CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 5052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5052 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA IM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la" relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Elisabetta Ceniccola che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 5052 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di SI ZA di rideterminazione della pena inflitta con la sentenza della stessa Corte del 7/3/2019, irrevocabile il 12/5/2020. L'istanza si fondava sulla contraddizione tra la motivazione e il calcolo della pena adottato: la prima faceva riferimento al minimo edittale previsto per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso aggravato dall'essere la associazione armata, mentre il calcolo della pena partiva dalla pena di anni dodici di reclusione, ridotta ad anni otto di reclusione per il rito abbreviato, con l'applicazione delle pene introdotte dalla legge n. 69 del 2015. Tuttavia, secondo l'istante, la partecipazione di ZA all'associazione di stampo mafioso era cessata prima dell'entrata in vigore di quella legge, nonostante la contestazione "chiusa" facesse riferimento alla data del 7 ottobre 2015. La Corte territoriale ribadiva che la partecipazione di ZA al clan era proseguita fino alla data indicata nel capo di imputazione, corrispondente a quella della sentenza del Tribunale di Catanzaro, in quanto il clan RO - SI - IP era rimasto operativo fino a quella data. 2. Ricorre per cassazione il difensore di SI ZA, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente sottolinea che una precedente ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 19/10/2021, nel decidere in ordine alla richiesta di riconoscimento della continuazione, aveva affermato che la partecipazione di ZA al clan era cessata nel 2011. Di conseguenza, la pena inflitta era illegale in quanto, pur essendo ancorata al minimo edittale, era stata determinata in anni dodici di reclusione. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi con cui deduce una palese illogicità motivazionale alla luce del contenuto dell'ordinanza della stessa Corte territoriale del 19/10/2021. 4. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola conclude per il rigetto del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. La Corte territoriale, adita quale giudice dell'esecuzione, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'istanza, senza addentrarsi nel merito delle argomentazioni della difesa dell'istante che tentavano di dimostrare che la partecipazione di ZA al sodalizio mafioso RO - SI - IP era cessata nel 2011 e non nel mese di ottobre 2015. In effetti - come ammette la stessa difesa del ricorrente - la contestazione per il reato associativo era in forma "chiusa", in quanto il capo di imputazione recava una precisa data di cessazione della condotta permanente (7/10/2015): ebbene, la sentenza della Corte territoriale non aveva in alcun modo modificato tale data, assolvendo l'imputato per il periodo 2011 - 2015, ma lo aveva condannato in relazione all'imputazione formulata. 2. Si tratta, quindi, di verificare se esiste la possibilità per il giudice dell'esecuzione di intervenire su uno degli elementi dell'imputazione (in questo caso: la data di cessazione del reato permanente) in presenza di una sentenza che lo stabilisce con precisione. L'istante aveva menzionato alla Corte territoriale due sentenze di legittimità (la n. 18330 del 2020 e la n. 7935 del 2020); ma entrambe valutavano un provvedimento del giudice dell'esecuzione in casi in cui il reato permanente era stato contestato in forma "aperta", vale a dire soltanto con l'indicazione della data di inizio della permanenza;
in questo caso - come sottolineava la sentenza n. 7935 cit., "deve farsi applicazione della regola, di matrice giurisprudenziale, che àncora la cessazione della permanenza all'emissione della sentenza di primo grado. Tale principio, ha tuttavia da tempo chiarito la Corte di cassazione (Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Sinagra, Rv. 237707), ha valore esclusivamente processuale e non sostanziale, nel senso che non ricade sull'imputato l'onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito pnma della data della condanna di primo grado. Ne consegue che, qualora dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, non è sufficiente il riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare se il giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento e, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza". Del resto, anche recentemente è stato ribadito il principio per cui, in tema di 2 reato permanente contestato nella forma cosiddetta "aperta'', qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione (Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Ierardi, Rv. 283121 - 01). 3. In presenza di una contestazione del reato permanente in forma "chiusa", ci si può chiedere se, nel processo di cognizione, sussista o meno uno specifico onere della pubblica accusa di dimostrare che la condotta si sia protratta per tutto il periodo contestato: con riferimento all'imputazione di partecipazione ad associazione di stampo mafioso si rinvengono pronunce di contenuto opposto, ritenendosi da alcuni sussistente tale onere (Sez. 1, n. 14823 del 28/02/2020, Balivo, Rv. 279061) e da altri invece insussistente, in quanto, accertata l'esistenza dell' "offerta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso (spontaneo o provocato ab externo) (Sez. 2, n. 34615 del 10/06/2021, Desio, Rv. 281961). Ma, a ben vedere, si tratta di contrasto che riguarda la fase di cogniztone, e non quella dell'esecuzione. La mancanza di prova della partecipazione di ZA all'associazione di stampo mafioso dopo il 2011 e fino all'ottobre 2015, in presenza di una sentenza che, al contrario, confermava la condanna per l'intero periodo di permanenza oggetto di contestazione, avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione (e non lo fu, come è possibile verificare dalla sentenza n. 16233/20 del 12/5/2020 di questa Corte, che rese la condanna irrevocabile), mentre il tema non può essere proposto al giudice dell'esecuzione, chiedendo di sconfessare e modificare la pronuncia definitiva di quello della cognizione. Questa Corte ha più volte affermato il principio per cui in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato (Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283; Sez. 1, n. 5667 del 10/10/1997, Dimichino, Rv. 208923). 4. Il ricorrente, tuttavia, fa riferimento all'irrogazione di una pena illegale da parte del giudice della cognizione, richiamando i poteri del giudice dell'esecuzione in presenza di una pena di tal genere. Si tratta di richiamo improprio: in primo luogo perché, con tale argomento, il ricorrente non fa che riproporre la medesima prospettazione appena affrontata, che cioè il giudice della cognizione avrebbe applicato la normativa sopravvenuta 3 della legge n. 69 del 2015 per aver erroneamente ritenuta provata la permanenza del reato associativo fino all'ottobre 2015; in secondo luogo perché la nozione di "pena illegale" si attaglia esclusivamente all'irrogazione di una pena superiore al massimo edittale o di specie diversa da quella prevista, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e confermato recentemente dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 47182 del 31/3/2022, Savini): "l'illegalità della pena ricorre solo quando essa ecceda i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato. (...) Solo la pena che non sia prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, sovverte le valutazioni valoriali riservate al legislatore e, con ciò, le ragioni di tale monopolio. (...) Resta quindi confermata la fondatezza del principio tradizionalmente enunciato dal giudice di legittimità, secondo il quale gli errori nell'applicazione delle diverse discipline che entrano in gioco nella commisurazione della pena danno luogo ad una pena illegale solo se la risultante (ovvero la pena indicata in dispositivo) è per genere, specie o valore minimo o massimo diversa da quella che il legislatore ha previsto per il tipo (o il sottotipo) astratto al quale viene ricondotto il fatto storico reato". Nel caso in esame, la pena inflitta (anni dodici di reclusione prima della riduzione per il rito abbreviato) rientrava nella forbice edittale (da anni nove ad anni quindici di reclusione) già vigente prima della riforma operata dalla legge n. 69 del 2015: di conseguenza, anche volendo ritenere possibile una nuova valutazione da parte del giudice dell'esecuzione della data di cessazione del reato permanente (valutazione che, si ribadisce, non è invece possibile per quanto sopra argomentato), la pena non potrebbe essere ritenuta illegale e, quindi, il giudice dell'esecuzione non potrebbe operare alcun intervento sulla stessa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 dicembre 2022
lette le conclusioni del PG Elisabetta Ceniccola che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 5052 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di SI ZA di rideterminazione della pena inflitta con la sentenza della stessa Corte del 7/3/2019, irrevocabile il 12/5/2020. L'istanza si fondava sulla contraddizione tra la motivazione e il calcolo della pena adottato: la prima faceva riferimento al minimo edittale previsto per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso aggravato dall'essere la associazione armata, mentre il calcolo della pena partiva dalla pena di anni dodici di reclusione, ridotta ad anni otto di reclusione per il rito abbreviato, con l'applicazione delle pene introdotte dalla legge n. 69 del 2015. Tuttavia, secondo l'istante, la partecipazione di ZA all'associazione di stampo mafioso era cessata prima dell'entrata in vigore di quella legge, nonostante la contestazione "chiusa" facesse riferimento alla data del 7 ottobre 2015. La Corte territoriale ribadiva che la partecipazione di ZA al clan era proseguita fino alla data indicata nel capo di imputazione, corrispondente a quella della sentenza del Tribunale di Catanzaro, in quanto il clan RO - SI - IP era rimasto operativo fino a quella data. 2. Ricorre per cassazione il difensore di SI ZA, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente sottolinea che una precedente ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 19/10/2021, nel decidere in ordine alla richiesta di riconoscimento della continuazione, aveva affermato che la partecipazione di ZA al clan era cessata nel 2011. Di conseguenza, la pena inflitta era illegale in quanto, pur essendo ancorata al minimo edittale, era stata determinata in anni dodici di reclusione. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi con cui deduce una palese illogicità motivazionale alla luce del contenuto dell'ordinanza della stessa Corte territoriale del 19/10/2021. 4. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola conclude per il rigetto del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. La Corte territoriale, adita quale giudice dell'esecuzione, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'istanza, senza addentrarsi nel merito delle argomentazioni della difesa dell'istante che tentavano di dimostrare che la partecipazione di ZA al sodalizio mafioso RO - SI - IP era cessata nel 2011 e non nel mese di ottobre 2015. In effetti - come ammette la stessa difesa del ricorrente - la contestazione per il reato associativo era in forma "chiusa", in quanto il capo di imputazione recava una precisa data di cessazione della condotta permanente (7/10/2015): ebbene, la sentenza della Corte territoriale non aveva in alcun modo modificato tale data, assolvendo l'imputato per il periodo 2011 - 2015, ma lo aveva condannato in relazione all'imputazione formulata. 2. Si tratta, quindi, di verificare se esiste la possibilità per il giudice dell'esecuzione di intervenire su uno degli elementi dell'imputazione (in questo caso: la data di cessazione del reato permanente) in presenza di una sentenza che lo stabilisce con precisione. L'istante aveva menzionato alla Corte territoriale due sentenze di legittimità (la n. 18330 del 2020 e la n. 7935 del 2020); ma entrambe valutavano un provvedimento del giudice dell'esecuzione in casi in cui il reato permanente era stato contestato in forma "aperta", vale a dire soltanto con l'indicazione della data di inizio della permanenza;
in questo caso - come sottolineava la sentenza n. 7935 cit., "deve farsi applicazione della regola, di matrice giurisprudenziale, che àncora la cessazione della permanenza all'emissione della sentenza di primo grado. Tale principio, ha tuttavia da tempo chiarito la Corte di cassazione (Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Sinagra, Rv. 237707), ha valore esclusivamente processuale e non sostanziale, nel senso che non ricade sull'imputato l'onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito pnma della data della condanna di primo grado. Ne consegue che, qualora dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, non è sufficiente il riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare se il giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento e, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza". Del resto, anche recentemente è stato ribadito il principio per cui, in tema di 2 reato permanente contestato nella forma cosiddetta "aperta'', qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione (Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Ierardi, Rv. 283121 - 01). 3. In presenza di una contestazione del reato permanente in forma "chiusa", ci si può chiedere se, nel processo di cognizione, sussista o meno uno specifico onere della pubblica accusa di dimostrare che la condotta si sia protratta per tutto il periodo contestato: con riferimento all'imputazione di partecipazione ad associazione di stampo mafioso si rinvengono pronunce di contenuto opposto, ritenendosi da alcuni sussistente tale onere (Sez. 1, n. 14823 del 28/02/2020, Balivo, Rv. 279061) e da altri invece insussistente, in quanto, accertata l'esistenza dell' "offerta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso (spontaneo o provocato ab externo) (Sez. 2, n. 34615 del 10/06/2021, Desio, Rv. 281961). Ma, a ben vedere, si tratta di contrasto che riguarda la fase di cogniztone, e non quella dell'esecuzione. La mancanza di prova della partecipazione di ZA all'associazione di stampo mafioso dopo il 2011 e fino all'ottobre 2015, in presenza di una sentenza che, al contrario, confermava la condanna per l'intero periodo di permanenza oggetto di contestazione, avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione (e non lo fu, come è possibile verificare dalla sentenza n. 16233/20 del 12/5/2020 di questa Corte, che rese la condanna irrevocabile), mentre il tema non può essere proposto al giudice dell'esecuzione, chiedendo di sconfessare e modificare la pronuncia definitiva di quello della cognizione. Questa Corte ha più volte affermato il principio per cui in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato (Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283; Sez. 1, n. 5667 del 10/10/1997, Dimichino, Rv. 208923). 4. Il ricorrente, tuttavia, fa riferimento all'irrogazione di una pena illegale da parte del giudice della cognizione, richiamando i poteri del giudice dell'esecuzione in presenza di una pena di tal genere. Si tratta di richiamo improprio: in primo luogo perché, con tale argomento, il ricorrente non fa che riproporre la medesima prospettazione appena affrontata, che cioè il giudice della cognizione avrebbe applicato la normativa sopravvenuta 3 della legge n. 69 del 2015 per aver erroneamente ritenuta provata la permanenza del reato associativo fino all'ottobre 2015; in secondo luogo perché la nozione di "pena illegale" si attaglia esclusivamente all'irrogazione di una pena superiore al massimo edittale o di specie diversa da quella prevista, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e confermato recentemente dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 47182 del 31/3/2022, Savini): "l'illegalità della pena ricorre solo quando essa ecceda i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato. (...) Solo la pena che non sia prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, sovverte le valutazioni valoriali riservate al legislatore e, con ciò, le ragioni di tale monopolio. (...) Resta quindi confermata la fondatezza del principio tradizionalmente enunciato dal giudice di legittimità, secondo il quale gli errori nell'applicazione delle diverse discipline che entrano in gioco nella commisurazione della pena danno luogo ad una pena illegale solo se la risultante (ovvero la pena indicata in dispositivo) è per genere, specie o valore minimo o massimo diversa da quella che il legislatore ha previsto per il tipo (o il sottotipo) astratto al quale viene ricondotto il fatto storico reato". Nel caso in esame, la pena inflitta (anni dodici di reclusione prima della riduzione per il rito abbreviato) rientrava nella forbice edittale (da anni nove ad anni quindici di reclusione) già vigente prima della riforma operata dalla legge n. 69 del 2015: di conseguenza, anche volendo ritenere possibile una nuova valutazione da parte del giudice dell'esecuzione della data di cessazione del reato permanente (valutazione che, si ribadisce, non è invece possibile per quanto sopra argomentato), la pena non potrebbe essere ritenuta illegale e, quindi, il giudice dell'esecuzione non potrebbe operare alcun intervento sulla stessa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 dicembre 2022