Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2009, n. 28030
CASS
Sentenza 3 giugno 2009

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Massime1

Integra il reato di cui all'art. 405 cod. pen. la turbativa di una funzione funebre effettuata dopo la celebrazione del rito religioso, quando la salma è ancora esposta in Chiesa. (Nella specie, gli imputati, appena terminata la Messa, avevano manifestato con grida all'interno della Chiesa, proferendo ingiurie alle autorità civili presenti al funerale).

Commentario1

  • 1Impedire un funerale o una processione religiosa è reato?
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 dicembre 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2009, n. 28030
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28030
Data del deposito : 3 giugno 2009

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