Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2005, n. 39913
CASS
Sentenza 17 gennaio 2005

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In tema di divieto di subappalto senza autorizzazione della P.A., la contravvenzione di cui all'art. 21 legge 13 settembre 1982, n. 646, non è configurabile nel caso di contratti di c.d. "nolo a caldo" che, qualora non superino determinati valori in relazione alla percentuale dei lavori affidati, sono esclusi dall'ambito del subappalto dalla legge 19 marzo 1990 n. 55, esclusione che si giustifica in quanto si tratta di attività che si pongono in rapporto del tutto marginale e trascurabile rispetto all'intero appalto, tanto da far venire meno qualsiasi rischio di interessamento da parte di consorterie criminali. (Nella specie la Corte ha escluso che il noleggio di un escavatore di dimensioni maggiori di quello in possesso dell'impresa appaltatrice, resosi necessario per ragioni tecniche, configurasse la contravvenzione di cui all'art. 21 legge n. 646 del 1982).

Commentario1

  • 1Nolo a caldo o subappalto? Obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro
    Francesca Levato · https://www.diritto.it/ · 16 settembre 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2005, n. 39913
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39913
Data del deposito : 17 gennaio 2005

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