Sentenza 8 maggio 2001
Massime • 1
Nelle controversie in cui l'ANAS, sia al momento della introduzione della lite, sia all'epoca della notifica dell'appello, si configurasse ancora come un'amministrazione statale ad ordinamento autonomo, il suo patrocinio in giudizio spettava all'Avvocatura dello Stato, e le notificazioni dell'atto introduttivo del giudizio e dell'atto di appello dovevano essere effettuate, a pena di nullità, ex artt. 1 e 11 del R.D. n. 1611 del 1933, presso il competente ufficio dell'Avvocatura erariale, senza che potesse assumere rilevanza in contrario la circostanza della trasformazione dello stesso ANAS in ente pubblico economico ex art. 1 del D.Lgs. 26 Febbraio 1994, n.143 (vedi, successivamente, d.P.R. n. 242 del 1995, D.Lgs. 112 del 1998, artt. 9 e 10, D.Lgs. n. 419 del 1999, artt. 6, comma quarto, e 13) nelle more del giudizio di appello, realizzandosi, in tale ipotesi, la protrazione del patrocinio erariale, obbligatorio all'atto della introduzione della impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2001, n. 6359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6359 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANAS - Ente Nazionale delle Strade, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato
- ricorrente -
contro
SEI s.r.l.
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2935 del 5.10.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.2.01 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. L.A. Russo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 26.10.91 il Tribunale di Roma, provvedendo sulla domanda 31.3.87 proposta dalla soc. SEI contro l'ANAS e diretta al risarcimento del danno patito da un suo automezzo per il cedimento repentino della banchina della SS 311, pertinente all'Azienda, nella dichiarata contumacia della convenuta rigettava la domanda. La pronunzia era impugnata dalla SEI con atto notificato il 10.12.92 e, non costituitasi l'appellata ANAS, all'esito della disposta istruttoria, la Corte di Roma con sentenza 5.10.98, in riforma della pronunzia del Tribunale, condannava l'ANAS alla corresponsione di lire 15.500.000 oltre interessi legali e refusione di spese. Per la cassazione di tale sentenza l'ANAS - Ente Nazionale delle Strade ha proposto ricorso con atto notificato il 5.8.99: l'intimata SEI non ha espletato attività difensiva. Differita la discussione con ord. 26.10.00 al fine di acquisire il fascicolo d'ufficio del procedimento, alla fissata udienza dell'8.2.01 il Collegio ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso l'ANAS denunzia la violazione degli artt. 25-101/144 c.p.c. - 11 RD 1611/33, per avere la sentenza impugnata pronunziato su domanda proposta, in entrambi i gradi del giudizio, con citazione notificata all'ANAS presso la propria sede e non - come dovuto in forza di norme poste a pena di nullità - all'Avvocatura dello Stato.
Il motivo è indiscutibilmente fondato.
Risulta dall'esame del fascicolo di ufficio - esame consentito dalla natura processuale delle violazioni denunziate - che la citazione introduttiva venne notificata il 31.3.87 all'Anas in persona del suo legale rappresentante e presso la sua sede, , che il Tribunale pronunziò nella dichiarata contumacia dell'Azienda, che l'atto di appello venne ad istanza della SEI notificato il 10.12.92 all'ANAS c.s. e nella ridetta sede e che la Corte provvide nella dichiarata contumacia dell'appellata Azienda. Essendo l'ANAS, sia all'atto della introduzione della lite sia all'epoca della notifica dell'appello, Amministrazione Statale ad ordinamento autonomo, il suo patrocinio in giudizio spettava alla Avvocatura dello Stato e le notificazioni dei predetti atti dovevano essere effettuate - a pena di nullità (artt. 1 e 11 RD 1611/33) - presso il competente Ufficio dell'Avvocatura Erariale (Cass. 7011/97). Nè, la così determinata nullità degli atti introduttivi della lite in esame può ritenersi esclusa per il fatto che in forza dell'art. 1 D.Leg. 26.2.94 n. 143 (cfr. poi DPR 242/95 artt. 9 e 100 del D.Leg. 112/98 - artt. 6 comma 4 e 13 D.Leg. 419/99) l'ANAS sia stato trasformato in Ente pubblico economico, posto che la trasformazione è intervenuta nel corso del procedimento di appello con la conseguente protrazione del patrocinio erariale, obbligatorio all'atto dell'introduzione dell'impugnazione (Cass. 364/99 per l'ipotesi di trasformazione di Ente p.e. in s.p.a.). Nè, ancora, e di converso, il vizio inficiante le notificazioni degli atti introduttivi può ritenersi implicante addirittura l'inesistenza della notifica stessa (e cioè vizio impeditivo della rinnovazione), posto che gli atti sono stati comunque consegnati presso la sede legale dell'Azienda e cioè nel luogo in via generale deputato alla ricezione delle comunicazioni.
Sulla base di quanto rilevato, si deduce, da un canto, che il Tribunale avrebbe dovuto, a fronte della nullità della notifica disporre la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., e che, dall'altro canto, la Corte di Appello avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 354 comma lo c.p.c., riformare quella pronunzia rimettendo la causa in primo grado per la negletta rinnovazione. A questa Corte, pertanto, compete la cassazione delle sentenze emesse e la remissione, ai sensi dell'art. 383 comma 3^ c.p.c., al primo Giudice, nella odierna composizione monocratica ed in persona di diverso giudicante (al quale competerà, da ultimo, anche di regolare le spese del giudizio di legittimità).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza 2935/98 della Corte d'Appello di Roma e la sentenza 12499 in data 26.10.91 del Tribunale di Roma;
rinvia al Tribunale di Roma in persona di altro giudicante ed anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2001