CASS
Sentenza 8 marzo 2023
Sentenza 8 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2023, n. 9838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9838 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorso proposto da EM LD, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 30/11/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
sentita l'avv.ssa Tiziana Casali, difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui EM LD è stato condannato per una serie di fatti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente. All'imputato si contesta di avere detenuto il 21.5.2019 in concorso con altri 6,2 Kg. di cocaina, rinvenuta all'interno di una autovettura in uso a IS AN, nonché 15 kg. di marjuana rinvenuta nell'abitazione di due soggetti, IS AN e EM AN, cioè gli stessi che avevano la disponibilità della droga trovata in macchina. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 9838 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 24/11/2022 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Quanto alla sostanza stupefacente rinvenuta in macchina, si sostiene che, ai fini della prova della compartecipazione criminosa, non sarebbe decisivo il contenuto di una intercettazione ambientale del 17.5.2018 - cioè di pochi giorni precedente al rinvenimento della sostanza stupefacente- in cui, secondo la ricostruzione d'accusa, si darebbe atto come in quel momento nella macchina vi fosse anche l'imputato e fossero percepibili rumori di "stropicciamento e spacchettamento di cellophane e di carta ripiegata". Secondo i Giudici di merito quella sostanza stupefacente sarebbe stata occultata in quella autovettura nella autovettura anche dall'imputato; sostiene invece il ricorrente che dal contenuto della intercettazione non sarebbe possibile in realtà far derivare certezze né sull'oggetto della conversazione, né sulla quantità, né sul luogo in cui quel "qualcosa" sarebbe stato custodito. Non vi sarebbero elementi per collegare l'imputato alla sostanza stupefacente. Sotto altro profilo, non sarebbe logica l'affermazione della Corte secondo cui la droga collocata nell'autovettura il 17.5.2019 sarebbe la stessa poi rinvenuta il 21.5.2019 a seguito di un controllo stradale;
sul punto la motivazione sarebbe illogica non essendo verosimile ritenere che l'imputato potesse aver abbandonato un così cospicuo quantitativo di stupefacente all'interno di una autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via per cinque giorni prima della spedizione;
neppure sarebbe logico ritenere che l'imputato potesse compiere le operazioni di stoccaggio dello stupefacente - che sarebbero inferibili secondo i giudici di merito da quella conversazione intercettata - in pieno giorno alle ore 12,30 con il pericolo di essere scoperto. Sul tali aspetti fondamentali la motivazione sarebbe viziata. Non si sarebbe inoltre tenuto conto inoltre che l'autovettura era in movimento e che, se l'occultamento fosse stato davvero compiuto, avrebbe comportato il rischio di sversare o disperdere la sostanza stupefacente. La sentenza sarebbe ancora viziata nella parte in cui ha richiamato la pronuncia di primo grado, che, tuttavia, aveva assolto l'imputato per il reato di detenzione dell'arma rinvenuta pure all'interno di quella stessa autovettura. Non sarebbe chiara la ragione per cui l'imputato dovrebbe aver detenuto la sostanza stupefacente e non anche l'arma all'interno dello stesso veicolo;
né sarebbe chiaro perché lo stroppicciamento e spacchettamento, a cui si fa riferimento nel descrivere i rumori captati nella intercettazione di cui si è detto, sarebbero riferibili alla droga e non anche alla pistola. Né, diversamente da quanto affermato, vi sarebbero foto rappresentative del vano asseritamente ricavato all'interno dell'autovettura in uso all'imputato al momento del 2 suo arresto, considerato, secondo i Giudici, simile a quello dell'autovettura in cui fu trovata la sostanza stupefacente. La sentenza sarebbe viziata anche in ordine alla codetenzione dei 15 kg. di marjuana, atteso che l'imputato non viveva con i parenti che avevano la disponibilità dell'immobile in cui fu celata la marjuana e non vi sarebbe prova che l'imputato frequentò quella casa dopo l'occultamento della droga. Ove anche l'imputato fosse stato consapevole della esistenza di quella droga all'interno di quell'immobile, ciò comunque non consentirebbe di configurare il concorso ed in tal senso deporrebbe un dialogo intercettato in cui il fratello avrebbe detto all'imputato di allontanarsi al fine di non coinvolgerlo e non farlo assistere all'incontro con un fornitore rimasto ignoto. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art 114 cod. pen. negata senza considerare il ruolo "tutto sommato ancillare" dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo si deduce assenza di motivazione quanto ai segmenti di pena inflitti a titolo di continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, al limite della inammissibilità. 2. È infondato, ai limiti della inammissibilità, il primo motivo. La Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha ricostruito il contesto in cui i fatti per cui si procede si collocano, l'inserimento - con continuità e per quantitativi molto rilevanti - dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti, il ruolo di intermediario ricoperto dal ricorrente tra IS AN e EM AN, fratello dell'imputato, e coloro che si occupavano della commercializzazione della sostanza stupefacente al dettaglio. Si è chiarito come LD EM frequentasse abitualmente la casa che, unitamente alla moglie, aveva procurato al fratello AN e al cugino e che si sarebbe rivelata un deposito per la custodia e il confezionamento della sostanza stupefacente. In tale contesto si è spiegato, quanto alla sostanza stupefacente rinvenuta il 21.5.2019 nell'autovettura sulla quale viaggiavano IS AN EM AN, che nel pomeriggio del 17 maggio, cioè qualche giorno prima, l'imputato, dopo essere salito sull'auto in questione, invitò il fratello a spostarsi in un parcheggio poco distante;
in tal senso è stata valorizzata la conversazione intercettata, dimostrativa del fatto che l'imputato avrebbe chiesto al fratello di prendere una borsa e dei rumori - ascoltati dalle forze dell'ordine-" di rovistannento/spacchettannento di materiale tipo chellophane 3 insieme ad altri rumori del tipo apertura e chiusura, sblocco/sblocco di un congegno meccanico". Una telefonata, hanno chiarito i Giudici di merito, da cui si comprendeva, anche dai commenti tra i presenti, che si stesse "sistemando" sostanza stupefacente (cfr. pag. 1, ma soprattutto 4 della sentenza impugnata). La Corte ha inoltre ampiamente motivato sulle argomentazioni difensive — le stesse oggetto del ricorso- spiegando come non sia decisivo l'assunto secondo cui sarebbe stata irragionevole la decisione di lasciare la droga per alcuni giorni all'interno della autovettura e come i fatti potrebbero essersi verificati anche nel mentre l'autovettura fosse in movimento (sul punto ampliarnente la sentenza di primo grado); si è correttamente evidenziato come l'interpretazione della conversazioni intercettata e la ricostruzione dei dialoghi trovi indiretta conferma nel fatto che anche l'imputato avesse la disponibilità di una autovettura "modificata ad arte con la creazione di un vano occulto all'interno del cruscotto funzionale a garantire l'occultamento della sostanza, perfettamente identico a quello" della macchina in cui furono trovati i sei chili di cocaina. E' stata fatta correttamente derivare la prova che la droga trovata in quella autovettura fosse nella disponibilità anche dell'imputato e spiegato come abbia valenza neutra la sentenza di assoluzione emessa in relazione alla imputazione relativa alla detenzione della pistola rinvenuta anche all'interno della autovettura;
nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a reiterare la argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente valutate, e a sollecitare la Corte a compiere una non consentita rivisitazione della valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti. Non diversamente, quanto alla sostanza stupefacente trovata all'interno della abitazione, di cui si è detto, in uso a IS AN EM AN, i Giudici di merito hanno chiarito che: a) l'imputato frequentava liberamente quell'appartamento in cui gli stupefacenti erano collocati in una posizione ben visibile, in terra all'ingresso, in cucina oltre che nella camera da letto: b) l'imputato aveva le chiavi di quella abitazione;
c) quella abitazione aveva un sistema di rilevazione di microspie e l'accesso non poteva essere consentito a chiunque;
d) l'imputato si introdusse in quell'appartamento anche qualche giorno dopo l'arresto dei complici. Anche in tal caso è stata fatta correttamente discendere la prova della codetenzione della sostanza stupefacente, dovendosi escludere la configurabilità di una connivenza non punibile. Nulla di specifico anche in questo caso è stato dedotto. 3. È inammissibile il secondo motivo di ricorso, avendo i Giudici indicato i motivi per cui non sussistono i presupposti per riconoscere la circostanza della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non potendo nella specie affermarsi che il 4 contributo dato dall'imputato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (in tal senso, tra le altre, Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, L., Rv. 281857). 4. È inammissibile anche il terzo motivo di ricorso. Con l'atto di appello non era stata dedotta la mancanza di motivazione in ordine ai singoli aumenti di pena inflitta per ciascuno dei reati unificati per continuazione, quanto, piuttosto, l'aumento di pena complessivamente inflitto (cfr. quinto motivo atto di appello). Rispetto al motivo di appello la Corte ha spiegato in maniera affatto illogica come l'aumento complessivo di pena per la continuazione sia addirittura irrisorio in ragione del numero e della gravità complessiva dei reati contestati e accertati. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24/11/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
sentita l'avv.ssa Tiziana Casali, difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui EM LD è stato condannato per una serie di fatti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente. All'imputato si contesta di avere detenuto il 21.5.2019 in concorso con altri 6,2 Kg. di cocaina, rinvenuta all'interno di una autovettura in uso a IS AN, nonché 15 kg. di marjuana rinvenuta nell'abitazione di due soggetti, IS AN e EM AN, cioè gli stessi che avevano la disponibilità della droga trovata in macchina. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 9838 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 24/11/2022 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Quanto alla sostanza stupefacente rinvenuta in macchina, si sostiene che, ai fini della prova della compartecipazione criminosa, non sarebbe decisivo il contenuto di una intercettazione ambientale del 17.5.2018 - cioè di pochi giorni precedente al rinvenimento della sostanza stupefacente- in cui, secondo la ricostruzione d'accusa, si darebbe atto come in quel momento nella macchina vi fosse anche l'imputato e fossero percepibili rumori di "stropicciamento e spacchettamento di cellophane e di carta ripiegata". Secondo i Giudici di merito quella sostanza stupefacente sarebbe stata occultata in quella autovettura nella autovettura anche dall'imputato; sostiene invece il ricorrente che dal contenuto della intercettazione non sarebbe possibile in realtà far derivare certezze né sull'oggetto della conversazione, né sulla quantità, né sul luogo in cui quel "qualcosa" sarebbe stato custodito. Non vi sarebbero elementi per collegare l'imputato alla sostanza stupefacente. Sotto altro profilo, non sarebbe logica l'affermazione della Corte secondo cui la droga collocata nell'autovettura il 17.5.2019 sarebbe la stessa poi rinvenuta il 21.5.2019 a seguito di un controllo stradale;
sul punto la motivazione sarebbe illogica non essendo verosimile ritenere che l'imputato potesse aver abbandonato un così cospicuo quantitativo di stupefacente all'interno di una autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via per cinque giorni prima della spedizione;
neppure sarebbe logico ritenere che l'imputato potesse compiere le operazioni di stoccaggio dello stupefacente - che sarebbero inferibili secondo i giudici di merito da quella conversazione intercettata - in pieno giorno alle ore 12,30 con il pericolo di essere scoperto. Sul tali aspetti fondamentali la motivazione sarebbe viziata. Non si sarebbe inoltre tenuto conto inoltre che l'autovettura era in movimento e che, se l'occultamento fosse stato davvero compiuto, avrebbe comportato il rischio di sversare o disperdere la sostanza stupefacente. La sentenza sarebbe ancora viziata nella parte in cui ha richiamato la pronuncia di primo grado, che, tuttavia, aveva assolto l'imputato per il reato di detenzione dell'arma rinvenuta pure all'interno di quella stessa autovettura. Non sarebbe chiara la ragione per cui l'imputato dovrebbe aver detenuto la sostanza stupefacente e non anche l'arma all'interno dello stesso veicolo;
né sarebbe chiaro perché lo stroppicciamento e spacchettamento, a cui si fa riferimento nel descrivere i rumori captati nella intercettazione di cui si è detto, sarebbero riferibili alla droga e non anche alla pistola. Né, diversamente da quanto affermato, vi sarebbero foto rappresentative del vano asseritamente ricavato all'interno dell'autovettura in uso all'imputato al momento del 2 suo arresto, considerato, secondo i Giudici, simile a quello dell'autovettura in cui fu trovata la sostanza stupefacente. La sentenza sarebbe viziata anche in ordine alla codetenzione dei 15 kg. di marjuana, atteso che l'imputato non viveva con i parenti che avevano la disponibilità dell'immobile in cui fu celata la marjuana e non vi sarebbe prova che l'imputato frequentò quella casa dopo l'occultamento della droga. Ove anche l'imputato fosse stato consapevole della esistenza di quella droga all'interno di quell'immobile, ciò comunque non consentirebbe di configurare il concorso ed in tal senso deporrebbe un dialogo intercettato in cui il fratello avrebbe detto all'imputato di allontanarsi al fine di non coinvolgerlo e non farlo assistere all'incontro con un fornitore rimasto ignoto. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art 114 cod. pen. negata senza considerare il ruolo "tutto sommato ancillare" dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo si deduce assenza di motivazione quanto ai segmenti di pena inflitti a titolo di continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, al limite della inammissibilità. 2. È infondato, ai limiti della inammissibilità, il primo motivo. La Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha ricostruito il contesto in cui i fatti per cui si procede si collocano, l'inserimento - con continuità e per quantitativi molto rilevanti - dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti, il ruolo di intermediario ricoperto dal ricorrente tra IS AN e EM AN, fratello dell'imputato, e coloro che si occupavano della commercializzazione della sostanza stupefacente al dettaglio. Si è chiarito come LD EM frequentasse abitualmente la casa che, unitamente alla moglie, aveva procurato al fratello AN e al cugino e che si sarebbe rivelata un deposito per la custodia e il confezionamento della sostanza stupefacente. In tale contesto si è spiegato, quanto alla sostanza stupefacente rinvenuta il 21.5.2019 nell'autovettura sulla quale viaggiavano IS AN EM AN, che nel pomeriggio del 17 maggio, cioè qualche giorno prima, l'imputato, dopo essere salito sull'auto in questione, invitò il fratello a spostarsi in un parcheggio poco distante;
in tal senso è stata valorizzata la conversazione intercettata, dimostrativa del fatto che l'imputato avrebbe chiesto al fratello di prendere una borsa e dei rumori - ascoltati dalle forze dell'ordine-" di rovistannento/spacchettannento di materiale tipo chellophane 3 insieme ad altri rumori del tipo apertura e chiusura, sblocco/sblocco di un congegno meccanico". Una telefonata, hanno chiarito i Giudici di merito, da cui si comprendeva, anche dai commenti tra i presenti, che si stesse "sistemando" sostanza stupefacente (cfr. pag. 1, ma soprattutto 4 della sentenza impugnata). La Corte ha inoltre ampiamente motivato sulle argomentazioni difensive — le stesse oggetto del ricorso- spiegando come non sia decisivo l'assunto secondo cui sarebbe stata irragionevole la decisione di lasciare la droga per alcuni giorni all'interno della autovettura e come i fatti potrebbero essersi verificati anche nel mentre l'autovettura fosse in movimento (sul punto ampliarnente la sentenza di primo grado); si è correttamente evidenziato come l'interpretazione della conversazioni intercettata e la ricostruzione dei dialoghi trovi indiretta conferma nel fatto che anche l'imputato avesse la disponibilità di una autovettura "modificata ad arte con la creazione di un vano occulto all'interno del cruscotto funzionale a garantire l'occultamento della sostanza, perfettamente identico a quello" della macchina in cui furono trovati i sei chili di cocaina. E' stata fatta correttamente derivare la prova che la droga trovata in quella autovettura fosse nella disponibilità anche dell'imputato e spiegato come abbia valenza neutra la sentenza di assoluzione emessa in relazione alla imputazione relativa alla detenzione della pistola rinvenuta anche all'interno della autovettura;
nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a reiterare la argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente valutate, e a sollecitare la Corte a compiere una non consentita rivisitazione della valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti. Non diversamente, quanto alla sostanza stupefacente trovata all'interno della abitazione, di cui si è detto, in uso a IS AN EM AN, i Giudici di merito hanno chiarito che: a) l'imputato frequentava liberamente quell'appartamento in cui gli stupefacenti erano collocati in una posizione ben visibile, in terra all'ingresso, in cucina oltre che nella camera da letto: b) l'imputato aveva le chiavi di quella abitazione;
c) quella abitazione aveva un sistema di rilevazione di microspie e l'accesso non poteva essere consentito a chiunque;
d) l'imputato si introdusse in quell'appartamento anche qualche giorno dopo l'arresto dei complici. Anche in tal caso è stata fatta correttamente discendere la prova della codetenzione della sostanza stupefacente, dovendosi escludere la configurabilità di una connivenza non punibile. Nulla di specifico anche in questo caso è stato dedotto. 3. È inammissibile il secondo motivo di ricorso, avendo i Giudici indicato i motivi per cui non sussistono i presupposti per riconoscere la circostanza della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non potendo nella specie affermarsi che il 4 contributo dato dall'imputato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (in tal senso, tra le altre, Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, L., Rv. 281857). 4. È inammissibile anche il terzo motivo di ricorso. Con l'atto di appello non era stata dedotta la mancanza di motivazione in ordine ai singoli aumenti di pena inflitta per ciascuno dei reati unificati per continuazione, quanto, piuttosto, l'aumento di pena complessivamente inflitto (cfr. quinto motivo atto di appello). Rispetto al motivo di appello la Corte ha spiegato in maniera affatto illogica come l'aumento complessivo di pena per la continuazione sia addirittura irrisorio in ragione del numero e della gravità complessiva dei reati contestati e accertati. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24/11/2022.