Sentenza 19 maggio 2015
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione, la violazione del diritto del titolare di un diritto personale di godimento a partecipare al giudizio per l'applicazione di misure patrimoniali sul bene, previsto dall'art. 23, comma quarto, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non determina una invalidità della confisca eventualmente disposta, ma legittima il medesimo soggetto a proporre incidente di esecuzione per far valere le stesse ragioni che avrebbe potuto prospettare prima dell'adozione del provvedimento di ablazione.
Commentario • 1
- 1. Le misure di prevenzione patrimonialiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 marzo 2021
Prefazione – Soggetti destinatari – Titolarità della proposta – Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto – Indagini patrimoniali – Sequestro – Esecuzione del sequestro – Esecuzione del sequestro – Provvedimenti d'urgenza – Procedimento applicativo (parziale rinvio) – Confisca (parziale rinvio) – Sequestro e confisca per equivalente – Intestazione fittizia – Le impugnazioni – Revocazione della confisca – Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale – Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali – Cauzione. Garanzie reali – Confisca della cauzione – L'amministrazione giudiziaria dei beni personali – L'amministrazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/05/2015, n. 37657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37657 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2015 |
Testo completo
37 65 7/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. GIOVANNI CONTI N. 857 - Consigliere - Dott. DOMENICO CARCANO REGISTRO GENERALE Dott. PIERLUIGI DI STEFANO N. 994/2015- Consigliere - - Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO i Rel. Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - ha pronunciato la seguente SENTENZA sut ricorse proposto da: IC IO N. IL 19/09/1950 IC EO N. IL 28/09/1945 IC RN N. IL 20/11/1947 IC GI N. IL 01/02/1952 avverso l'ordinanza n. 8/2014 TRIBUNALE di ROMA, del 20/10/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. речl'inammissibilità- : Udit i difensor Avv.; Q Ritenuto in fatto e diritto 1. I ricorrenti, quali eredi di ON GI, interpongono ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione ex art. 667 cod. proc.pen. ( così riqualificato l'originario ricorso da questa Corte sentenza nr 4759/14) dagli stessi proposta avverso la reiezione con dell'incidente di esecuzione promosso dal loro dante causa;
incidente di esecuzione diretto ad ottenere la revoca della confisca di prevenzione disposta, con riferimento al bene immobile meglio indicato in ricorso, nel procedimento di prevenzione promosso a carico di ET Rolando.
2. L'incidente di esecuzione originariamente promosso trovava fondamento nel mancato coinvolgimento del ON nel giudizio di prevenzione;
ciò malgrado lo stesso avesse acquistato per usucapione il bene in questione e fosse in ogni caso titolare di un diritto personale di godimento che lo legittimava a prendere parte al procedimento giusta l'art. 2 ter legge 575/65 ed a contraddire sulla legittimità della confisca. Nel corso del procedimento il ricorrente decedeva e ad esso subentravano gli eredi.
3. La reiezione sia dell'incidente di esecuzione che della successiva opposizione proposta hanno trovato pregiudiziale fondamento nella mancata dimostrazione da parte dei ricorrenti della sussistenza del titolo opponibile utile a legittimare la partecipazione del ON GI al giudizio di prevenzione. In ogni caso, la relativa posizione soggettiva ed a caduta la legittimazione processuale poi rivendicata dagli eredi del ON erano da ritenersi venute meno sia per la intervenuta confisca, destinata ad estinguere il comodato rivendicato dal ON, sia per la morte del ON stesso, giusta l'art. 1811 cc.
4. Nel ricorso si rivendica sotto il versante della violazione di legge l'opponibilità del diritto vantato dal ON e poi dai suoi eredi a prendere parte al giudizio di prevenzione;
ancora l'inconferenza dei riferimenti contenuti nella decisione impugnata al giudizio amministrativo di opposizione al rilascio del cespite confiscato, azionato dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e destinazione dei beni Sequestrati e Confiscati;
la illogicità delle affermazioni in forza alle quali la formale intestataria del cespite confiscato, comodante rispetto al ON, non + era in grado procedere al pagamento delle quote del mutuo acceso per l'acquisto dello stesso, elemento logico indicato a sostegno della confisca sul presupposto della fittizietà della relativa intestazione. rr 5. Con note depositate il 4 maggio 2015 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nell'interesse dell' Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e destinazione dei beni Sequestrati e Confiscati ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Identica richiesta è stata veicolata dalla Procura Generale con la requisitoria scritta in atti.
6. Il ricorso è inammissibile non avendo la difesa dei ricorrenti superato le diverse questioni pregiudiziali puntualmente segnalate dal Tribunale con la decisione impugnata;
questioni che finiscono peraltro per assorbire ogni ulteriore tema di doglianza prospettato innanzi a questa Corte.
7. Giova da subito precisare che in questa sede la difesa non ha inteso ribadire la tesi della proprietà del bene in capo al dante causa dei ricorrenti siccome acquistata per usucapione. Assunto, quest'ultimo, comunque solo verbalmente prospettato e peraltro in insanabile contraddizione con l'ulteriore affermazione, questa si ribadita con il ricorso di legittimità, in forza alla quale il possesso del cespite in questione trovava titolo in un rapporto di comodato gratuito.
8. Venendo a tale ultima asserzione si può convenire con la difesa del ricorrente laddove afferma che il titolare di un diritto personale di godimento deve essere coinvolto nel procedimento di prevenzione per fare valere direttamente in occasione del giudizio sulla confisca i profili di opponibilità del proprio diritto rispetto alla pretesa ablativa. Lo prevede oggi il codice antimafia all'art. 23 comma IV con disposizione che a sua volta ribadisce il tenore di quella vigente all'epoca del giudizio di prevenzione che occupa ( l'art. 2 ter legge 575/65 ). Il mancato coinvolgimento di tali soggetti, tuttavia, ora come allora non determina un vizio inficiante la confisca;
legittima, piuttosto, i detti contraddittori, divenuto definitivo il provvedimento ablativo, all'incidente di esecuzione nel corso del quale si potranno fare valere le medesime questioni che un anticipato e corretto svolgersi del contraddittorio avrebbe visto risolte direttamente all'interno del procedimento di prevenzione.
9. Tanto tuttavia presuppone la dimostrazione e la persistenza nel tempo del diritto personale di godimento. E sul punto la pretesa dei ricorrenti ed a caduta l'odierno ricorso si mostrano gravemente deficitari.
9.1. Non è mai stato allegato, infatti, un titolo negoziale opponibile alla procedura perché formato con data certa anteriore alla trascrizione del ' sequestro, destinato a riempire di contenuti la affermazione relativa alla reclamata sussistenza del comodato, rivendicata solo verbalmente. gr In mancanza, il possesso del cespite da parte del ON doveva ritenersi sine titulo. E tale situazione di fatto non solo giustificava ogni possibile iniziativa, da parte degli organi procedenti, volta ad ottenere l'immediata disponibilità del bene ancor prima della definitività della confisca;
piuttosto, per quel che qui immediatamente interessa, deprivava il ON di ogni possibile interlocuzione processuale con gli organi procedenti nel giudizio di prevenzione finalizzato alla confisca.
9.2. Di più ed ancora più radicalmente. Se non si intende addivenire alla tesi della estinzione del comodato, ove riscontrato siccome sussistente e opponibile, al momento della confisca (valutazione, questa, che oggi trova soluzione esplicita nel comma IV dell'art. 52 del Codice antimafia e che finisce per rendere superflua la stessa partecipazione al giudizio di prevenzione del comodatario se ritenuto portatore di pretese correlate a posizioni soggettive comunque non opponibili alla data di definitività della ablazione quali quelle nel caso prospettate in sede di incidente di esecuzione), va comunque rimarcato che l'azione del dante causa dei ricorrenti venne preceduta dalla richiesta di restituzione dell'immobile in esito alla definitività della confisca tanto imponeva la perdita di interesse degli eredi del ON alla data del decesso di quest'ultimo rispetto alla prosecuzione del relativo giudizio considerando all'uopo il disposto di cui all'art. 1811 cc, dando in tal modo corpo ad altro motivo di inammissibilità della pretesa ed oggi del ricorso. 10. Le considerazioni che precedono, per la pregiudizialità che le connota, assorbono e rendono superflua la disamina delle ulteriori doglianze esposte con il ricorso. Alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende liquidata in via equitativa come da dispositivo.
PQM
Er Dichiara inammissibile ricorsé e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 maggio 2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Giovanni Conti Blat the Slnk DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 SET 2015 A M ERDICIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P U E E Piera Esposito T R H O N O C