Sentenza 22 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di tutela penalistica del territorio soggetto a vincoli edificatori e paesaggistici, l'intervenuta sospensione da parte del giudice amministrativo, in sede cautelare, dell'ordinanza di demolizione emessa dal sindaco, non si riverbera sul potere del giudice penale di disporre e far attuare l'autonomo ordine di rimessione in pristino.
Commentario • 1
- 1. URBANISTICA: EFFETTI DELLA REVOCA O SOSPENSIONE DELL’ORDINE DI DEMOLIZIONE.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
URBANISTICA: EFFETTI DELLA REVOCA O SOSPENSIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE. In tema di reati edilizi, la revoca/sospensione dell'ordine di demolizione (e anche di rimessione in pristino), può essere disposto dal giudice dell'esecuzione previo accertamento di una situazione (presentazione di istanza di condono o provvedimento stesso) che lo renderebbero incompatibile (tra le tante Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna). In presenza di un'istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto a un'attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/1999, n. 3286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3286 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA CAVA Pasquale Presidente del 22/10/1999
1. Dott. QUIDATAMO Nicola Consigliere SENTENZA
2. " SQ LA " N. 3286
3. " AL LD " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE Francesco " N. 18334/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da FO TO n. a Piombino Dese il 4 marzo 1942 e AN NA n. a Resana il 4 aprile 1943
avverso la sentenza del G.i.p. della Pretura di Treviso del 25 febbraio 1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
FO RE e IA IN hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del G.i.p. della Pretura di Treviso, emessa in data 25 febbraio 1999, con la quale veniva applicata la pena ex art.444 c.p.p. per i reati di costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico con deturpamento di bellezze naturali ed utilizzazione dell'immobile senza certificato di abitabilità, deducendo quale motivo l'erronea applicazione dell'ordine di rimessione in pristino in violazione dell'art. 445 c.p.p. Motivi della decisione
Occorre preliminarmente rilevare che non si è verificata alcuna prescrizione, perché è stato contestato il reato di cui all'art. 221 T.U.LL.SS. con permanenza fino alla sentenza di primo grado, sicché, in considerazione della non intervenuta emanazione del decreto legislativo in ordine alla sanzione amministrativa da irrogare, lo stesso non può ritenersi già depenalizzato, mentre in base all'art. 158 c.p., poiché è stata ritenuta la continuazione fra tutti i reati, il termine prescrizionale inizia a decorrere dalla cessazione della continuazione e cioè dalla sentenza di primo grado, epoca in cui deve individuarsi dal punto di vista processuale la interruzione della permanenza per la contravvenzione di cui all'art. 221 T.U.LL.SS..
Ciò posto, il motivo è manifestamente infondato, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di lire due milioni alla cassa delle ammende. Al riguardo sarebbe sufficiente richiamare le argomentazioni svolte in alcune decisioni di questa sezione (Cass. sez. III 16 gennaio 1996 n. 4227, P.M. in proc. Agoglia rv. 203364 e Cass. sez. III ud. 30 marzo 1999 dep. 4 maggio 1999, Verri), seguite da altre conformi, concernenti l'ordine di demolizione e rilevare che la c.d. sospensiva del T.a.r. Veneto riguarda l'ordine di demolizione e non quello di rimessione in pristino relativo alla normativa posta a tutela del paesaggio per ritenere incongruo detto articolato motivo. Tuttavia si enunciano alcuni principi per escludere rilevanza a dette censure. L'ordine di rimessione in pristino costituisce sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale, è atto dovuto e revocabile dal giudice in sede di cognizione o di esecuzione ed insuscettibile di passare in giudicato, ma soltanto eseguibili. Detto atto ha portata più ampia rispetto alla demolizione e per l'interesse protetto può, in alcune rare ipotesi, determinare una richiesta dell'autorità giudiziaria procedente alla P.A. competente, affinché individui il complesso di interventi più adatti per un'effettiva rimessione in pristino.
Una simile soluzione, peraltro, attiene soprattutto alle fattispecie in cui il "vulnus" al paesaggio è stato causato non soltanto da una costruzione abusiva, ma da una serie di altre attività quali ad esempio il taglio di alcune piante di un bosco o lo sventramento di una montagna tali da richiedere un intervento riparatorio più accurato non limitato alla sola demolizione.
Ribaditi questi assunti, che possono essere ritenuti punti fermi in tema di problematiche inerenti a detta sanzione, occorre considerare le necessarie interferenze tra questo provvedimento ed il sistema sanzionatorio amministrativo dovute all'assenza di una norma di coordinamento tra questa distinta sanzione autonoma attribuita a differenti autorità, secondo quanto, invece, stabilito, ad esempio, dall'art. 24 della legge n. 64 del 1974. Infatti l'autonomia dell'ordine di rimessione in pristino ordinato dal giudice penale determina la possibilità di irrogare questo provvedimento, pur se uno analogo è stato emesso dall'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico (cfr. Cass. sez. III 15 novembre 1995 n. 11203, Ottelli rv. 203632), essendo sufficiente per la sua emanazione la carenza della prova dell'avvenuto ripristino della situazione quo ante, in quanto il potere attribuito al giudice penale mira a rendere indefettibile la rimessione in pristino e, quindi, la reintegrazione dell'interesse leso cioè quello alla tutela del paesaggio.
La possibilità di irrogazione anche nei confronti di soggetti terzi e, persino, pubblici, incontra, però, un limite qualora sussista una differente e legittima manifestazione di volontà della P.A.(ex. gr. rilascio di autorizzazione paesaggistica) oppure il ripristino sia stato eseguito volontariamente dal responsabile dell'abuso o coattivamente dalla pubblica amministrazione competente. L'emanazione di detto ordine per le sue finalità impone un necessario coordinamento con il distinto procedimento amministrativo e comporta un continuo adattamento, anche in sede esecutiva, alle varie emergenze.
Riassunti questi nodi focali, bisogna riaffermare che l'intervenuta sospensione da parte dell'autorità giudiziaria amministrativa in sede cautelare dell'ordinanza di demolizione emessa dal Sindaco di per sè solo non si riverbera sul potere di disporre (cfr. Cass. sez.III c.c. 18 giugno 1993, Laneri e di recente Cass. sez. III 9 luglio 1999, Cazzaniga in corso di massimazione cui si rinvia per ulteriori approfondimenti) e di attuare l'ordine autonomo di rimessione in pristino (Cass. sez. III 16 gennaio 1996, Agoglia cit. e Cass. sez. III 9 luglio 1999, Cazzaniga). Infatti la pubblica amministrazione nell'esercizio dei propri poteri e di quelli di autotutela può rinnovare un atto che ritiene viziato, al fine di far cessare eventualmente la materia del contendere nel giudizio amministrativo, e procedere al conseguente annullamento di ufficio di quello viziato, giacché molte volte la pronuncia giurisdizionale di merito di annullamento si fonda su vizi formali eliminabili dall'autorità amministrativa.
Inoltre il provvedimento cautelare del giudice amministrativo molto spesso viene concesso per un "fumus boni iuris" basato su un vizio non comportante un giudizio di disvalore sostanziale dell'atto impugnato", ma soltanto un "danno irreparabile" conseguente all'attuazione del provvedimento ripristinatorio come è avvenuto nella fattispecie.
Peraltro la diversità dei contenuti della giurisdizione amministrativa e di quella penale consente di ritenere non influente l'intervenuta sospensiva da parte del T.a.r., qualora non sia espressamente motivata con riferimento al fumus di possibili vizi relativi a violazioni sostanziali della normativa urbanistica, mentre spesso le ordinanze cautelari sono redatte in maniera così sintetica da non individuare le ragioni in base alle quali sono state concesse, sicché è sempre utile riferirsi al contenuto dell'impugnazione. Inoltre solo la presenza di una sentenza passata in giudicato della giurisdizione amministrativa che affermi l'insussistenza dell'illecito urbanistico o di quello paesaggistico può assumere rilievo nel giudizio penale, sempre che la stessa non si fondi su arresti non condivisi da questo giudice ed oggetto di pronunce da parte delle sezioni unite, sicché non è possibile neppure invocare un errore scusabile su legge penale (ex. gr. problematica relativa al formarsi del c.d. silenzio-assenso anche in carenza dei presupposti e delle condizioni richieste per il condono edilizio o ex lege n. 94 del 1982).
L'autonomia dei due giudizi, i differenti interessi tutelati dai due settori e le caratteristiche dei diversi procedimenti escludono qualsiasi invasione di sfere di competenza di altri poteri da parte di quello giudiziario penale.
Peraltro occorre considerare le caratteristiche proprie del giudizio amministrativo, basato sull'impulso di parte, e la necessità di una rapida definizione di quello penale, sicché assumono rilievo l'istituto della perenzione del ricorso, la prova circa la presentazione dell'istanza di discussione nel merito, giacché la fase cautelare non impedisce il decorso del termine di perenzione sia nel caso in cui essa si sia conclusa con un provvedimento favorevole o sfavorevole per l'interessato sia nel caso in cui il giudice non si sia pronunciato (Cons. Stato Ad. plen. 28 settembre 1984 n. 19), mentre la domanda di fissazione di udienza non può essere formulata con ricorso (cfr. Ad. plen. n. 19 del 1984 cit.) e non deve necessariamente essere proposta con la richiesta di provvedimento cautelare perché detta prassi, esistente presso alcuni T.a.r., non trova alcun riscontro normativo e non è uniforme.
Inoltre il giudizio amministrativo cautelare, una volta ottenuta la c.d. sospensiva, finisce con il prolungarsi sine die, a meno che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, in casi eccezionali, si faccia parte diligente per ottenere la fissazione della causa sul merito, giacché l'eventuale perenzione dipende da una serie di eventi, che la parte può non far accadere, prolungando oltre ogni limite il giudizio.
Ed invero inserita la causa di merito di ufficio nel c.d. ruolo aggiunto e dichiarata cancellata dal ruolo, la stessa può essere riassunta con altra fissazione di udienza o con differente atto interruttivo della perenzione, giacché detto istituto, secondo quanto affermato dalla migliore dottrina, è del tutto insufficiente per evitare azioni dilatorie.
Queste brevi considerazioni, necessariamente sintetiche, sulla problematica della perenzione e sull'oggetto della giurisdizione amministrativa dimostrano come le argomentazioni svolte in merito alla sospensiva dell'ordinanza di ingiunzione a demolire del Sindaco di Vedelago siano, anche sotto il profilo urbanistico, del tutto infondate, poiché si è in presenza di due provvedimenti autonomi, che, peraltro, non concernono l'ordine di rimessione in pristino del tutto diverso ed attinente alla tutela dell'interesse paesaggistico e non è stata, dedotta la natura sostanziale e non solo formale della cautela ottenuta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di lire due milioni alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 22 ottobre 1999. Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2000