Sentenza 11 giugno 2007
Massime • 1
In tema di ingiuria, sussiste l'esimente della provocazione di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen., nel caso in cui lo stato d'ira che ha provocato la reazione ingiuriosa sia stato determinato dalla richiesta di un pagamento non dovuto e contrario alle norme di civile convivenza. (In applicazione di questo principio la S.C. ha escluso la punibilità della reazione offensiva di un dirigente di una azienda sanitaria locale nei confronti di altro dirigente che gli aveva richiesto di pagare direttamente le spese di un necrologio pubblicato a nome, tra gli altri, di entrambi, richiesta contraria non solo alle norme giuridiche ma anche alle regole di civile convivenza, considerato che tali spese possono rientrare in quelle di rappresentanza consentite ad un ente pubblico solo quando il necrologio sia pubblicato a nome dei vertici istituzionali dell'ente e non già a nome di un rilevante numero di dirigenti o funzionari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/06/2007, n. 31470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31470 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 11/06/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1415
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 6387/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN SC, n. a Ozieri l'1 gennaio 1946;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, Sezione di Sassari, depositata il 2 maggio 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
udite le conclusioni del P.M. Dott. VIGLIETTA Gianfranco che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza di Corte di Appello e di quella di 1^ grado;
udito il difensore avv. SECCHI Gian Mario in sostituzione dell'avv. ROVELLI Patrizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari, Sezione di Sassari, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di IN SC, già direttore generale della Asl di Nuoro, in ordine al delitto di ingiuria ai danni di RG LI, già direttore amministrativo della medesima Asl, cui l'imputato aveva inviato una lettera di protesta dopo avere ricevuto l'invito a pagare direttamente le spese del necrologio pubblicato su un quotidiano in occasione della morte della madre dell'assessore regionale alla sanità.
Ricorre per cassazione SC IN e propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado, lamentando che il decreto di citazione gli era stato notificato a un domicilio ormai abbandonato. Aggiunge che l'udienza del 19 aprile 2002, originariamente fissata per il dibattimento, fu rinviata due volte, prima al 22 novembre 2002, per l'astensione dei difensori dalle udienze, e poi all'11 dicembre 2002, per impedimento del giudice, senza che gliene fosse notificato avviso. Sicché la dichiarazione della sua contumacia fu illegittima. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 599 c.p., lamentando che gli sia stata ingiustificatamente negata l'esimente della provocazione, benché la sua lettera di offese fosse stata evidentemente provocata dall'indebita richiesta di pagare personalmente le spese del necrologio pubblicato per palesi esigenze di cortesia istituzionale.
Il primo motivo del ricorso è infondato in entrambi i suoi profili. Infatti, come hanno già rilevato i giudici del merito, la citazione a giudizio fu regolarmente notificata a SC IN a mani della moglie convivente nel domicilio che il ricorrente sostiene di avere poi abbandonato, dovendo così ritenersi che il dedotto abbandono sopravvenne alla notificazione. D'altro canto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'imputato dichiarato contumace non ha diritto ad ulteriori avvisi, allorché l'udienza viene rinviata a data fissa, perché, essendo validamente rappresentato dal difensore, deve considerarsi presente (Cass., sez. un., 28 febbraio 2006, Grassia, m. 232906).
Sicché non sussistono le dedotte nullità del giudizio di primo grado.
Quanto al secondo motivo del ricorso, non v'è dubbio che la motivazione esibita dai giudici d'appello sia incompleta, in quanto intesa a escludere la natura offensiva della richiesta di pagamento inviata all'imputato da RG LI, ma senza alcuna considerazione per la possibilità che, essendo ingiusta, tale richiesta integrasse gli estremi della provocazione prevista come esimente dall'art. 599 c.p.p., comma 2. Tuttavia questa incompletezza, attenendo alla motivazione in diritto della decisione impugnata, non rileva di per sè, ove la decisione non risulti giuridicamente scorretta (Sez. un., 24 giugno 1998, Kremi, m. 211072). Sicché occorre accertare se potesse considerarsi ingiusta la richiesta di pagamento formulata da LI.
Al riguardo va rilevato che, secondo la giurisprudenza della Corte dei conti, "fermo restando che le spese sostenute per la pubblicazione di necrologi sulla stampa possono rientrare, in linea di principio, nella categoria delle spese di rappresentanza consentite ad un ente pubblico, ciò va tuttavia escluso quando il necrologio sia stato pubblicato a nome non soltanto dei vertici istituzionali dell'ente, ma di un rilevante numero di dirigenti e funzionar della stessa amministrazione" (C. conti, sez. A 1, 24 maggio 2004, n. 192, in Riv. C. conti, 2004, 1^, 164). Sicché, essendo indiscusso che nel caso in esame il necrologio fu pubblicato a nome dei tre dirigenti della Asl, deve riconoscersi che la richiesta di pagamento delle relative spese rivolta all'imputato senza alcuna giustificazione ebbe un significato provocatorio tale da escludere, a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 2, la punibilità della reazione offensiva del destinatario della richiesta.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "l'esimente della provocazione di cui all'art. 599 c.p., comma 2, si configura in presenza di un comportamento contrario alle norme giuridiche ovvero all'insieme delle regole sociali vigenti in un contesto di civile convivenza" (Cass., sez. 5^, 23 marzo 1994, Iacona, m. 198020). E non v'è dubbio che nel caso in esame la richiesta di pagamento personale delle spese del necrologio era contraria non solo alle norme giuridiche, così come interpretate dalla giurisprudenza contabile, bensì anche alle regole di civile convivenza, posto che il necrologio era stato pubblicato anche a nome di RG LI. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché il fatto non è punibile a norma dell'art. 599 c.p., comma 2.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è punibile a norma dell'art. 599 c.p., comma 2. Così deciso in Roma, il 11 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2007