Sentenza 3 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/02/2001, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
E N ee 61996 E VARIE DCV O I Z A 8 6 /1 R T 4 / S PUBBLICA ITALIANA I 6 2 G E . R R ME EL POPOLO LIAN0 1 574/0 1 O . . P N . A T D A D U B T E B Y I T B Oggetto R N A IVA 1 I T E 3 S R 1 SEZIONE TRIBUTARIA PRESUNZIONE DI E E . T N CESSIONE A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M R.G.N. 20296/98 Dott. Michele CANTILLO - Presidente- Consigliere - Dott. Giovanni PAOLINI Cron.3332 Rel. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Rep. Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Ud. 13/10/00 Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA DIRITTI DI ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: her SENTENZA MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, UFFICIO COPIE presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE rappresenta e difende ope legis;
per diritti L. 3000. EFF 2001
- ricorrente -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE persona del legale UNILIVER. 'ITALIA SPA, in UFFICIO COPIE elettivamente domiciliata rappresentante pro tempore, Richiesta copia studio MARTINGdal Sig. in ROMA VIA PO 8, presso lo studio degli avvocati per diritti L. Peop 11. AB 2.01. TINELLI GIUSEPPE e TAVERNA SALVATRE, che la difendeno IL CANCELLIERE 2000 unitamente, giusta procura speciale Notaio BRAMBILLA, 1679 rep. 153135 DEL 14.12.98; DIRITTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 64 996 A controricorrente della Commissione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avversO la sentenza n. 238/97 UFFICIO COPIE tributaria regionale di ROMA, depositata il 10/10/97; Richiesta copia studio dal Sig. Das Do Minies udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diniti 90 udienza del 13/10/00 dal Consigliere Dott. Enrico il 13 FEB. 2001 IL CANCELLIERE ALTIERI;
udito per il resistente, l'Avvocato TINELLI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per kar l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbiti gli altri. CANCELLERIA § 1. Svolgimento del processo Con avviso di rettifica per il 1987 l'ufficio i.v.a. di Latina muoveva alla ALGEL s.p.a., divenuta poi SAGIT s.p.a. ( a sua volta incorporata nella UNIL- ZIONE IT s.p.a., divenuta successivamente VE TA CANCELLERIA s.p.a. ) diversi rilievi in materia di imposte sul red- dito e di i.v.a. Fra questi ultimi venivano formulati i seguenti: - n. 2a: presunzione di cessione di cui all'art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 633/72, per mer- CANCELLERIA ci di cui non era stata adeguatamente dimostrata la cessione;
2 - n.2b : identico rilievo per la asserita distru- - frigoriferi;
zione di conservatori n. 2 c: cessioni di conservatori;
n. 2d: violazione dell'obbligo di fatturazione per prestazioni di servizi non asoggettati ad i.v.a.; n. 6: violazione dell'obbligo di dichiarazione. La società ricorreva alla commissione tributaria di primo grado di Latina la quale, ritenuti infondati detti rilievi, annullava l'atto impugnato. L'appello dell'ufficio veniva respinto dalla com- missione tributaria regionale del Lazio con sentenza 15 maggio - 10 ottobre 1997, nella quale si osservava che le ragioni di doglianza dell'Amministrazione erano state già esurientemente trattate .nella decsione di primo grado « sulla base degli elementi acquisiti e conformemente alle norme che regolano la materia ». Per quanto attiene ai rilievi sopra elencati, la sentenza dava atto che« la contribuente aveva provato di aver ON regolarmente operato secondo le istruzioni ministeriali e nel rispetto delle norme vigenti ». Avverso tale sentenza l'Amministrazione finanziaria dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque mezzi d'annullamento. La VE TA s.p.a. resiste con controricorso ed ha, altresì, presentato memoria. 3 $ 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo l'Amministrazione, denuncian- do vizio di motivazione, in relazione all' art.36 del d.l.vo n.546/92, lamenta che la sentenza impugnata non contenga, nè l'esposizione dei fatti e dello svolgi- mento del processo, nè alcuna motivazione da cui pos- sano ricostruirsi le questioni sottoposte all'esame dei giudici e la ratio decidendi. Tali vizi comportano la nullità della sentenza, e le ulteriori censure vengono svolte a fine puramente cautelativo.
2.2. Col secondo motivo l'Amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 53 del d. P. R. n. 633/72; 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonchèonche hono سمن هيا dei principi generali in materia di prova;
motivazione su punto deci- omessa, insufficiente e contraddittoria sivo della controversia. Lamenta che sia stato dato valore di prova ai ver- bali di distruzione redatti da dipendenti e firmati co- me testimoni da altri dipendenti della ALGEL, e mai da pubblici ufficiali o da componenti del collegio sinda- cale. La firma del presidente di tale collegio risulta apposta solo a fine d'anno, e non all'atto delle varie distruzioni. Queste ultime, poi, non risultavano atte- state nelle scritture contabili obbligatorie. Per vincere la presunzione di cui all'art. 53 la parte deve dare la prova rigorosa dell'inesistenza dei beni, tanto più quando si sostiene che gli stessi sono stati distrutti. Sul punto la sentenza si limita a rinviare acriti- camente alla decisione di primo grado, il che non può ritenersi sufficiente per assolvere all'obbligo di mo- tivazione, dovendo il giudice darsi carico delle speci- fiche questioni svolte nei motivi d'appello. Tale cen- sura deve ritenersi dedotta anche in relazione alle statuizioni della sentenza sugli altri rilievi. Vi sarebbe da considerare, inoltre, che i verbali provenivano, in definitiva, da dipendenti dello stesso soggetto o da persone con cui la società era in rappor- ti d'affari. Quanto al fatto della trascrizione dei verbali in apposito registro, la regolate bollatura e vidimatura dello stesso non conferiva certamente valore di prova alle registrazioni. ZIONE L'interesse a predisporre la prova rigorosa delle distruzioni, trattandosi di beni d'ingente valore, tra- scendeva l'aspetto fiscale, investendo anche la tutela del patrimonio sociale e, trattandosi di sostanze ali- mentari, la sanità pubblica.. Ancora, la società non si sarebbe attenuta alle di- verse risoluzioni ministeriali, con le quali venivano 15 suggerite idonee cautele per garantire la prova delle distruzioni di beni. In definitiva, la commissione regionale, oltre che in vizi motivazionali, sarebbe incorsa in violazione di legge, avendo fondato la decisione su indizi vaghi e non concordanti.
2.3. Col terzo motivo, denunciando sotto diverso profilo violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi indicati nel precedente mezzo, nonchè mo- tivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su dell'Amministrazione svolge, con riferimento al ri-luen punto decisivo della controversia, la difesa lievo n. 2b, considerazioni di identico tenore circa l'inidoneità di documenti non provenienti da pubblici ufficiali o da sindaci della società a provare le asse- rite distruzioni di beni.
2.4. Col quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1 - 14 del d. P. R. n.633/7, 2697, 2727 e 2729 cod.civ., nonchè omessa, in- SAZIONESS sufficiente e contraddittoria motivazione, si lamenta che la sentenza non abbia in alcun modo chiarito perchè la constatata sproporzione tra valori di mercato dei 5 10 beni e prezzi indicati in fattura non dovesse giustifi- care la rettifica ( punto n.2c).
2.5. Col quinto motivo l'Amministrazione finanzia- " ria denuncia violazione e falsa applicazione degli ar- ticoli 1, 7, 9 e 41 del d.P.R. n. 633/72; 2727 e 2729 cod. civ., nonchè motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su punto decisivo della controversia. Censurando la statuizione della sentenza sul punto 2d della rettifica, deduce che le operazioni di conser- vazione in celle frigorifere e di relativo facchinag- gio, per essere esenti in forza della citata norma così come vigente all'epoca dei fatti di causa ), non solo devono essere compiute in porti, aeroporti, scali har ferroviari di confine o in autoporti, ma devono essere attinenti al movimento delle merci nei direttamente detti luoghi. Le operazioni in questione, invece, non riflette- il movimento dei beni rebbero direttamente nell'autoporto. Per ampliare l'ambito delle prestazioni non imponi- bili è stata necessaria l'emanazione di una norma ad hoc ( art. 3, comma 13, del d.l.vo n. 90/1990, la quale non ha carattere interpretativo e, comunque, non può avere valore retroattivo. 05 § 3. Motivi della decisione 3.1. Il primo motivo merita accoglimento. Come ha esattamente rilevato la difesa dell'Amministrazione, la sentenza impugnata non contie- 7 ne alcun riferimento specifico sulla descrizione del fatto e sullo svolgimento del processo, nè le ragioni della decisione in relazione ai singoli punti dell'accertamento che sono oggetto di contestazione. In particolare, manca qualsiasi accenno alle censure svol- te dall'ufficio finanziario nell'appello, e non possono considerarsi sufficienti il mero rinvio alle argomenta- zioni della decisione di primo grado e la generica af- fermazione che la società si era attenuta alle norme che regolano la materia. d In definitiva, mancando qualunque motivazione in n a w fatto e in diritto, la Corte non è in grado di eserci- tare alcun controllo sulla sentenza impugnata.
3.2. L'accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza, con l'assorbimento delle al- tre censure, e il rinvio ad altra sezione della commis- sione tributaria regionale del Lazio, la quale provve- derà anche sulle spese del presente giudizio di legit- timità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Lazio. 8 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 13 ottobre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore Michele Cantillo Enrico Altieri Meno IL CANCELLIERE C1 SV Ascanio E CORT DEPOSITATO IN CANCELLERIA N O I Z Oggi 3 FEB. 2001 A S IL CANCELLIERE C1 SV Ascanio E N O I 6 Z 8 A 9 5 1 R . / T 4 N S / I - 6 A 2 G I B . E . R R R . L A P L . A A T D . D U L B E B E A I D T T I R A N S 1 I T E N 3 S E R 1 S E E . I T N A A M 0