Sentenza 24 dicembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2002, n. 18304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18304 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2002 |
Testo completo
2 0 Aula B 7 REPUBBLICA ITALIANA 4 In nome del popolo italiano 0 LA CORTE DI CA AZID 3 8 Composta dai Magistra i: -R. G. 12219/00 -Cron. 43085 Ravagnani Dott. Erminio Presidente Rel. Consigliere -Rep. Battimiello Bruno T Florindo Minichiello -Ud. 21.10.2002 Stefanomaria Evangelista " " - Oggetto: 17 AB LE - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DEL PORTO Iride, elett.te dom.ta in Roma alla via Arno n. 47 presso l'avv. Franco Agostini che la difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS intimato per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Parma n° 4094 156/99 in data 7/22 ottobre 1999 (R.G. 50/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 ottobre 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
uditi gli amit: F. Agostini e A. Riccio per delege Di Lullo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 10 luglio 1996, Del Porto Iride si rivolgeva al Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere titolare dal dicembre 1990 di pensione diretta categoria VO/art. n° 3301281 e, dal 1992, di pensione di reversibilità categoria SO n' 20020249 e lamentando che 1'INPS aveva integrato al minimo la pensione di reversibilità, in quanto erogata in base ad almeno 781 contributi settimanali, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983; assumeva che tale disposizione, nella parte in cui contemplava l'attribuzione del trattamento integrato al minimo sulla pensione costituita con contributi settimanali non inferiori a 781, era stata implicitamente abrogata dall'art. 4 della legge n. 140 del 1985, che aveva dettato una disciplina idonea al superamento della necessità di favorire i pensionati con più di 780 contributi, chiedeva perciò 11 riconoscimento del diritto all'integrazione al minimo sulla pensione diretta o, in subordine, alla "cristallizzazione" della medesima pensione, ai sensi del sextimo comma del citato art. 6 del decreto legge n. 463 del 1983, con decorrenza dalla maturazione della seconda pensione. Il Pretore respingeva sia la domanda principale che quella subordinata di "cristallizzazione", ritenendo legittima l'integrazione al minimo come operata dall'INPS. La decisione pretorile veniva confermata dal Tribunale di Parma che, respingendo l'appello proposto dalla pensionata, rilevava che la disciplina applicata dall'Istituto, di cui all'art. 6 del d.l. n. 463 del 1983, non 1 poteva ritenersi abrogata, neanche tacitamente, dalle disposizioni della legge n. 140 del 1985, che avevano lasciato intatto il sistema vigente per il caso di titolarità di due pensioni inferiori al minimo;
neanche poteva farsi luogo alla "cristallizzazione" della pensione diretta, dato che tale meccanismo poteva operare solo in caso di titolarità di due pensioni entrambe maturate in data anteriore al 30 settembre 1983, mentre nel caso di specie la pensione di reversibilità era intervenuta in epoca successiva alla data suddetta. Per la cassazione di tale decisione ricorre la pensionata deducendo un unico motivo di impugnazione. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo di impugnazione, la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 6, terzo comma, del d. l. n. 463 del 1983, convertito in L. n. 638 del 1983, nonché degli art. 421 e 437 cod. proc. civ., error in procedendo e vizio di motivazione, lamenta che il Tribunale, omettendo anche di avvalersi dei poteri di accertamento ex art. 421 e 437 cod. proc. civ., ΠΟΠ abbia considerato che le gestioni onerate dei due ai sensi del trattamenti pensionistici in esame erano diverse, sicchè applicazione non già il terzo comma del citato art.
6 - doveva trovare meccanismo della prevalenza della pensione fondata su più di 780 contributi (applicabile al caso di pensioni gravanti sulla stessa gestione), bensì quello della pensione a carico della gestione che prevede il trattamento minimo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota;
con la conseguenza che, nella 2 fattispecie, la pensione da integrare era quella diretta, appartenente alla gestione con il minimo più elevato. Il motivo è fondato. Come già chiarito da questa Corte in analoghe controversie (cfr. ex plurimis la sentenza n. 871 del 1999), in caso di titolarità di pensione diretta e di pensione di reversibilità a carico di due diverse gestioni INPS, secondo la regola di cui all'art. 6 legge n. 638 del 1983 (prima parte del terzo comma), la integrazione al minimo si applica sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più parità di importo, sulia pensione avente decorrenza più elevato remota;
mentre, in forza della seconda parte della stessa disposizione, la diversa regola per cui l'integrazione al minimo si applica sulla pensione diretta oppure su quella costituita per effetto di almeno 781 contributi settimanali trova vigore solo nel caso in cui entrambe le pensioni facciano carico alla medesima gestione INPS. L'applicazione dell'una о dell'altra regola, quindi, presuppone l'accertamento della diversità o della identità della gestione onerata del trattamento pensionistico. Nel caso di specie, un tale decisivo accertamento appare del tutto trascurato nella sentenza impugnata, che ha riconosciuto la legittimità dell'integrazione operata dall'INPS sulla pensione costituita con più di 780 contributi settimanali, senza preventivamente verificare se le diverse categorie di pensione dedotte dall'interessata (con allegazione puntualmente riportata nel ricorso per cassazione, in ottemperanza al 3 C AMPOSTA DI BOLLO, DI GISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 +33-73°N. 533principio dell'autosufficienza) fosseror carico della medesima gestione o, invece, di gestioni differenti. Ja carenza di accertamento su tale decisiva circostanza comporta la sussistenza del denunciato vizio di motivazione, in relazione al quale il ricorso deve essere accolto. Si impone dunque la cassazione della sentenza impugnata, con il rinvio ad altro giudice, designato nella Corte di Appello di Bologna, perché proceda all'indicato accertamento ed al conseguente riesame della controversia in base al principio di diritto sopra riportato. Al medesimo giudice di rinvio è rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2002. Il Presidente lumini Ravaymani Il Consigliere est. виноBaltsanwell CANCELLIEBE Depositato in Cancelleria MA BE Loggi, A DIC. 2007DIC IL CANCELLIERE 4