Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
In tema di obbligazioni da contratto, il criterio distintivo tra termine e condizione va ravvisato nella certezza e nell'incertezza del verificarsi di un evento futuro che le parti hanno previsto per l'assunzione di un obbligo o per l'adempimento di una prestazione. Ricorre l'ipotesi del termine quando detto evento futuro sia certo, anche se privo di una precisa collocazione cronologica, purché risulti connesso ad un fatto che si verificherà certamente e, come tale, può riguardare sia l'efficacia iniziale che quella finale di un negozio giuridico o di un'obbligazione o di un credito di una parte. Nell'ipotesi di condizione, invece, si versa nell'incertezza dell'evento futuro dal cui verificarsi dipende il sorgere (condizione sospensiva) o il permanere (condizione risolutiva) dell'efficacia di un contratto o di un'obbligazione ad esso inerente (nella specie, l'insorgenza del credito di un professionista nei confronti di una pubblica amministrazione per l'eseguita progettazione era, nella previsione delle parti, connessa all'evento futuro ed incerto del finanziamento statale dell'opera cui si riferiva la progettazione medesima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4124 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ricorso proposto da:
RD IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato POMPEI CLAUDIO, che lo difende unitamente all'avvocato MELFI RAFFAELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BASILICATA, in persona del legale rapp.te prof. DINARDO Angelo Raffaele elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 56, difeso dall'avvocato VIGGIANI MIRELLA, c/o Uff. Rapp.za Reg. Basilicata, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
COMUNITÀ MONTANA MEDIO SINNI POLLINO in persona del Presidente in carica;
- intimato -
avverso la sentenza n. 85/98 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 07/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
uditi gli Avvocati POMPEI Claudio e MELFI Raffaele, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
A seguito del ricorso monitorio dell'ing. NT OR il presidente del tribunale di Lagonegro con decreto del 15 aprile 1993 ingiunse solidalmente alla Regione Basilicata ed alla UN Montana Medio Sinni - Pollino - Reparo, nelle persone dei rispettivi predenti "pro tempore", di pagare al professionista la somma di 1.185.792 189, oltre agli interessi legali, quale compenso della redazione di un progetto esecutivo per la viabilità di collegamento dei comuni AN, Caldera e Cardone con la zona P.I.P. Al decreto si opposero separatamente la Regione Basificata e la UN Montana.
La Regione eccepì la carenza di "legittimazione passiva" non avendo avuto alcun rapporto contrattuale con il professionista, rapporto che, invece, si era instaurato fra il medesimo e la UN Montana che, infatti, gli aveva conferito l'incarico della redazione del progetto viario.
La UN dedusse, fra l'altro, l'esistenza di un condizione sospensiva, non verificatasi, che subordinava il credito del compenso alla preventiva erogazione, poi non avvenuta, del finanziamento dell'opera viaria.
Costituitosi in entrambi i procedimenti, il OR eccepì l'infondatezza di entrambe le opposizioni. In particolare, quanto a quella della Regione dedusse la sua legittimazione passiva avendo la UN operato quale soggetto attuatore del programma deliberato da quella medesima con atto dell'8 marzo 1988 n^. 494 e quindi stipulato in nome e per conto di quella, che comunque aveva utilizzato il progetto redatto da esso professionista per ottenere il finanziamento dell'opera previsto dalla legge: pertanto il OR, riconvenne la Regione Basilicata perché, in subordine, fosse condannata al pagamento di quanto dovutogli anche ai sensi dell'art. 2041 c.c. Quanto all'opposizione della UN, il professionista, dedusse sotto vari profili la nullità della clausola dedotta "ex adverso" ed estese a detta opponente la domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c.. Riuniti i giudizi, il tribunale di Lagonegro, con sentenza del 6 febbraio 1996, accolse entrambe le opposizioni e rigettò le domande del professionista pretermettendo quella di indebito arricchimento nei confronti della Regione Basilicata.
Adita con il gravame del SS, cui aveva resistito solamente la Regione per essere rimasta contumace la UN Montana, la corte d'appello di Potenza, con sentenza del 7 maggio 1998, ha rigettato l'impugnazione. Nel ricostruire la complessa vicenda sulla scorta della documentazione acquisita la corte di merito ha osservato che con delibera n^. 494 dell'8 - 11 marzo 1988 il consiglio regionale della Basilicata aveva approvato un proposta di programma, compresa in quello triennale di sviluppo del Mezzogiorno, concernente gli interventi per lo sviluppo delle aree interne denominate "sub azione organica 6.3", programma che recava la previsione degli interventi e dei soggetti destinati a alla loro realizzazione in particolare del collegamento viario tra l'arca P.I.P ed i comuni di AN, di Caldera e di Cardone indicante come "soggetto attuatore" la UN Montana Medio Sinni Pollino Raparo.
Quella deliberazione aveva preso in considerazione le proposte delle tredici UN montane ed il rilievo che, nell'ambito della disciplina degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il CIPE con delibera del 29 dicembre 1986 aveva previsto un finanziamento di L.
5.000.000.000 per tali tipi di intervento ed invitò gli enti interessati a presentare i progetti esecutivi delle opere al fine di consentire al Ministero per il Mezzogiorno la successiva valutazione. Con deliberazione n^. 229 dell'8 giugno 1988, poi ratificata dal consiglio, la giunta esecutiva della UN Montana appellata si determinò di conferire all'ing. SS l'incarico di redigere il progetto esecutivo del collegamento viario P.I.P con i comuni di interessati (AN, Caldera, Carbone); con nota n^. 3081 del 9 luglio 1988 il presidente della UN comunicò al professionista il conferimento dell'incarico precisandone le singole condizioni formulando l'invito a restituire la nota firmata per l'accettazione. Il professionista accettato l'incarico e datane comunicazione nella forma richiesta con nota del 31 agosto 1988, trasmise due copie del progetto alla UN che l'inviò alla Regione.
Successivamente con note del 27 marzo 1990 e del 20 giugno 1991 il Dipartimento per la Programmazione regionale informò la UN Montana che con l'approvazione dello stralcio del III piano annuale di attuazione della legge n^. 64 del 1986 era assicurato il finanziamento delle opere di competenza della UN medesima e chiese, a questa ottenendole poi nel gennaio 1992 copie del progetto già trasmesso alla Regione ed inviati al Dipartimento per il Mezzogiorno nonché di tutti i pareri e delle autorizzazioni amministrative occorrenti.
Nell'aprile successivo in un incontro presso il quel Dipartimento fra i presidente della UN, i sindaci dei comuni di Caldera, Carbone e AN e l'assessore regionale si stabilì di realizzare altre opere, compatibili con gli obiettivi fissati con il programma regionale essendo venuti meno i presupposti della realizzazione del P.I.P. e del collegamento viario fra i comuni interessati con detta area Detto orientamento venne recepito con la deliberazione n^. 845 del consiglio regionale con la quale si stabilì di chiedere la revoca delle iniziative della infrastrutturazione del P.I.P. ed il collegamento viario fra detta area ed i comuni indicati e di destinare il finanziamento già previsto per detti interventi alla realizzazione di altre opere delle quali potessero usufruire quei tre comuni.
Esclusa la possibile realizzazione del progetto esecutivo redatto dal Passadori e non essendo stato disposto il pagamento del compenso a tanto provvide il professionista con il con il ricorso monitorio.
Nondimeno la domanda nei confronti della UN non poteva accogliersi in ragione della clausola contenente la condizione sospensiva del credito del compenso del seguente tenore letterale "il pagamento delle spettanze verrà effettuato all'atto dell'erogazione, da parte dell'ente finanziatore, delle somme concesse alla UN Montana."
Il carattere sospensivo della condizione conseguiva al tenore letterale della clausola in esame ed al rilievo che al momento della conclusione del contratto, fine giugno 1988, non vi era certezza del finanziamento dell'opera per la quale era stato richiesta l'elaborazione del progetto poiché la deliberazione consiliare regionale esprimeva solo una "proposta" cui il CIPE "aderì" con delibera del 21 dicembre 1989 dispositiva di un finanziamento di 4.000.000 alla UN per la realizzazione dell'opera progettata, finanziamento poi destinato ad altre opere con delibera del consiglio regionale n^. 845 del 9 febbraio 1993 e del CEPE del 25 maggio 1995:
onde era certo che l'avvenimento oggetto della clausola era "incertus an et quando".
Doveva escludersi la prospettata nullità della condizione perché meramente potestativa poiché la concessione del finanziamento non era rimessa alla controparte, la UN, ne' alla Regione, ma certamente al terzo, il Ministero per gli interventi nel Mezzogiorno ed al Cipe.
Doveva comunque escludersi quella condizione giuridicamente verificata al sensi dell'art. 1359 poiché la UN obbligata al pagamento del compenso non aveva posto in essere alcunché per impedire l'erogazione dei "Fondi stanziati", avendo al contrario un interesse comune al professionista all'avveramento della condizione. La domanda subordinata di indebito arricchimento nei confronti della UN era stata correttamente ritenuta dal primo giudice rinunziata perché non riprodotta nelle conclusioni definitive precisate in prime cure all'esito di una deliberata scelta del professionista di "abbandonarla" esposta nella comparsa conclusionale. Ne conseguiva che la proposizione della domanda in appello doveva intendersi "nuova" e, pertanto, preclusa dall'art. 345 c.p.c. nella carenza di una specifica impugnazione su capo di pronunzia del primo giudice.
Questa doveva ritenersi corretta quanto all'estraneità della Regione al rapporto contrattuale instauratosi esclusivamente fra il professionista e la UN essendo rimasto l'ente regionale estraneo non solo al conferimento dell'incarico al ma anche all'"iter" amministrativo concernente la designazione del professionista.
Inutilmente l'appellante aveva sostenuto aver la UN agito in nome e per conto della Regione in virtù dell'istituto dell'avvalimento ex art. 118, III comma ultima parte, della Costituzione o della delega intersoggettiva concorrente con il delegante, la Regione medesima, del delegato, la UN stessa. Non aveva considerato l'appellante che le competenze e le funzioni in tema di interventi straordinari per il Mezzogiorno sono stabiliti anche per quanto riguarda il programma triennale per lo sviluppo ed in piani annuali di attuazione dalla legge n^. 64 del 1986.
In questa materia la Regione ha solo una funzione politica di programmazione e di proposta mentre quella di deliberazione del piano e di attuazione spetta ad altri enti così che detto Ente non delega nè esercita alcuna funzione propria attraverso gli enti locali, i quali, invece, ripetono la loro legittimazione dalla legge che prevede determinati soggetti tenuti all'attuazione dei singoli interventi.
Questi soggetti, anche se sono indicati dalla Regione ed investititi dal Ministero per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno e dal Cipe nella formulazione del piano annuale, esercitano in prima persona una loro specifica funzione riservata dall'art. 1, commi 6^, 7^ e 8^, della legge n^. 64 del 1986 ai soggetti attuatori.
Doveva infine rigettarsi anche la domanda subordinata di pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c, proposta nei confronti della Regione Basilicata pretermessa dal primo giudice. Le ragioni del diniego dovevano individuarsi nel carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento che esige il rigetto per carenza del titolo posto a base della azione contrattuale nonché nella mancanza dell'arricchimento della Regione che doveva escludersi poiché detto ente aveva esaminato il progetto e lo aveva ritenuto non aderente agli scopi prefissati e proposto interventi diversi: così espressamente disconoscendo l'utilità della prestazione professionale nella specie esclusa anche sotto il profilo dell'aver utilizzato il progetto per ottenere il finanziamento dell'opera progettata atteso che il finanziamento venne assentito in favore della UN Montana e non della Regione.
Per la cassazione di detta pronunzia ricorre, sulla base di tre motivi di doglianza successivamente illustrati con memoria, il OR;
resiste con controricorso la Regione Basilicata;
non espleta attività difensiva l'altra intimata, la UN Montana Medio Sinni - Pollino - Raparo.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, in relazione al n^. 3 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1359, 1374 e 1419 c.c. La corte di merito - sostiene il SS - avendo riconosciuto il carattere di condizione sospensiva alla clausola del contratto stipulato con la UN Montana, che subordinava il credito del compenso al finanziamento dell'opera progettata, avrebbe dovuto ritenere questa condizione comunque avverata poiché, come la stessa corte aveva ammesso, detto finanziamento vi era stato ed era stato concesso direttamente dal CIPE alla UN: ciò anche sotto il profilo del suo giuridico avveramento poiché avendo dato la UN assenso alla proposta di variazione come si legge dal verbale del 10 aprile 1992, invece di opporsi a tutela delle ragioni proprie e dell'odierno ricorrente, aveva concorso perché la condizione non si avverasse: ciò del resto rispondeva ai suoi interessi perché la condizione non era sospensiva dell'efficacia dell'intero contratto ma del solo credito del compenso. Ove invece la clausola dovesse interpretarsi nel senso che l'odierno professionista avrebbe conseguito il compenso all'atto della materiale erogazione del finanziamento dalla Regione alla UN Montana vi verserebbe nell'ipotesi del termine che non eliminava la responsabilità concorrente di entrambe. Nè si è avveduta la corte di merito che una simile condizione non è compatibile con i contratti a prestazione corrispettive poiché penalizza uno solo dei contraenti.
Con il secondo motivo, in relazione al n^. 3 dell'art. 360 c.p.c., il SS denunzia la falsa applicazione del III comma dell'art. 118 della Costituzione nonché dell'art. 1 della legge 1 marzo 1986 n^. 64.
La corte territoriale ha negato che la Regione Basilicata fosse tenuta alla prestazione contrattuale di pagamento del compenso professionale per essere insorto il vincolo negoziale fra l'odierno ricorrente e la UN Montana escludendo in proposito l'operatività dell'istituto della delega di poteri o di avvalimento poiché l'art. 1 della legge n^. 64 del 1986 riconosce agli enti attuatori il finanziamento del progetto mentre nega alla Regioni qualsiasi potere in ordine all'esecuzione ed alla realizzazione dell'opera.
Non si è avveduto il giudice di merito che, al contrario, la disciplina indicata assegna una funzione prioritaria e decisoria alle Regioni nella specie esercitato dalla Regione Basilicata poiché la UN Montana per l'utilizzo del finanziamento del CEPE chiese a detta Regione l'emissione del decreto di erogazione che la medesima negò adducendo come motivo l'opportunità di finanziare altre opere non previste nel programma regionale ed adducendo la circostanza, non veritiera, che il progetto redatto dall'odierno ricorrente non rispondeva alla originaria sua proposta originaria di collegare i tre comuni di Caldera, AN e Carbone con P.I.P. comprensoriale prevedendo il progetto il collegamento con il solo comune di AN. Non ha considerato il giudice del merito che nel comportamento della Regione Basilicata e della UN Montana doveva individuarsi l'accettazione espressa della prestazione professionale così che la Regione pur avendo il potere di cambiare il progetto aveva l'obbligo di pagarne il corrispettivo.
La Regione Basilicata aveva iniziato un procedimento e, di autorità, ne aveva impedito l'attuazione con l'assenso e la collaborazione dell'ente attuatore, la UN Montana, e con questa, in quanto gli atti da questa posti in essere sono direttamente ad essa riferibili, aveva la legittimazione passiva in ordine all'azione contrattuale di pagamento del corrispettivo dell'opera professionale.
Queste censure sono inidonee alla cassazione della sentenza impugnata.
Invero, il criterio distintivo, tra "termine" (art. 1183 c.c.) e "condizione" 1153 c.c.) va ravvisato nella certezza e nell'incertezza del verificarsi di un evento futuro che, in tema di obbligazioni "ex contractu" (che nella specie rilevano), le parti hanno previsto per l'assunzione di un obbligo o per l'adempimento di una prestazione. Ricorre l'ipotesi del "termine" quando detto evento futuro sia certo, anche se privo di una precisa collocazione cronologica, purché risulti connesso ad un fatto che si verificherà certamente e, come tale, può riguardare sia l'efficacia iniziale che quella finale di un negozio giuridico o in particolare di un obbligazione o di un credito di una parte.
Nell'ipotesi della condizione, invece, si versa nell'incertezza dell'evento futuro dal cui verificarsi dipende il sorgere (condizione sospensiva) o il permanere condizione risolutiva) dell'efficacia di un contratto o di un'obbligazione ad esso inerente.
L'accertamento della previsione in un atto negoziale di un termine o di una condizione attiene all'interpretazione del suo contenuto ed implica un'indagine "di fatto" riservata al potere istituzionale del giudice del merito;
pertanto censurabile in sede di legittimità per le ipotesi in cui detto giudice si sia discostato dal criterio giuridico di riferimento o di motivazione inadeguata, tale da non consentire di ripercorre l'"iter" logico seguito nell'attribuire l'efficacia di una stipulazione o l'adempimento di una obbligazione all'una o all'altra fattispecie.
Nel caso che occupa la corte il giudice del merito non si è affatto discostato dall'esposto criterio discretivo e ne ha fatto corretta applicazione rendendone compiuta ragione rilevando in proposito che l'insorgenza del credito del compenso del professionista per la eseguita progettazione era nella previsione delle parti connessa all'evento futuro ed incerto del finanziamento statale dell'opera cui si riferiva la progettazione medesima. Non si avvede il ricorrente che la validità di detta clausola negoziale non potrebbe essere esclusa sotto il profilo della sua configurabilità di condizione meramente potestativa, come tale nulla, la quale deve escludersi nelle ipotesi in cui, come nella specie, l'insorgenza del credito del compenso del professionista incaricato della progettazione di un'opera sia condizionato all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Esaustiva è in proposito la contraria considerazione che, se è vero che il verificarsi di quell'evento futuro ed incerto dipende dalla volontà o dalla attività di una sola delle parti, nondimeno l'accadimento non è indifferente per la parte medesima, alla stegua di un "si voluero", non potendosi porre in dubbio la piena funzionalità della pattuizione ad uno specifico interesse dedotto come tale nel contratto e, pertanto, oggetto del medesimo (in proposito vedasi anche la pronunzia di questa corte n^. 9587/2000). La corte territoriale non avrebbe potuto ritenere come verificata, ai sensi dell'art. 1359 c.c., quella condizione avuto riguardo all'interesse della parte condizionatamente tenuta alla prestazione all'avveramento della condizione medesima dalla quale dipendeva l'insorgenza del credito del professionista ma era altresì connessa alla realizzazione stessa, coerente ai suoi fini istituzionali, dell'opera pubblica cui era finalizzata la stipulazione del contratto d'opera.
Nè detta condizione avrebbe potuto ritenersi effettivamente avverata poiché, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, il giudice del merito, all'esito di un incensurabile, perché adeguatamente motivato, accertamento di fatto, ha osservato che il Cipe "assenti" alla richiesta di finanziamento in favore della UN Montana, ente attuatore, con delibera del 21 dicembre 1989 poi revocata con quella 25 maggio 1995: così che quel finanziamento non venne erogato per la realizzazione dell'opera cui si riferiva il progetto.
Accertata la validità della pattuizione e la (definitiva) non insorgenza del credito del compenso professionale, per essere stato revocato il disposto, ma non erogato, finanziamento statale, si rivela inutile l'accertamento di una situazione condebitoria, inadempiuta, della Regione Basilicata.
Con il terzo motivo, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 2041 c.c.
nonché il vizio di motivazione sul punto decisivo della controversia, di diniego della domanda riconvenzionale di indebito arricchimento proposta nei confronti della Regione Basilicata. La corte di merito - sostiene il OR - ha rigettato la pretesa sotto il duplice profilo del carattere sussidiario della azione di indebito arricchimento e della mancanza di questo ultimo per essere stato il finanziamento destinato alla UN Montana e per non aver la Regione riconosciuto neppure implicitamente l'utilità del progetto.
Non si è avveduto quel giudice che la domanda riconvenzionale era stata avanzata, nel rispetto del principio dell'economia processuale, in linea subordinata a quella contrattuale e basata sui medesimi fatti così che non avrebbe potuto ritenere preclusa la proponibilità di quella azione l'accertata esistenza del rapporto di opera professionale con la UN Montana nei confronti della prestazione di opera professionale con la Comuità Montana nei confronti della quale era stata esperita, con esito negativo, l'azione contrattuale.
"Assolutamente errata" è la motivazione fornita dalla corte di merito al secondo profilo del diniego della domanda ex art. 2041 c.c. secondo la quale la Regione Basilicata non si sarebbe arricchita, in quanto il finanziamento era stato concesso alla UN Montana mentre la Regione non aveva riconosciuto l'utilità dell'opera dell'odierno ricorrente.
Dalle risultanze processuali al contrario era emerso che la Regione con la fattiva collaborazione della UN Montana aveva richiesto la prestazione professionale, l'aveva acquisita e l'aveva utilizzata per ottenere il finanziamento statale ed ottenutolo lo aveva, con l'assenso della UN Montana, destinato alla realizzazione di altre opere.
Questo motivo non può essere accolto.
La corte di merito, in punto di diniego dell'azione di indebito arricchimento esercitata dal professionista nei confronti della Regione Basilicata, ha esposto due autonome "rationes decidendi":
ciascuna logicamente idonea a sorreggere la pronunzia. La prima concerne l'improponibilità dell'azione medesima in coerenza al suo carattere sussidiario ad altra tipica in concreto non sorretta dal titolo.
La seconda "ratio" attiene alla mancanza del requisito dell'"utilità" che, nell'azione ex art. 2041 c.c. proposta, come nella specie, nei confronti della pubblica amministrazione, sostituisce quello dell'arricchimento richiesto nei rapporti fra privati.
Entrambe le argomentazioni sono oggetto di doglianze nel motivo in esame così che la cassazione, sulla questione controversa, della sentenza in esame postula necessariamente la fondatezza di entrambe le censure.
Delle due è certamente inaccoglibile la seconda.
In tema di prestazioni professionali l'azione di arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione postula il fatto materiale della eseguita prestazione commessa dall'ente pubblico nonché il riconoscimento da parte dello stesso della sua "utilità";
riconoscimento che può avvenire con un atto formale oppure, in modo implicito, con la consapevole utilizzazione, coerente alla sua peculiare entità, della prestazione medesima da parte degli organi rappresentativi dell'ente.
Nella specie, il giudice del merito, con incensurabile, perché adeguatamente motivato, accertamento di fatto ha ritenuto insussistente il requisito dell'"utilitas", poiché la pubblica amministrazione, nell'esercizio del suo esclusivo potere discrezionale, aveva formalmente considerata inutile la progettazione viaria di collegamento con il P.I.P la cui localizzazione non era ancora avvenuta: in questa considerazione quel giudice ha anche escluso una possibile utilizzazione della prestazione professionale coerente alla sua essenza di progetto.
Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente a pagare alla resistente le spese del giudizio di legittimità.
Queste sono liquidate come nel dispositivo.
p. q. m.
la Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla resistente le spese del giudizio di legittimità che liquida in L. 226.200, oltre L.
4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001