Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/1999, n. 3286
CASS
Sentenza 22 ottobre 1999

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Massime1

In tema di tutela penalistica del territorio soggetto a vincoli edificatori e paesaggistici, l'intervenuta sospensione da parte del giudice amministrativo, in sede cautelare, dell'ordinanza di demolizione emessa dal sindaco, non si riverbera sul potere del giudice penale di disporre e far attuare l'autonomo ordine di rimessione in pristino.

Commentario1

  • 1URBANISTICA: EFFETTI DELLA REVOCA O SOSPENSIONE DELL’ORDINE DI DEMOLIZIONE.
    Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    URBANISTICA: EFFETTI DELLA REVOCA O SOSPENSIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE. In tema di reati edilizi, la revoca/sospensione dell'ordine di demolizione (e anche di rimessione in pristino), può essere disposto dal giudice dell'esecuzione previo accertamento di una situazione (presentazione di istanza di condono o provvedimento stesso) che lo renderebbero incompatibile (tra le tante Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna). In presenza di un'istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto a un'attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/1999, n. 3286
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3286
Data del deposito : 22 ottobre 1999

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