Sentenza 11 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/06/2001, n. 7842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7842 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
A N IA L ITA E N A 6 IC O I 8 le 62137 BL Z 8 1 A / B A 4 U R I / T P 6 R S 2 I . A G .R . T E N .P R U - D B B I A L E R D . L D T L IN NOME DEL POPOL TALIATIO E I A on 2/0 1 S T N . ORTF78 N B E A E S A I S I T R E A ZI NE ICAS 1 E 3 Oggetto T taria 1 A . N Dott. Giovanni OLLA Presidente M - Dott. Massimo ODDO Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere R.G.N. 19663/98 Consigliere Cron. 18084 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI - Ud 22/03/01CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 62137 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO12, PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RO LF;
- intimato avverso la sentenza n. 291/97 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 25/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Aldo2001 572 CECCHERINI;
-1- udito il P.M. Generale Dott. accoglimento del in persona del Sostituto Procuratore Vincenzo NARDI che ha concluso per l' ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Campobasso, con decisione 24 febbraio 1989, accolse il ricorso proposto da AL RB contro la cartella esattoriale notificatagli il 3 febbraio 1987 per iscrizione provvisoria di un terzo delle maggiori imposte accertate, con i relativi interes- si su RP ed LO a seguito di avviso di rettifi- ca relativamente agli anni 1975 e 1976. Nel giudizio di appello, promosso dall'Ammini- strazione, la Commissione tributaria regionale di Campobasso, con sentenza depositata il 25 novembre 1997, ha respinto il gravame, osservando che la cartella era stata notificata oltre il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pre- sentazione della dichiarazione, e che trattandosi di termine perentorio posto a pena di decadenza, dava luogo a nullità non sanabile rilevabile d'uf- ficio anche in grado di appello. Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso Il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- to, con un unico motivo, notificandolo il 5 novem- bre 1998. 2 3 7 .5 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il Ministero, premesso che nella specie si trattava di iscrizione a ruolo provvisoria di un terzo delle maggiori im- poste accertate, con i relativi interessi, denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (principio di corrispondenza del chiesto e 36 bis d. P. R. n.pronunciato), e dell'art. 600/1973, dell'art. 28 1. n. 449 del 1997 e dell'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973. Si deduce che l'unica questione fiscale sollevata dal contribuen- te era quella dell'iscrizione a ruolo degli inte- ressi, per la quale si assumeva la violazione del d. P.R. n. 602 del 1973, mentre l'Ufficio sosteneva correttezza del suo operato in coerenza con la quanto disposto dalla risoluzione ministeriale n. 15/2524 del 5 aprile 1982. La Commissione regionale aveva invece deciso su questioni mai sollevate in giudizio. In secondo luogo la decisione era basata sulla supposta perentorietà del termine di cui all'art. 36 bis, assunto erroneo perché contraddet- to dall'interpretazione autentica dell'art. 28 1. n. 449 del 1997. In terzo luogo la decisione era comunque erra- ta, perché Miscrizione a ruolo delle maggiori im- done rel. est и Il cons rel. est. dr. Aldo Ceccherini poste liquidate in base alle dichiarazioni presen- tate dai contribuenti devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'Intendenza di finan- za, a pena di decadenza, nel termine quinquennale previsto dall'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, termine rispettato nella fattispecie. Il motivo di ricorso è fondato con riguardo al- la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. Trattan- dosi di denunciato error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, e deve deci- dere sulla base dell'esame diretto degli atti del processo. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto di poter respingere l'appello dell'Uffi- cio, rilevando l'illegittimità della cartella esat- toriale sotto un profilo diverso da quello denun- ciato dal contribuente con il ricorso introduttivo, e ciò per il fatto che si trattava di una decadenza dell'amministrazione, rilevabile d'ufficio. La premessa sulla quale si basa la decisione non è condivisibile. Anche a voler trascurare il fatto che le decadenze derivanti dal decorso di un termine (non processuale) perentorio, se non poste a tutela di interessi generali (come è di regola nel caso in cui siano a favore dell'amministrazio- ne), devono essere eccepite dalla parte che vi ha interesse, si deve ricordare che il processo tribu- h 4 tario è strutturato come impugnazione di un atto dell'Amministrazione. Nel ricorso introduttivo, pertanto, l'enunciazione del vizio di legittimità svolge la funzione di causa petendi: essa vale a delimitare la materia della controversia, che non può essere estesa d'ufficio dal giudice, laddove una tale estensione comporti una parallela esten- sione dell'indagine sul fatto (nel vigore dell'art. 19 bis .P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 l'integrazione dei motivi di ricorso era consentita in primo gra- do, ma solo fino alla data di comunicazione del de- creto di fissazione dell'udienza di discussione, ed ulteriormente laddove ricorressero determinate in- certezze: Cass. 13 marzo 1987 n. 2646). A tale ri- lievo, peraltro assorbente, si aggiunge poi la con- siderazione che nel grado di appello l'area delle questioni sottoposte al giudice del gravame è ulte- riormente limitata, anche nel processo tributario, dai motivi di impugnazione, e dalle domande ed ec- cezioni che, proposte in primo grado e non esamina- te perché assorbite dalla prima pronuncia, siano espressamente riproposte dall'appellato costituito (Cass. 13 giugno 1984 n. 3540, Sez. un. 14 dicembre 1989 n. 5354, 11 novembre 1993 n. 11154, 15 dicem- bre 1995 n. 12827). Nella fattispecie, la questione della supposta perentorietà del termine di cui cons rel. est. Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini all'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, non sollevata con il ricorso introduttivo del primo grado, non era stata proposta dalla parte neppure in appello, dove peraltro sarebbe stata preclusa, sicché non poteva essere esaminata d'ufficio. L'ulteriore profilo di legittimità de- nunciato con il ricorso resta assorbito dalla pre- sente pronuncia. La sentenza impugnata deve conseguentemente es- sere cassata con rinvio ad altra sezione della me- desima commissione tributaria regionale, che deci- derà anche sulle spese di questo grado.
P. q. m.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commis- sione Tributaria Regionale del Molise anche per le E A 6 I N 8 5 R 9 O . spese. 1 I / A N Z 4 T - / A 6 Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il U R B 2 T B . . I S L R I . L R giorno 22 marzo 2001. G P A . T E D . R B L A E A T D D Il Cons. est. Il Presidente. I 1 S 3 E flolokerlen N 1 T E S . N M I E (Aldo Ceccherini) (Giovanni Olla) A S E From IL CANCELLIERE C1 CE To Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 GIU. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 CEzo Battista 7