Sentenza 24 maggio 2001
Massime • 1
È legittimo il provvedimento con il quale il giudice, in sede di giudizio abbreviato non condizionato conseguente all'emissione del decreto di giudizio immediato, disponga la trasmissione degli atti al PM ai sensi dell'art. 521, secondo comma, cod. proc. pen. sul presupposto della diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2001, n. 26333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26333 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 24/05/2001
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N. 3733
3. Dott. LOSANA CAMILLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 025407/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SS EP N. IL 15/05/1946
avverso ORDINANZA del 16/05/2000 GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE lette le conclusioni del P.G. Dr. GERACI VINCENZO Inammissibilità FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 16-5-2000 il G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in sede di giudizio abbreviato conseguente all'emissione di decreto di giudizio immediato, ritenuto che il fatto fosse diverso da quello contestato disponeva la trasmissione degli atti al P.M., ai sensi dell'art. 521 comma 2 c.p.p., perché procedesse nei confronti di ES IU per il reato di cui agli artt. 56 e 575 c.p., anziché per quello di lesioni aggravate a lui contestato.
Avverso la predetta ordinanza ricorre il ES, tramite il suo difensore, denunciandone l'abnormità sul presupposto che l'art.521 comma 2 c.p.p. è applicabile unicamente al dibattimento - e non anche all'udienza preliminare, la cui disciplina è richiamata dall'art. 441 c.p.p. per il giudizio abbreviato - e che postula non una diversa valutazione dei fatti accertati bensì l'accertamento di un fatto diverso, che implica un'attività istruttoria che non può essere espletata nel giudizio abbreviato non condizionato. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze indicate in dispositivo per la sua pretestuosità. Invero i presupposti su cui si basa il ricorrente sono infondati. Non è vero, infatti, l'art. 521 comma 2 c.p.p. sia applicabile soltanto in dibattimento, poiché "in quanto norma che esprime un valore che non può non essere di portata generale" (Sez. Un. 19-6-96, Di Francesco) dev'essere ritenuto applicabile sia in sede di udienza preliminare (v. Corte Costituzionale, 15-3-94 n. 88) sia in sede di giudizio abbreviato conseguente all'emissione di decreto di giudizio immediato, con riferimento al quale la Corte Costituzionale ha affermato che "... ove il fatto risulti diverso rispetto a quello contestato, il giudice è abilitato, in applicazione del principio generale della correlazione tra accusa e sentenza, a restituire gli atti al pubblico ministero" (C. Cost., 5/12/1997, n. 378). Ciò premesso, si osserva che la mancanza di attività
istruttoria - che caratterizza il giudizio abbreviato non condizionato conseguente all'emissione del decreto di giudizio immediato - non è di ostacolo all'applicabilità dell'art. 521 comma 2 c.p.p., poiché la norma prevede che l'accertamento della diversità del fatto sia compiuto dal giudice che dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ma non anche che l'accertamento si basi su elementi fattuali emersi davanti al predetto giudice.
In conclusione il provvedimento impugnato non può essere considerato abnorme, poiché l'abnormità è ravvisabile allorché l'atto sia emesso in assoluta carenza di potere o con radicale divergenza dagli schemi e dai principi ispiratori dell'ordinamento processuale penale (v. Sez. Un., 10-12-97, Di Battista), mentre la trasmissione degli atti al pubblico ministero è prevista e disciplinata dall'art. 521 comma 2 c.p.p., norma applicabile al caso di specie. Ne consegue che il provvedimento adottato dal G.I.P. sulla base della ritenuta diversità del fatto può essere illegittimo - ove manchi un'effettiva diversità - ma, non essendo abnorme, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, in mancanza di esplicita previsione in proposito, in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione enunciato dall'art. 568 comma 1 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2001