Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2001, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
0 11 3 8 /0 1 O I Z A A I R R T UBBI S A I T G E U D OPOL ITAL ANO R B I R A SUPREMA DI CASSAZIONE T D Oggetto E T A CONDONO N I SEZIONE TRIBUTARIA E R S PENDENZA E T CONTROVERSIAL dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A M R.G.N. 4355/98 Dott. Michele CANTILLO - Presidente Dott. Enrico ALTIERI - Rel. Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Cron. 2373 Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Rep. Ud.20/09/00 Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente SENTENZA لمنا sul ricorso proposto da: in persona del legale IMP RI RO & C SNC, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliata rappresentante pro tempore, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato dal Sig. IL SOLE 24 ORE AN ENRICO, che la difende unitamente per dizi GEN. 20013900L. all'avvocato PAPONE CORRADO, giusta procura in calce;
IL CANCELLIERE - ricorrente nonchè
contro
IA 1 0 MINISTERO DELLE FINANZE, 1 UFF DISTRETTUALE II DD;
intimato CB220970 avverso la sentenza n. 156/96 della Commissione 2000 tributaria regionale di GENOVA, depositata il 28/01/97; 1426 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udienza del 20/09/00 dal Consigliere Dott. Enrico UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ALTIERI;
dal Sig. FF 3000 per diritti L. l'Avvocato dello Stato udito per il ricorrente, il 1 FEB. 2001 AN (con delega), che ha chiesto l'accoglimento IL CANCELLIERE del ricorso;
IA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo. $ 1. Svolgimento del processo La Impresa IC AR & C. s.n.c. ( da qui di Las seguito, la AR ) impugnava dinanzi alla commissione tributaria di primo grado di Genova l'avviso di accer- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE tamento ai fini i.lo.r. per il 1974 • UFFICIO COPIE La decisione della commissione ( 28 luglio 1972 ), Richiesta copia studio dinanzi dal Sig. ROMANELY favorevole alla ricorrente, veniva impugnata 3000 per diritti ✓ alla commissione tributaria regionale della Liguria 13 FEB. 2001. il IL CANCELLIERE dall'ufficio, il quale chiedeva che venisse dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, in quanto pre- sentato oltre il termine di cui all'art.16 del d.P.R. LIRE 1000 IA n.636/72. La commissione regionale, con sentenza 9 dicembre - 28 gennaio 1997, pronunciava in conformità a ta- 1996 le richiesta, non esaminando l'istanza di definizione della lite ai sensi della legge n.656/94. AU2 5694 2 Avverso tale sentenza la AR ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due mezzi d'annullamento. L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attivi- tà difensiva. $ 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo la ricorrente denuncia vio- lazione e falsa applicazione dell'art.2 quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 656, convertito con modifica- zioni nella legge 30 novembe 1994, n.656; omessa, in- Сла sufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, n.5, cod.proc.civ. Lamenta che sia stata esclusa la pendenza della li- e quindi erroneamente non definita la stessa, ai te, sensi del citato art.2 quinquies . Deduce che la stessa Amministrazione finanziaria, con la circolare 198/E II 3 1500/94 della Dire- zione Centrale Affari Giuridici e del Contenzioso Tri- butario, ha riconosciuto che la detta disposizione rie- cheggia, pur con alcune modifiche, l'art.3 quater del quale stabilisce d.l. 23 gennaio 1993, n.16, il che « si devono considerare pendenti le liti fi- scali per le quali sussista una causa di improcedibili- tà e non sia stata notificata ordinanza di estinzione ovvero, se notificata, pende ricorso, o il termine per 3 proporre ricorso avverso tale ordinanza». Pertanto la pendenza come è stato affermato da questa Corte nella sentenza del 1° febbraio 1996, n.873, riguarderebbe tutti i procedimenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, indipendentemente dall'ammissibilità della loro instaurazione. La pendenza dovrebbe escludersi soltanto nel caso di ricorso inesistente, perchè non sottoscritto o man- cante dei requisiti minimi previsti per qualsiasi ri- Cas corso giurisdizionale.
2.2. Col secondo motivo la ricorrente, subordinata- mente al mancato accoglimento del primo mezzo, denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 49 e se- guenti d.l.vo n.546 /92 e delle norme processuali ivi richiamate, anche in relazione all'art.16 del d. P.R. n. 636/72; nonchè 444 e seguenti, 651 cod. proc.pen. Lamenta che la tardività del ricorso introduttivo sia stata ritenuta sulla base di atti sentenza penale emessa i sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.) non conte- nenti alcun accertamento in proposito e che, comunque, la sentenza impugnata non conterrebbe alcuna motivazio- ne circa tale accertamento. S 3. Motivi della decisione 3.1. Il primo motivo merita accoglimen- to. Erroneamente, infatti, la commissione regionale ha ritenuto che non esistesse la pendenza della lite. Se- condo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze 16 marzo 1996, n.2227; 27 agosto 1996, n.7864; 12 maggio 2000, n.6066 ), la controversia tributaria suscettibile della definizione automatica per condono si considera pendente anche quando sussista una causa di inammissi- bilità, improponibilità o improseguibilità del proces- SO, non dichiarata con pronuncia non più impugnabile, atteso che, per l'applicabilità delle norme sul condo- hom no, non è richiesta la pendenza della lite sul rapporto sostanziale. Tale principio, affermato in relazione al condono previsto dalla legge n.516/82, deve considerar- si valido anche per quanto riguarda la definizione au- tomatica prevista dalla legge n.656/94. Nella specie , a quanto è dato ricavare dalla sen- tenza impugnata, non ricorre inesistenza del ricorso, quale si verificherebbe, ad esempio, nel caso di una sua mancata sottoscrizione, nè ha alcun rilievo il ri- ferimento, del tutto generico, ad un artifizio, che sa- rebbe stato posto in essere al fine di far apparire tempestivo il ricorso contro l'accertamento.
3.2. L'accoglimento del motivo comporta l'assorbimento del secondo e la cassazione della sen- tenza, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria, la quale dovrà, 5 pertanto, esaminare l'istanza di definizione della lite e decidere anche sulle spese del presente giudizio: di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo;
cassa e rinvia ad altra Sezione della Commis- sione Tributaria Regionale della Liguria, anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 20 settembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Foreverico Altieri Michele Cart CORTE E N O I Z IL CANCELLIERE C1 R Arnaldo Casano A пись C L D DEPOSITATO IN IA E 26 GEN. 2001Oggi 6 A N 8 I 5 O 9 L CANCELLIERE C1 I R 1 . Z / Arnaldo Casano N A 4 чтоль A / - T R 6 U 2 B T S . . B I I R L . L G P R . E A T D R . B L E A A D T A D I I 1 S E R 3 N T 1 E E S N . T E I N A S A E M