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Sentenza 22 dicembre 2023
Sentenza 22 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/12/2023, n. 51294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51294 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA IO, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 02/02/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 51294 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 21/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 02/02/2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava GA IO responsabile dei reati di cui agli artt. 46, comma 2 e 64, comma 11 del dl. 81/2008 e lo condannava alla pena di euro 2.000,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione GA IO, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 178 comma 1 lett. c) e 179 cod.proc.pen. per omessa notifica del decreto penale di condanna. Argomenta che la notificazione del decreto penale era stata effettuata al difensore di ufficio, nominato domiciliatario in fase preprocessuale, il quale, senza instaurare un effettivo rapporto professionale con il ricorrente, arbitrariamente proponeva opposizione nei termini di legge;
rimaneva, dunque, esclusa al GA la conoscenza effettiva del decreto penale di condanna;
il ricorrente aveva conoscenza del procedimento penale a suo carico solo con la notifica del decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione, emesso il 07/07/2021, alla quale seguiva la nomina del difensore di fiducia, trasmessa telematicannente in data 26/11/2021 all'ufficio di Procura ed al Giudice investito dell'imputazione; il Tribunale, pur dando atto dell'assenza della prova della notifica del decreto penale all'imputato, erroneamente rigettava l'eccezione di restituzione in termine perché tardiva ed ignorava l'eccezione relativa all'omessa notifica del decreto penale all'imputato, mai avvenuta, determinante nullità assoluta ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen., insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il Tribunale con ordinanza resa all'udienza del 13.1.2022, a seguito della richiesta di rimessione in termini avanzata dal difensore di fiducia dell'imputato al fine di valutare la possibilità di una scelta processuale diversa dal giudizio immediato, ha rilevato correttamente che il decreto penale di condanna risultava notificato al difensore di ufficio, nominato domiciliatario, per cui non risultava la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (cfr Sez.5, n. 10443 del 07/02/2019, Rv.276124 - 01, che ha affermato, n tema di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, che la notifica del decreto 2 presso il difensore d'ufficio domiciliatario, benché formalmente corretta, non è di per sé idonea ad assicurare, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la conoscenza effettiva dell'atto). Ha, però, anche rilevato, in aderenza al disposto del comma 2bis dell'art. 175 cod.proc.pen., che la richiesta di restituzione nel termine risultava tardiva perché proposta oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data in cui l'imputato aveva avuto effettiva conoscenza del provvedimento, termine previsto dal legislatore a pena di decadenza. In particolare, il Giudice di merito ha evidenziato che l'imputato aveva avuto effettiva conoscenza del decreto penale di condanna fin dal 26.11.2021, data in cui aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione per la celebrazione del giudizio immediato (che conteneva l'indicazione del decreto penale) e contestualmente aveva rilasciato mandato per il giudizio al difensore di fiducia. Da tanto discende la manifesta infondatezza della doglianza proposta;
il ricorrente, peraltro, non si confronta criticamente con la questione della tardività della richiesta di restituzione nel termine rilevata dal Tribunale, presentando la doglianza anche un nprofilo di genericità. Quanto all'eccezione di nullità del decreto penale sollevata dinanzi al Tribunale all'udienza del 13.1.2002 e riproposta in ricorso, va evidenziato che lo stesso ricorrente deduce che la notifica del decreto penale era stata effettuata presso il difensore d'ufficio, nominato domiciliatario;
va, comunque, rilevato che l'omessa notificazione del decreto penale di condanna all'imputato integra una nullità di ordine generale, che è sanata nel caso in cui il difensore non l'eccepisca nell'atto di opposizione (Sez.3,n. 6330 del 23/01/2023, Rv.284085 - 01; Sez.5,n. 43757 del 21/09/2010, Rv.248777 - 01). 3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/11/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 51294 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 21/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 02/02/2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava GA IO responsabile dei reati di cui agli artt. 46, comma 2 e 64, comma 11 del dl. 81/2008 e lo condannava alla pena di euro 2.000,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione GA IO, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 178 comma 1 lett. c) e 179 cod.proc.pen. per omessa notifica del decreto penale di condanna. Argomenta che la notificazione del decreto penale era stata effettuata al difensore di ufficio, nominato domiciliatario in fase preprocessuale, il quale, senza instaurare un effettivo rapporto professionale con il ricorrente, arbitrariamente proponeva opposizione nei termini di legge;
rimaneva, dunque, esclusa al GA la conoscenza effettiva del decreto penale di condanna;
il ricorrente aveva conoscenza del procedimento penale a suo carico solo con la notifica del decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione, emesso il 07/07/2021, alla quale seguiva la nomina del difensore di fiducia, trasmessa telematicannente in data 26/11/2021 all'ufficio di Procura ed al Giudice investito dell'imputazione; il Tribunale, pur dando atto dell'assenza della prova della notifica del decreto penale all'imputato, erroneamente rigettava l'eccezione di restituzione in termine perché tardiva ed ignorava l'eccezione relativa all'omessa notifica del decreto penale all'imputato, mai avvenuta, determinante nullità assoluta ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen., insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il Tribunale con ordinanza resa all'udienza del 13.1.2022, a seguito della richiesta di rimessione in termini avanzata dal difensore di fiducia dell'imputato al fine di valutare la possibilità di una scelta processuale diversa dal giudizio immediato, ha rilevato correttamente che il decreto penale di condanna risultava notificato al difensore di ufficio, nominato domiciliatario, per cui non risultava la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (cfr Sez.5, n. 10443 del 07/02/2019, Rv.276124 - 01, che ha affermato, n tema di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, che la notifica del decreto 2 presso il difensore d'ufficio domiciliatario, benché formalmente corretta, non è di per sé idonea ad assicurare, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la conoscenza effettiva dell'atto). Ha, però, anche rilevato, in aderenza al disposto del comma 2bis dell'art. 175 cod.proc.pen., che la richiesta di restituzione nel termine risultava tardiva perché proposta oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data in cui l'imputato aveva avuto effettiva conoscenza del provvedimento, termine previsto dal legislatore a pena di decadenza. In particolare, il Giudice di merito ha evidenziato che l'imputato aveva avuto effettiva conoscenza del decreto penale di condanna fin dal 26.11.2021, data in cui aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione per la celebrazione del giudizio immediato (che conteneva l'indicazione del decreto penale) e contestualmente aveva rilasciato mandato per il giudizio al difensore di fiducia. Da tanto discende la manifesta infondatezza della doglianza proposta;
il ricorrente, peraltro, non si confronta criticamente con la questione della tardività della richiesta di restituzione nel termine rilevata dal Tribunale, presentando la doglianza anche un nprofilo di genericità. Quanto all'eccezione di nullità del decreto penale sollevata dinanzi al Tribunale all'udienza del 13.1.2002 e riproposta in ricorso, va evidenziato che lo stesso ricorrente deduce che la notifica del decreto penale era stata effettuata presso il difensore d'ufficio, nominato domiciliatario;
va, comunque, rilevato che l'omessa notificazione del decreto penale di condanna all'imputato integra una nullità di ordine generale, che è sanata nel caso in cui il difensore non l'eccepisca nell'atto di opposizione (Sez.3,n. 6330 del 23/01/2023, Rv.284085 - 01; Sez.5,n. 43757 del 21/09/2010, Rv.248777 - 01). 3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/11/2023