CASS
Sentenza 23 agosto 2023
Sentenza 23 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/08/2023, n. 35453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35453 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AV IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/10/2020 del TRIBUNALE di PESCARA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo il Tribunale di Pescara ha dichiarato ON RI colpevole del reato di cui all'art. 651 cod. pen. per essersi rifiutato di fornire le sue generalità agli agenti della Polizia di Stato, che ne avevano fatto richiesta per la sua identificazione, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di 100,00 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. A fondamento della sentenza il giudice di merito ha posto le dichiarazioni dell'agente di Polizia che aveva eseguito il controllo. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35453 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 05/04/2023 2. Ricorre ON RI, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale ha dedotto vizio di motivazione per non avere il giudice, in alcun modo, giustificato il rigetto della richiesta, avanzata dalla difesa in via subordinata con riferimento al reato di cui all'art. 651 cod. pen., di esclusione della punibilità del fatto per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il motivo dedotto è fondato, 1. Il Tribunale, così come denunciato dal ricorrente, non ha preso in esame la richiesta difensiva di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. avanzata in sede di discussione, come si desume dal verbale di udienza del 18 ottobre 2022. Trattasi di un'omissione che giustifica l'annullamento della sentenza impugnata, Questa Corte di legittimità ha precisato che il giudice, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen, è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile» (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940,). Nel formulare il giudizio sulla tenuità dell'offesa devono essere considerati tutti i criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., anche se è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (fra le molte, Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). E', quindi, sempre necessaria una motivazione, se non esplicita, comunque effettiva e non limitata a formule prive di riferimenti specifici alla fattispecie considerata ed utilizzabili per un numero indefinito di situazioni. 2. Nel caso di specie, la motivazione è del tutto assente graficamente e non è, neppure, evincibile dal complessivo contenuto della sentenza. Trova pertanto applicazione l'orientamento secondo cui «nell'ipotesi di sentenza inappellabile, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate in sede di discussione, e dotate del requisito della decisività. (Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801, che ha annullato una sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda sul rilievo che il giudice procedente non si pronunciato sulla richiesta, formulata in sede di discussione, di applicabilità al fatto dell'art 131 bis cod. pen.). 2 3. La sentenza impugnata, di conseguenza, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio in punto di negato riconoscimento della predetta causa di esclusione della punibilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Pescara in diversa persona fisica. Così deciso, in Roma il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo il Tribunale di Pescara ha dichiarato ON RI colpevole del reato di cui all'art. 651 cod. pen. per essersi rifiutato di fornire le sue generalità agli agenti della Polizia di Stato, che ne avevano fatto richiesta per la sua identificazione, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di 100,00 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. A fondamento della sentenza il giudice di merito ha posto le dichiarazioni dell'agente di Polizia che aveva eseguito il controllo. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35453 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 05/04/2023 2. Ricorre ON RI, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale ha dedotto vizio di motivazione per non avere il giudice, in alcun modo, giustificato il rigetto della richiesta, avanzata dalla difesa in via subordinata con riferimento al reato di cui all'art. 651 cod. pen., di esclusione della punibilità del fatto per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il motivo dedotto è fondato, 1. Il Tribunale, così come denunciato dal ricorrente, non ha preso in esame la richiesta difensiva di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. avanzata in sede di discussione, come si desume dal verbale di udienza del 18 ottobre 2022. Trattasi di un'omissione che giustifica l'annullamento della sentenza impugnata, Questa Corte di legittimità ha precisato che il giudice, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen, è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile» (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940,). Nel formulare il giudizio sulla tenuità dell'offesa devono essere considerati tutti i criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., anche se è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (fra le molte, Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). E', quindi, sempre necessaria una motivazione, se non esplicita, comunque effettiva e non limitata a formule prive di riferimenti specifici alla fattispecie considerata ed utilizzabili per un numero indefinito di situazioni. 2. Nel caso di specie, la motivazione è del tutto assente graficamente e non è, neppure, evincibile dal complessivo contenuto della sentenza. Trova pertanto applicazione l'orientamento secondo cui «nell'ipotesi di sentenza inappellabile, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate in sede di discussione, e dotate del requisito della decisività. (Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801, che ha annullato una sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda sul rilievo che il giudice procedente non si pronunciato sulla richiesta, formulata in sede di discussione, di applicabilità al fatto dell'art 131 bis cod. pen.). 2 3. La sentenza impugnata, di conseguenza, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio in punto di negato riconoscimento della predetta causa di esclusione della punibilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Pescara in diversa persona fisica. Così deciso, in Roma il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente