Sentenza 21 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/10/2003, n. 15712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15712 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
15712/03 EL PPOLO I ALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Azione di indebito SEZIONE TERZA CIVILE arricchimento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 25175/00 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere 32035 Dott. Ennio MALZONE - Consigliere Cron. Rep. 4132 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 22/05/03 Dott. Donato CALABRESE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CASTELSARDO, in persona del sindaco legale rapp.te p.t. dott. Angelo Francesco Cuccureddu, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI BIAGETTI, ROBERTO 35, difeso dagli avvocati VITTORIO ORONTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON NO, SC PP, elettivamente domiciliati in ROMA VLE BRUNO BUOZZI 53, presso 10 studio dell'avvocato EMILIA NATALE, difesi 2003 dall'avvocato TOMASO CAREDDU, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
1206 1 pr avverso la sentenza n. 167/00 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di CAGLIARI sezione distaccata di SASSARI, sezione Civile emessa 26/8/1999, depositata il 31/07/00; RG.196/99, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/03 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato VITTORIO BIAGETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'assegnazione alle SS.UU.; in subordine accoglimento del 1° motivo assorbimentocon del 2° motivo di ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 17 aprile 1996 gli ingegneri Ga- vino CO e SE NU convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Sassari, il Comune di Castel- sardo per ottenerne la condanna al pagamento della som- ma di lire 156.425.216 (ovvero della somma da accertare corso di causa), oltre interessi ed accessori, che in reclamavano titoloa di indebito arricchimento essi dell'ente locale convenuto, nel cui interesse essi ave- vano elaborato la progettazione di un'opera pubblica con una previsione di spesa di oltre quattro miliardi di lire. 2 Assumevano che all'incarico professionale conferi- to verbalmente, dopo l'avvenuta sua ratifica ad opera della Giunta comunale, non era seguito il contratto scritto che sarebbe stato vincolante per la pubblica amministrazione, la quale, tuttavia, aveva utilizzato il progetto per la richiesta del finanziamento dell'opera pubblica alla Cassa Depositi e Prestiti. Precisavano che la somma reclamata era stata de- terminata in rapporto al compenso previsto dalla ta- riffa professionale vigente, in conformità alla parcel- la approvata dal competente Ordine Provinciale degli per il richiesto parere, diIngegneri, con una spesa, lire 812.000, di cui pure intendevano ottenere il rim- borso. Il Comune contrastava la domanda nella considera- zione che si era trattato di un incarico professionale cd. "a rischio", nel senso che il compenso dei profes- sionisti era stato subordinato all'approvazione del progetto da parte degli organi di controllo ed all'integrale finanziamento dell'opera.; rappresentava, altresì, che l'opera pubblica era stata successivamente in parte realizzata su progetto di altro professionista dell'Assessorato Regionale e con l'intervento diretto dei Lavori Pubblici. Il tribunale adito accoglieva la domanda e deter- pi 3 minava l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. in comples- sive lire 189.274.250, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data in cui il progetto era stato allegato a corredo della richiesta di finan- ziamento alla Cassa Depositi e Prestiti;
dalla medesima data riconosceva anche gli interessi legali sulla pre- detta somma rivalutata anno per anno. La impugnazione del Comune soccombente era in par- conte accolta dalla Corte d'appello di Cagliari, che, sentenza pubblicata il 31 luglio 2000 nella sezione di- staccata di Sassari, riduceva la misura dell'indennizzo a lire 126.670.419 e, confermate le altre statuizioni del primo giudice, dichiarava compensate in ragione di un quarto le spese del doppio grado del giudizio e ne poneva la parte restante a carico del Comune. I giudici d'appello rilevavano che il riconosci- mento del vantaggio derivato alla pubblica amministra- zione era dimostrato, sotto il profilo del risparmio della relativa spesa, dalla utilizzazione che il Comune aveva fatto del progetto, indispensabile per completare la documentazione necessaria allo svolgimento della pratica per il finanziamento dell'opera da realizzare. Consideravano criterio valido di determinazione dell'indennizzo il riferimento ai parametri della ta- riffa, secondo il parere di conformità alle varie voci 4 M A espresso dall'Ordine professionale, esclusi, tuttavia, quegli importi spettanti soltanto in caso di conferi- mento al professionista di formale incarico, compor- tante la diretta applicabilità della tariffa in tutte le voci previste. Nella valutazione complessiva della lite riteneva- no la maggiore soccombenza del Comune. Per la cassazione della sentenza ha proposto ri- corso il Comune di Castelsardo, che affida 1'impugnazione a due mezzi di doglianza. Resistono con controricorso Gavino CO e Giu- seppe NU. Motivi della decisione Con il primo motivo dell'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c. nonché l'omessa, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione su un punto de- cisivo della controversia- il Comune ricorrente denun- cia che il giudice di merito erroneamente avrebbe rite- nuto la sussistenza del requisito dell'avvenuto ricono- scimento dell'utilitas della prestazione da parte della pubblica amministrazione sotto il profilo di un ri- sparmio di spesa. Assume che il progetto predisposto dai resistenti non era successivamente servito a realizzare l'opera e 5 ри che il giudice del merito non avrebbe dovuto neppure ritenerne avvenuta l'utilizzazione ad opera della pub- blica amministrazione al più limitato fine di completa- mento della richiesta di finanziamento, poiché detta richiesta era stata effettuata dopo che una prima deli- berazione della giunta comunale (avente ad oggetto l'approvazione del progetto medesimo) era stata sospesa da parte dell'organo di controllo e quando ancora non era intervenuta la deliberazione successiva, concernen- te la sanatoria dell'incarico agli stessi professioni- sti. In tale situazione, aggiunge il ricorrente, nella prima deliberazione, annullata dall'organo di control- 10, non poteva ravvisarsi l'idoneo riconoscimento dell'utilità della prestazione. La censura non può essere accolta, poiché non ri- corrono, nella specie, i presupposti per l'applicabilità del principio di diritto (cui il Comune ricorrente si richiama), secondo cui il riconoscimento dell'utilità dell'opera non può derivare da un formale provvedimento della pubblica amministrazione quando es- SO, a seguito del controllo da parte dell'autorità tu- toria, non risulti assistito dai requisiti indispensa- bili per legge a farne un atto amministrativo valido ed efficace. 6 pr Il giudice del merito, invero, ha fatto discende- re, secondo valutazione basata su argomenti logici e coerenti, il riconoscimento dell'utilitas della presta- zione dall'avvenuta utilizzazione del progetto a corre- do della pratica di finanziamento, indirizzata alla Cassa Depositi e Prestiti competente a concederlo, in base, perciò, ad un comportamento implicito rilevante ben distinto dall'esplicito atto formale indicato dal ricorrente. Escluso che la deliberazione in questione sia sta- ta assunta nel suo contenuto ricognitivo del vantaggio derivato al Comune ricorrente, non sussiste la denun- ciata violazione di legge, dato che la decisione impu- consonanza con il principio per il gnata è in piena quale, in tema di azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, l'esigenza di un riconoscimento, da parte dell'ente pubblico territo- riale, dell'utilitas dell'opera o della prestazione, di cui gli attori deducono avere esso beneficiato, non presuppone affatto che la pubblica amministrazione deb- ba riconoscere l'utilitas medesima con un atto ammini- strativo valido ed efficace, idoneo a manifestarne la formale volontà, ben potendo il riconoscimento essere implicito o contenuto in un atto carente delle forma- lità previste e non sottoposto al positivo controllo 7 p dell'autorità tutoria (ex plurimis: Cass., n. 9690/99; Cass., n.5638/95; Cass., n.6467/94). Con il secondo motivo dell'impugnazione deducendo la violazione e la falsa applicazione di nor- me di diritto, l'insufficiente e contraddittoria moti- vazione nella parte concernente l'accoglimento della domanda anche in relazione alla violazione dell'art. 13 della 2legge marzo 1949, n. 143, nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione con ri- guardo alla condanna alle spese del giudizio- il Comu- ne ricorrente l'impugnata sentenza censura per le se- guenti ragioni: a) il giudice del merito, nel liquidare l'indennizzo in misura corrispondente alla parcella ap- provata dall'Ordine professionale, avrebbe omesso di quantificare l'indennizzo in base all'effettivo arric- chimento della pubblica amministrazione e di considera- re che la domanda doveva essere provata anche in ordine quantum, l'indennizzoche ex art. 2041 cod. al dato somma tra l'impoverimento di civ. compete nella minore una parte e l'arricchimento dell'altra; b) nel recepire acriticamente le voci della parcel- la il giudice d'appello non aveva tenuto conto del fat- to che l'importo per spese e vacazioni, spettante nella percentuale del 60% sull'intero compenso, doveva essere 8 MA calcolato in rapporto alla minore somma derivante dal- la decurtazione delle voci escluse;
c) l'indicazione della maggiore soccombenza del Co- a carico del quale erano stati posti i tre quarti mune, suffi- delle spese processuali, esarebbe congrua non cientemente motivata, poiché sarebbe stata più equa la condanna a pagare la percentuale minore della metà del- le spese medesime. Il motivo non può essere accolto per nessuna delle ragioni esposte. una volta ritenuto Circa l'entità dell'indennizzo, che esso doveva essere rapportato al risparmio della la di altro spesa che sarebbe occorsa per redazione progetto, non è affatto illogica la statuizione circa la determinazione del vantaggio derivato al Comune nel- del compenso che la misura corrispondente all'entità sarebbe stato liquidato, secondo la tariffa, al profes- sionista incaricato, sicché il riconoscimento ai resi- stenti del minore importo, rispetto a quello derivante dalla tariffa medesima, realizza proprio il principio di cui il ricorrente lamenta la violazione. Quanto alla pretesa violazione della voce della ta- riffa relativa alle spese e vacazioni, devesi osservare che il giudice del merito ha tenuto conto della tariffa come semplice parametro per stabilire l'indennizzo, per 9 Ju cui la valutazione compiuta, da intendere come effet- tuata in modo complessivo nel rapporto tra vantaggio dell'ente e sacrificio dei professionisti, non può nep- pure essere sindacata per la pretesa violazione della legge n. 143 del 1949. Infine, essendo indubitabile la situazione di SOC- combenza del Comune, la decisione di parziale compensa- zione delle spese processuali, nella misura di un quar- to, non può essere oggetto di sindacato in questa sede di legittimità, essendo essa l'espressione del potere discrezionale del giudice. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legitti- mità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero le spese del giudizio di cassazione'. Roma, 22 maggio 2003 Il Consigliere est. Il Presidente занем при Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C % ! OTT. 2003 Dott.ssa Maria Aiello oggi," IL CANCELLERE C1 Dott.ssa Maria Aislio 10