Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2001, n. 6359
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Sentenza 8 maggio 2001

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Nelle controversie in cui l'ANAS, sia al momento della introduzione della lite, sia all'epoca della notifica dell'appello, si configurasse ancora come un'amministrazione statale ad ordinamento autonomo, il suo patrocinio in giudizio spettava all'Avvocatura dello Stato, e le notificazioni dell'atto introduttivo del giudizio e dell'atto di appello dovevano essere effettuate, a pena di nullità, ex artt. 1 e 11 del R.D. n. 1611 del 1933, presso il competente ufficio dell'Avvocatura erariale, senza che potesse assumere rilevanza in contrario la circostanza della trasformazione dello stesso ANAS in ente pubblico economico ex art. 1 del D.Lgs. 26 Febbraio 1994, n.143 (vedi, successivamente, d.P.R. n. 242 del 1995, D.Lgs. 112 del 1998, artt. 9 e 10, D.Lgs. n. 419 del 1999, artt. 6, comma quarto, e 13) nelle more del giudizio di appello, realizzandosi, in tale ipotesi, la protrazione del patrocinio erariale, obbligatorio all'atto della introduzione della impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2001, n. 6359
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6359
    Data del deposito : 8 maggio 2001

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