Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2003, n. 7216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7216 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
се 64944 SN 8 TTV VI ICI 'N 9861/5/98 REPUBBLICA ITALIANA IV PROIZVELS O IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto “ZIONE TE - BUTARIA072 16/ 03 Tributaria Sgg.r Magis ratComposta dagli Presidente GRAZIADEIDott. Giulio R.G.N. 11500/99 Cron. 16072 Dott. Mario CICALA Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Rel. Consigliere Ud. 15/11/02 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 64944 sul ricorso proposto da: DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro MINISTERO tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RC LO, RC EM, CA MI, ES AN;
intimati avversO la sentenza n. 40/98 della Commissione 2002 tributaria regionale di ROMA, depositata il 20/04/98; 4157 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del FICO;
udito il P.M. Generale Dott. il rigetto del 15/11/02 dal Consigliere Dott. Nino in persona del Sostituto Procuratore Ennio Attilio SEPE che ha concluso per ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto registrato il 6.8.1986 IL EL ed MA RC da una parte e CA RC e IA SI dall'altra hanno permutato immobili siti in Ardea, dichiarando quale valore complessivo dei beni quello di lire 240.000.000. L'Ufficio del Registro di Roma ha rettificato tale valore elevandolo a lire 1.246.500.000. I contribuenti hanno impugnato l'avviso di accertamento e la Commissione Tributaria di primo grado di Roma ha accolto il ricorso per difetto di motivazione dell'atto e per mancata prova della pretesa tributaria. L'Ufficio ha appellato la decisione e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l'appello ritenendo l'ineccepibilità della valutazione del primo giudice di inadeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento, ritenendo altresì destituita di fondamento probatorio la pretesa fiscale e procedendo, come richiesto dalle parti, alla determinazione del valore degli immobili sulla base delle rendite catastali. Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. Gli intimati non hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione Come sopra evidenziato, la Commissione Regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio non soltanto per la mancata dimostrazione della maggiore pretesa tributaria, ma altresì per l'inadeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento, di cui l'appellante aveva invece a ffermato la correttezza, sicché, non essendo stata investita dalle censure proposte dal ricorrente anche tale ratio decidendi, nella specie peraltro assorbente, in quanto idonea agiustificare da sola il rigetto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Quando, infatti, il disposto di una sentenza è sorretto da più ragioni diverse e concorrenti, tutte ugualmente idonee a giustificare anche da sole la decisione, è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione che non investa tutte le ragioni della sentenza impugnata, in quanto l'eventuale accoglimento dei motivi di gravame sarebbe privo di ogni effetto pratico, dal momento che, dovendo la sentenza restare comunque ferma, non sarebbe possibile il raggiungimento dello scopo proprio del ricorso, che è quello dell'annullamento della sentenza denunziata (tra le altre, Cass. 9057 e 7948 del 1999). Non va provveduto sulle spese per mancanza di attività difensiva degli intimati.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 15.11.2 1.28.02 teen femmes il presidente il cons est. IL CANCELLIERE DEPON ATO IN CANCELLERIA AL SC 12 MAG. 2003. IL CANCELLIERE C1 Oggi AL SC