Sentenza 4 giugno 2004
Massime • 1
L'ammissione del collaboratore di giustizia al programma di protezione non comporta automaticamente l'assunzione a carico dello Stato delle spese relative alla difesa nei procedimenti che lo riguardano, essendo necessario verificare se vi sia stata l'assunzione a carico dello Stato delle spese con provvedimento da cui risulti che il collaboratore non può provvedervi, e solo in tal caso sarà possibile per il difensore ottenere la liquidazione dell'onorario e delle spese ai sensi degli artt. 115 e 82 d.P.R. 115/2002.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2004, n. 28502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28502 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 04/06/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 2617
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 037312/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA PP N. IL 25/12/1962;
avverso ORDINANZA del 25/06/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. A. M. De Sandro, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza la Corte d'appello di Palermo, in accoglimento di gravame proposto dalla locale procura generale della Repubblica, revocò il decreto di liquidazione, in favore dell'avv. Antonio Galatolo, della somma di euro 500 per attività difensiva prestata in favore di ND IU, collaboratore di giustizia ammesso al programma di protezione, rilevando che tale ammissione non comporta, di per sè, l'assunzione delle spese di difesa da parte dello Stato e che, nella specie, non era stata prodotto alcuna documentazione dimostrativa di detta assunzione;
- che avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il ND, sostenendo la illegittimità della revoca, posto che nessuna norma prevede l'onere di dimostrazione dell'avvenuta assunzione delle spese di difesa del collaboratore da parte dello Stato, ne' una tale dimostrazione sarebbe, di fatto, possibile, attesa la non accessibilità, per ragioni di sicurezza, dei contenuti del contratto di protezione;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'art. 13, comma 6, del D.L. 15 gennaio 1991 a 8, convertito con modifiche in legge 15 marzo 1991 n. 8, nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 13 febbraio 2001 n. 45, prevede, per quanto qui interessa, che, nei confronti dei soggetti ammessi a speciale programma di protezione, quali collaboratori di giustizia, le misure di assistenza economica comprendano, tra l'altro, l'assistenza legale, a condizione, però, che non possa direttamente provvedervi l'interessato; il che dimostra chiaramente come, di per sè, l'avvenuta ammissione al suddetto programma non comporti automaticamente l'assunzione a carico dello Stato delle spese relative alla difesa del collaboratore nei procedimenti che lo riguardano;
- che nessun elemento in contrario può ricavarsi dall'art. 115 del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il quale si limita a prevedere che la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione avvenga "nella misura e con le modalità previste dall'art. 82", dovendosi detta norma interpretare, armonizzandola con l'altra già richiamata, nel senso che essa in tanto operi in quanto, di fatto, l'ammissione al programma di protezione sia stata accompagnata anche dall'assunzione delle spese legali a carico dello Stato;
- che, pertanto, ove tale assunzione non risulti in alcun modo dimostrata, legittimamente viene escluso il diritto del difensore del collaboratore ad ottenere la liquidazione dei compensi da parte dell'autorità giudiziaria;
- che, d'altra parte, non può neppure dirsi che il carattere di riservatezza proprio del provvedimento di ammissione del "collaboratore" al programma di protezione sia tale da escludere anche la possibilità di ottenere una certificazione attestante l'avvenuta concessione dell'assistenza legale a carico dello Stato, non vedendosi come tale certificazione possa pregiudicare le esigenze di sicurezza più di quanto queste possano essere pregiudicate dalla semplice riconosciuta esistenza dello "status" di "collaboratore"; - che, conclusivamente, l'impugnata ordinanza non presta il fianco alle censure dedotte con il ricorso, per cui quest'ultimo non può che essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine alle spese;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2004.