Sentenza 17 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di divieto di subappalto senza autorizzazione della P.A., la contravvenzione di cui all'art. 21 legge 13 settembre 1982, n. 646, non è configurabile nel caso di contratti di c.d. "nolo a caldo" che, qualora non superino determinati valori in relazione alla percentuale dei lavori affidati, sono esclusi dall'ambito del subappalto dalla legge 19 marzo 1990 n. 55, esclusione che si giustifica in quanto si tratta di attività che si pongono in rapporto del tutto marginale e trascurabile rispetto all'intero appalto, tanto da far venire meno qualsiasi rischio di interessamento da parte di consorterie criminali. (Nella specie la Corte ha escluso che il noleggio di un escavatore di dimensioni maggiori di quello in possesso dell'impresa appaltatrice, resosi necessario per ragioni tecniche, configurasse la contravvenzione di cui all'art. 21 legge n. 646 del 1982).
Commentario • 1
- 1. Nolo a caldo o subappalto? Obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoroFrancesca Levato · https://www.diritto.it/ · 16 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2005, n. 39913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39913 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 17/01/2005
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 52
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 12487/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo;
contro la sentenza in data 18 settembre 2003 pronunciata dalla detta Corte territoriale;
nei confronti di:
LA PI GI;
GU AN;
LA SA LU;
visti gli atti, la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere Dr. OLIVA Bruno;
udito il Procuratore Generale, Dr. Galasso A., che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza.
OSSERVA
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la Corte anzidetta, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Termini Imprese, ha assolto La AN GI, La LA LU e RA AN dal reato di cui all'art. 21 della L. n. 646 del 1982 perché il fatto loro ascritto non è previsto dalla legge come reato.
Era stato contestato agli imputati, nella loro rispettiva, qualità di amministratore della impresa appaltatrice dei lavori di ampliamento del campo di calcetto della palestra comunale di Bisacquino, di direttore dei lavori e di titolare della ditta subappaltatrice, di avere concesso in subappalto, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, i lavori concernenti l'esecuzione di scavo del terreno mediante la stipula di un contratto di c.d. nolo a caldo, avente ad oggetto sia il noleggio di un escavatore di dimensioni maggiori di quello in possesso dell'impresa appaltatrice, resasi necessario a causa della presenza di una falsa acquifera, sia la prestazione accessoria relativa all'attività del soggetto addetto al detto macchinario. Al riguardo la Corte territoriale ha posto in evidenza che, se l'art. 21 della legge sopraccitata sanziona penalmente coloro che, avendo in appalto opere riguardanti la Pubblica Amministrazione, concedono in subappalto o in cottimo in tutto o in parte le opere stesse senza l'autorizzazione dell'autorità competente, tuttavia la cennata norma deve essere collegata al precedente art. 18 secondo cui l'autorizzazione è necessaria qualora l'importo dei lavori subappaltati superi il 2% dei lavori affidati e la soglia di 100.000,00 euro.
In conseguenza, alla stregua dell'accertamento giudiziale dello ammontare, pari a lire 1.260.000 (circa 600,00 euro) delle opere oggetto del nolo a caldo in questione, inferiore ai limiti previsti nella legge citata, deve essere esclusa la rilevanza penale della condotta ascritta agli imputati. Orbene il Procuratore ricorrente denuncia con il ricorso l'erronea applicazione di legge, poiché, operando l'art. 21 della L. n. 646 del 1982 "su un piano diverso sotto il profilo strutturale e funzionale rispetto all'art. 18 della L. n. 55 del 1990 (come stabilito anche dalla Corte di Cassazione con la sent. 5-4-1996 n. 3458. Ric. Marrane ed altri), il reato contravvenzionale in esame "sussiste anche quando il subappalto sia concesso, in mancanza della prescritta autorizzazione, per lavori inferiori al 2% di quelli affidati o che siano inferiori all'importo di 100.000,00 euro, come nel caso di specie".
Con memoria in data 11 gennaio 2005 La LA LU e RA AN invocano la declaratoria d'inammissibilità del ricorso in quanto formulato in termini non specifici ovvero il suo rigetto a fronte delle esaurienti argomentazioni della Corte territoriale. L'esposta doglianza non può essere condivisa.
Non risulta controversa la ricostruzione dei fatti operata nelle due sentenza di merito, alla stregua della quale si è ritenuto provato con certezza che l'appellatore e direttore dei lavori, rispettivamente La AN GI e La LA LU, hanno concesso in subappalto, senza alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità competente, a RA AN, mediante la stipula di un contratto di c.d. nolo a caldo - caratterizzato da una prestazione principale, avente ad oggetto il noleggio di un macchinario, ed una prestazione accessoria, relativa all'attività del soggetto addetto a tale macchinario - i lavori concernenti l'esecuzione dello scavo del terreno, resi necessari a causa di un ritrovamento di una falsa acquifera che imponeva l'intervento nel cantiere di un escavatore di dimensioni maggiori rispetti a quello già in possesso de La AN.
Fatta questa precisazione, snodo della presente decisione è la definizione dell'ambito di operatività della fattispecie contravvenzionali di cui all'art. 21 della legge n. 646 del 1982, recante disposizioni volte ad evitare fenomeni di infiltrazione delinquenziale nell'ambito degli appalti pubblici ed in particolare di quelle legate alla criminalità organizzata di tipo mafioso.
Al riguardo osserva il Collegio che l'art. 21 citato sanziona senza alcuna eccezione con l'arresto e l'ammenda "chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la Pubblica amministrazione, concede di fatto in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza la autorizzazione dell'autorità competente". Con successo intervento normativo (art. 18 della L. 19/03/1990 n. 55, come modificato da ultimo con legge 19/11/1998 n. 415) il legislatore ha però definito il concetto di subappalto rilevante ai fini della legislazione antimafia, per un verso, estendendolo a qualsiasi contratto avente ad oggetto attività, ovunque espletate, che richiedono l'impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, e, peraltro verso, precisando che tale equiparazione riguarda solo i contratti conclusi dall'appaltatore il cui valore sia superiore al 2% dei lavori affidati e d'importo superiore ai 100.00 ECU e sempreché il valore del costo della mano d'opera sia pari o superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
Appare allora palese che, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore ricorrente, l'art. 21 della L. n. 646 del 1982 non opera su un piano diverso sotto il profilo strutturale e funzionale rispetto all'art. 18 della L. n. 55 del 1990, che ne ha esteso l'operatività secondo i termini sopra riportati, escludendo però dall'ambito del subappalto e, quindi, dallo obbligo di preventiva autorizzazione del committente pubblico in contratti di fornitura con posa in opera o nolo a caldo il cui valore non sia superiore ai valori dianzi indicati.
In conclusione, tenuto conto della ratio legis della norma incriminatrice, il legislatore ha voluto escludere dall'ambito della sua operatività quelle attività che, pur astrattamente rientrando nel novero del subappalto o del cottimo, siano così marginali e trascurabili rispetto all'intero appalto da escludere qualsiasi rischio di interessamento da parte di consorterie criminali.
L'impugnata sentenza si sottrae, quindi, alle critiche che le vengono mosse, per cui il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2005