Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2004, n. 28502
CASS
Sentenza 4 giugno 2004

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L'ammissione del collaboratore di giustizia al programma di protezione non comporta automaticamente l'assunzione a carico dello Stato delle spese relative alla difesa nei procedimenti che lo riguardano, essendo necessario verificare se vi sia stata l'assunzione a carico dello Stato delle spese con provvedimento da cui risulti che il collaboratore non può provvedervi, e solo in tal caso sarà possibile per il difensore ottenere la liquidazione dell'onorario e delle spese ai sensi degli artt. 115 e 82 d.P.R. 115/2002.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2004, n. 28502
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28502
    Data del deposito : 4 giugno 2004

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