Sentenza 30 luglio 2002
Commentario • 1
- 1. Inquadrabilità nella giusta causa di licenziamento (ex artt. 2119 c.c. ed 1 della legge 15 luglio 1966 n. 604) dei fatti di reato commessi dal prestatore in ambito…Vanacore Giorgio · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2005
1. – In generale. La giurisprudenza e la dottrina in atto sono sufficientemente compatte nell?affermare che i comportamenti delittuosi (o, comunque, di grave insubordinazione, ancorch? non integranti un autonomo titolo di reato) realizzati dal prestatore di lavoro possano collocarsi ? a conclusione di accertamento incidentale positivo ? nella giusta causa di licenziamento ex artt. 2119 c.c. e 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, attentando essi alla fiducia, costituente, per entrambe le parti, un requisito causale non espresso del rapporto di lavoro subordinato. Del menzionato avviso ? la S.C., siano i delitti in questione commessi in ambito intra od extra lavorativo: ?Anche un atto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/07/2002, n. 11212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11212 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
INN ME D L POPOLO IT ALL NO11212/02 REPUBBLIC getto: IRPEF Accertamento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 19700/1998 Cron. 28819 omposta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. tt. Giovanni Paolini Dott. Eugenio Consigliere Ud. 08.04.2002 Amari Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere Dott. Francesco Antonio Genovese Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dal signor TO AR, in proprio e nella qualità di socio della M.B.M. COFFEE Snc, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Dal Piaz, Maria Clotilde Ingrassia e MA Contaldi, come da procura speciale a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato presso l'avvocato MA Contaldi in Roma, via Pierluigi da Palestrina 63; - ricorrente- contro il MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro delle finanze pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi 12 7 M
- intimato -
5 4 1 1 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino 30 ot- tobre 1997, n. 322/8/97, depositata il 29 gennaio 1998; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica dell'8 aprile 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito l'avv. MA Contaldi per il ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pi- vetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il signor EN IT, in proprio e nella qualità di socio della MB Coffee Snc, notifica il 14 novembre 1998 al Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, presso l'Avvocatura generale dello Sta- to, un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino 30 ottobre 1997, n. 322/8/97, depositata il 29 gennaio 1998, che ha parzialmente accolto l'appello del I Ufficio delle imposte di Torino avverso la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Torino n. 841/15/92, che aveva accolto il ricorso della società e i ricorsi dei soci EN IT, MA IT e MA ER contro gli avvisi di accerta- mento relativi all'IRPEF 1985 e all'IRPEF 1986. 1.2. 1 presupposti della controversia sono i seguenti: in seguito ad un'indagine avviata dalla Procura della Repubblica nei con- - fronti dei soci della MB Coffee snc di IT EN & C., quali indiziati dei reati di cui agli art. 1 e 4 legge 7 agosto 1982, n. 516, il 25 settembre 1990 il Nucleo regionale di Polizia tributaria della Guardia di finanza di To- rino viene autorizzato ad utilizzare la documentazione a fini fiscali;
M 2 -la verifica si conclude il 4 dicembre 1990 con la redazione di un processo verbale di constatazione, nel quale vengono ravvisate ipotesi di violazione della disciplina dell'IVA e delle imposte sui redditi;
in particolare l'analisi dei verbalizzanti si è incentrata sull'esame dei conti bancari intrattenuti dai soci EN IT, MA IT e MA ER;
-per ognuno degli anni 1985, 1986 e 1987 l'Ufficio distrettuale imposte di- rette di Torino emette accertamento nei confronti della società e, di conse- guenza, nei confronti dei singoli soci EN IT, MA IT e MA ER;
-sia la società sia i soci impugnano gli accertamenti che li concernono;
la Commissione tributaria di primo grado accoglie il ricorso della società e stabilisce che la situazione dei soci deve essere definita sulla base della decisione relativa alla società; - l'Ufficio propone appello sia contro la sentenza che riguarda la società sia contro quelle che riguardano i soci;
con la sentenza 30 ottobre 1997, n. 322/8/97, ora impugnata per cassazio- ne, la Commissione tributaria regionale di Torino si pronuncia sugli appelli contro le decisioni relative ai soci MA IT e EN IT.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino 30 ottobre 1997, n. 322/8/97, è così motivata: Gli appelli dell'Ufficio me- ritano parziale accoglimento in quanto è inconfutabile la sussistenza di de- positi in capo ai singoli soci i quali sono soggetti a tassazione>>. Sulla base di questa motivazione il giudice d'appello adotta il seguente dispositivo: In parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio si dichiara che le quote सार 3 dei depositi accertati fanno parte del reddito dei singoli contribuenti e in tale misura devono essere tassati>>.
2.1. Il ricorso per cassazione del signor EN IT, integrato con memoria, è sostenuto con un solo motivo di impugnazione.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che sia cassata la sentenza im- pugnata, con vittoria di spese ed onorari di tutti gradi di giudizio.
3. Il Ministero delle finanze non si è costituito in giudizio. Motivi della decisione 4.1. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente per cassazione denuncia la violazione dell'art. 360, n. 5, cpc, in relazione al DLgs 31 di- cembre 1992, n. 546. 4.2. Il ricorrente sostiene, in proposito, che la decisione impugnata sarebbe da ritenere nulla in quanto priva di motivazione.
4.3. Il motivo è ammissibile e fondato.
4.3.1. Il motivo è ammissibile, perché, nonostante non siano specifi- camente indicate le norme di diritto su cui si fonda il motivo per il quale si chiede la cassazione, il precetto dell'art. 366.1, n. 4, cpc deve ritenersi so- stanzialmente osservato, dal momento che le ragioni successivamente espo- ste nel ricorso e qui sintetizzate fino all'estremo al punto 4.2, consentono a questa Corte di risalire senza equivoci alle norme che si assumono violate e che sono individuate nell'art. 111.7 Cost., secondo il quale Tutti i prov- vedimenti giurisdizionali devono essere motivati>>, e negli art. 61 e 36 2., n. 4 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui la sentenza tributaria d'appello deve comporsi, tra gli altri elementi, anche della succinta espo- sizione dei motivi in fatto e diritto>>. सर 4.3.2. Il motivo è, poi, fondato. Infatti, come si è riferito al punto 1.3, tutta la motivazione della sentenza impugnata si riduce all'affermazione della inconfutabilità della sussistenza di depositi in capo ai singoli soci i quali sono soggetti a tassazione>>. Come è agevole constatare, è palesemente esclusa ogni possibilità di dedurre da tale scarna enunciazione una qualche, anche minima, indicazione sulle ragioni per le quali la Commissione tributaria regionale ritiene inconfutabile la sussistenza di depositi. La fondatezza del motivo di impugnazione addotto comporta il rigetto del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che provvederà anche sulle spese processuali relative al giudizio di cassa- zione.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2002. for Presidente_ Cielenmid Il relatore ed estensore EL Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 30 LUG. 2002 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 5