Sentenza 19 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 4037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4037 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA "ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LEGGE 3-5-1967 N. 317" LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA R.G. N. 676/010 4 037/03 Composta dagli ni Si ri Magistrati: Dott. Giovanni Presidente Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consilier FELICETTI Rel. Consigliere Cron. 9225 Dott. Francesco Rep. CECCHERINI - Consigliere Dott. Aldo Ud. 06/12/2002 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA LARGO TEMISTOCLE SOLERA 7/10, presso l'Avvocato FRANCESCO PIROCCHI che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA RITA SURANO, ELENA SAVASTA, giusta procura in calce al ricorso;
BT ricorrente
contro
TT IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AMITERNO 3, presso 1'avvocato GIOVANNA 2002 BUONAVOGLIA, che la rappresenta e difende unitamente 2284 all'avvocato ENRICO MARRADI, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 625/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 13/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Pirocchi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per م به l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1 TT IA, con ricorso depositato il 2 dicembre 1997, propose opposizione dinanzi al Tribunale di Milano avverso alla cartella n. 185467370 emessa dall'ESATRI - Esazione Tributi s.p.a. per l'esazione della somma di lire 971.200 per sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada e acces- sori. Instaurato il contraddittorio nei confronti del Comune di Milano, che contestava la fondatezza dell'opposizione, l'opposizione veniva accolta con sen- tenza depositata il 13 luglio 2000, per essere stato il ruolo relativo alla cartella esattoriale impugnata con- 2 segnato dopo la scadenza del termine decadenziale pre- visto dall'art. 17 del d. P.R. n. 602 del 1973. Avverso la sentenza il Comune di Milano ha propo- sto ricorso a questa Corte, con atto notificato il 22 controricorso dicembre 2000. La TT resiste con notificato il 31 gennaio 2001. Motivi della decisione 1 Con il ricorso si denuncia violazione dell'art. 17, comma 3, del d. P. R. n. 602 del 1973, deducendosi che esso non é applicabile alla iscrizione a ruolo del- le pene pecuniarie relative a violazioni del codice della strada. Al riguardo si deduce, inoltre, che l'art. 23 del d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ha espressamente statuito l'applicabilità di detto art. 17, nel testo da esso sostituito, esclusivamente in ma- teria di imposte sui redditi ed IVA. 2 Il ricorso é fondato. La giurisprudenza di questa Corte è ormai consoli- data nel senso che in tema di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative il richiamo contenuto nell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e nell'art. 206 del codice della strada, che a sua volta richiama l'art. 27 - al procedimento per la riscossione delle somme dovute in base alle norme relative alla esazione delle imposte dirette, non ricomprende l'art. 17 del 3 d. P. R. n. 602 del 1973 e non rende dunque applicabile la decadenza prevista da tale norma a detta riscossione (Cass. 5 maggio 2000, n. 5672; 19 aprile 2000, n. 5071; 23 novembre 1999, n. 12999). Al riguardo questa Corte ha osservato che l'art. 206 del codice della strada e l'art. 27 della legge n. 689 del 1981 non rinviano alle singole disposizioni del d. P. R. n. 602 del 1973 (applicabile alla fattispecie ratione temporis essendo essa anteriore all'entrata in vigore del d.lgsl. n. 46 del 1999), ma al sistema di esazione delle imposte dirette, nei limiti in cui горшо norme non debbano intendersi implicitamente o esplici- tamente derogate dalla specificità della disciplina della materia. Da tale principio si è tratta la conseguenza che la decadenza prevista dall'art. 17 del d. P. R. n. 602 del 1973 non sia applicabile alla materia de qua, in quanto la materia della formazione e trasmissione dei ruoli ha ricevuto dagli artt. 27 della legge n. 689 del 1981 e 206 del codice della strada una specifica disci- plina, che individua le autorità che predispongono ruoli e prevede che, una volta formati, essi siano tra- smessi all'Intendente di finanza competente che li dà in carico all'esattore. La disciplina speciale prevale su quella generale e la mancanza della previsione di un 4 termine per la formazione e la consegna dei ruoli im- plica una voluntas legis di non porre alcun termine di decadenza in materia, fermo restando il termine di pre- scrizione previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981. Per altro verso la lettura dell'art. 17 consente di rilevare la estraneità della materia in questione alle varie fattispecie in esso enunciate, alle quali si riferiscono i termini per la iscrizione a ruolo, fatti- specie tutte estranee alla materia de qua. Alla stregua di queste considerazioni il motivo deve essere ritenuto fondato in relazione al primo pro- filo, con assorbimento del secondo, relativo alla de- dotta efficacia dell'interpretazione autentica contenu- ta nell'art. 23 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 an- che in relazione al testo dell'art. 17 vigente prima dell'entrata in vigore del nuovo testo contenuto nell'art. 6 di tale d. lgs. Ne deriva che, avendo la sentenza impugnata accol- to l'opposizione in relazione alla ritenuta applicabi- lità dell'art. 17 del d. P. R. n. 602 del 1973 anche in materia di sanzioni amministrative, il ricorso va ac- colto e la sentenza cassata, con rinvio al Tribunale di Milano in persona di altro magistrato non ravvisando- si le condizioni per la decisione della causa nel meri- 5 -ex art. 284, comma 2, c.p.c. che farà applicazione to del principio di diritto sopra affermato e deciderà an- che sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Milano in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2002, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente (Francesco Felicetti) (Giovanni Losavio) ч то?еки ћ losaro "ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317" EN LA ☐ 6