Sentenza 7 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2002, n. 11909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11909 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Presidente₤1 9 09/02 SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1621/00 Dott. Angelo 4554/00 Consigliere Dott. Ugo 29518 Cron. Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN 3158 Rep. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud. 23/05/02 Consigliere Dott. Ennio MALZONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: per diritti € 1,55 07 AGO 2002 DE TI COSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA il IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VIA ANTONIO BENNICELLI 27, presso lo studio UFFICIO COPIE dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che lo difende, giusta Richiesta copia studio dal Sig.DNN delega in atti;
5507 AGO 2002per
- ricorrente -
il IL CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MINISTERO DELLE FINANZE, CORPO GUARDIA FINANZA;
Richiesta copia studio F1 - dal Sig. intimati 155 07 AGO 2002per diritti € e sul 2° ricorso n° 04554/00 proposto da: IL CANCELLIERE AMINISTRAZIONE FINANZE,DELLE in persona del Ministro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE p.t., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI 2002 Richiesta copia studio dal Sig. GE 1239 PORTOGHESI 12, presso gli uffici dall' AVVOCATURA per diritti € .55 07 AGO 2002 IL CANCELLIERE 1 GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
ricorrente incidentale nonchè
contro
DE TI COSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale - I avverso la sentenza n. 2864/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione prtima civile emessa il 29/9/1999, depositata il 11/10/99; RG. 1187/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato CEVOLOTTO GIULIO;
udito l'Avvocato LINDA CLAUDIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atti notificati il 4.10.1988, il 28.10.1988 ed 23.5.1991, CO De IS, funzionario il delle finanze, conveniva davantidell'Amministrazione al Tribunale di Roma il Ministero delle finanze ed il 2 Corpo della Guardia di finanza per sentirli condannare al risarcimento dei danni. A sostegno della domanda esponeva che, a seguito di un rapporto riservato redatto dalla Guardia di finanza di Rieti, nel quale si affermava che egli svolgeva at- tività privata di consulenza fiscale presso lo studio professionale del figlio CO, era stato disposto il suo trasferimento dall'Ufficio distrettuale delle impo- I ste dirette di Rieti al corrispondente Ufficio di Roma;
che, in sede disciplinare, gli era stata inflitta la sanzione della censura;
che entrambi i provvedimenti erano stati annullati dal giudice amministrativo;
che in sede penale era stato assolto per insussistenza del fatto dall'imputazione di abusivo esercizio della pro- l'illecito comportamento fessione;
che dell'Amministrazione aveva inciso negativamente sulla sua salute psichica ed era stato fonte di danno anche non patrimoniale. Il Ministero delle finanze si costituiva e resiste- va. Il tribunale, con sentenza del 24.11.1995, rigetta- va la domanda sul rilievo che la posizione del De Dona- tis, quale dipendente pubblico, in relazione al proce- dimento di trasferimento d'ufficio aveva natura di in- teresse legittimo, come tale non suscettiva di tutela 3 provvedi- risarcitoria, nonostante l'annullamento de l mento. Proponeva appello il De IS, lamentando che il tribunale non aveva esaminato compiutamente la domanda risarcitoria, proposta anche sotto il profilo dell'illecito penale compiuto dall'ufficiale della Guardia di finanza, il quale aveva falsamente riferito che egli aveva svolto attività professionale privata. d'appello di Roma, La Corte con sentenza dell' 11.12.1999, rigettava l'appello. Considerava la corte che la domanda di risarcimento danni era stata жи proposta sotto un duplice profilo, e cioè sia in rela- zione all'illegittimità del trasferimento d'ufficio ac- certata dal giudice amministrativo, sia in relazione al reato di falso ideologico che sarebbe stato compiuto dal Comandante del Nucleo di polizia tributaria di Rie- ti con il rapporto avente ad oggetto l'esercizio dell'attività professionale privata di consulenza fi- scale da parte del De IS in unione al figlio;
che il tribunale aveva limitato il suo esame alla pretesa risarcitoria connessa all'illegittimo trasferimento, rigettandola, con statuizione sul punto non appellata;
che anche la pretesa di risarcimento del danno derivan- te da reato era infondata, non sussistendo elementi per affermare che il Comandante del Nucleo di polizia tributaria di Rieti aveva commesso un falso ideologico distorcendo le informazioni raccolte. Avverso la sentenza il De IS ha proposto ri- corso per cassazione, affidato a due motivi. L'Amministrazione delle finanze ha resistito con controricorso, ed ha proposto ricorso incidentale con- dizionato, affidato ad unico mezzo, al quale ha resi- stito, con controricorso, il De IS. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi, proposti contro la medesima sen- tenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Ricorso n.1621/00 2. Con il primo motivo, assume il ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe viziata per omessa, in- sufficiente о contraddittoria motivazione, in riferi- mento all'art. 360, n. 5, c.p.c., circa il punto deci- sivo della controversia, concernente la configurabilità del reato di falso ideologico. Sostiene che la mancata corrispondenza tra il con- tenuto delle informazioni sommarie, concernenti l'esercizio dell'attività professionale privata del di- pendente, e quello delle prove testimoniali, che detto esercizio non confermano, dimostrerebbe la falsità 5 ideologica del rapporto, preordinata a rendere una realtà distorta, nociva per il ricorrente 3. Il motivo è infondato. La corte d'appello, nell'esaminare la domanda di asseritamente derivante darisarcimento del danno reato (profilo sul quale il tribunale non si era pro- nunciato) l'ha ritenuta infondata, avendo considerato che non sussistevano elementi per affermare che il Co- mandante del Nucleo di polizia tributaria di Rieti ave- va commesso un falso ideologico distorcendo le informa- zioni raccolte. Ha invero ritenuto la corte territoriale che la de- liberata alterazione della realtà non emergeva né dal contenuto del rapporto del 30.4.1987, nel quale l'ufficiale si era limitato a dare conto dell' evolu- zione dell'inchiesta successiva al primo rapporto ri- servato del 29.8.1985, riferendo che in sede di som- marie informazioni, assunte oralmente, alcune persone avevano affermato che il De IS avrebbe svolto at- tività professionale privata nello studio del figlio, e che le stesse persone avevano tuttavia smentito quanto dichiarato nelle vie brevi in occasione della successi- va verbalizzazione dell'inchiesta, né dalle testimo- nianze assunte in primo grado, coerenti con lo sviluppo della vicenda menzionato nel rapporto. 6 Le valutazioni compiute dal giudice di appello sul contenuto dei documenti acquisiti e sulle prove testi- moniali raccolte costituiscono apprezzamenti di fatto che, in quanto sorretti da congrua motivazione, si sottraggono al sindacato di questa S.C.
4. Con il secondo motivo, denunciando violazione falsa applicazione dell'art. 2043 C.C., assume il ri- corrente che la corte d'appello, negando il risarci- mento dei danni determinati dall'illegittimo trasferi- mento sul rilievo che la posizione giuridica del pub- blico dipendente è di interesse legittimo non suscetti- va di tutela risarcitoria, sarebbe incorsa in errore, poiché, secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (sent. n. 500/99), anche la lesione dell'interesse legittimo è risarcibile.
5. Il motivo è inammissibile. conseguenti La domanda di risarcimento dei danni stata rigettata dal all'illegittimo trasferimento tribunale, sul rilievo che la posizione del De IS, quale dipendente pubblico, in relazione al procedimento di trasferimento d'ufficio aveva natura di interesse legittimo, come tale non suscettiva di tutela risarci- toria, nonostante l'annullamento del provvedimento. Sul punto, come rilevato dalla corte d'appello, non è stata proposta impugnazione, atteso che l'appellante 7 si era limitato a denunciare 1'omesso esame dell'ulteriore profilo della pretesa risarcitoria, con- cernente il pregiudizio conseguente al reato di falso ideologico che sarebbe stato compiuto dal Comandante del Nucleo di polizia tributaria di Rieti. Consegue che, essendosi formato sulla questione il giudicato interno, ne è ormai precluso l'ulteriore esa- me.
6. In conclusione, il ricorso principale va riget- tato. Ricorso n. 4554/00 7. Il ricorso incidentale condizionato va dichiara- to assorbito. 129,11 8. Sussistono giusti motivi per compensare tra le 20,66 parti le spese del giudizio di cassazione. 149,77
P.Q.M.
1065 6,00 La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso 155777 principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato%; compensa le spese. Così deciso in Roma il 23.5.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleri 0.7 AGO, 2002 E SUPR T R O oggi, C IL DIRETTORE DI CANCE toaceru 8