26231 versate € 161.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 7