Sentenza 13 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2001, n. 3617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3617 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN 03 6 1 7 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO - R.G.N. 13635/98 BATTIMIELLO Consigliere Cron.7563 Dott. Bruno - Rel. Consigliere - Rep. MINICHIELLO Dott. Florindo Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere - Ud. 23/01/01 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: CH NR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRUXELLES 20, presso lo studio dell'avvocato PATRIZI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato PASCUCCI LUCIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro e DEL TESORO DELL'INTERNOY in persona del Ministre pro MINISTERO tempore, domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 41/98 del Tribunale di PERUGIA, 353 -1- depositata il 14/04/98 R.G.N. 1021/97 e 90/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 1 -2- R.G.13635/98 Svolgimento del processo Con sentenza del 14 aprile 1998, il Tribunale di Perugia -investito dell'appello del Ministero dell'Interno e del Ministero del Tesoro avverso la sentenza del Pretore di Orvieto del 20 febbraio 1997, che (previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero del Tesoro) li aveva condannati in solido ad erogare a IN IC la richiesta prestazione assistenziale a decorrere dal 19 gennaio 1995- riformava parzialmente la decisione appellata, dichiarando, nei confronti del Ministero del Tesoro, essere il IN "affetto da minorazione civile nella misura del 100%, The rilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione (assegno familiare) dal 19-1-95", eassistenziale richiesta rigettando nel resto le domande del ricorrente. Il Tribunale, rilevato che, a seguito dell'entrata in vigore del d.p.r. 21 settembre 1994 n.698, doveva distinguersi fra procedimento volto all'accertamento sanitario della invalidità civile e procedimento vòlto alla concessione delle relative provvidenze economiche, riteneva che il Ministero del Tesoro fosse passivamente legittimato solo rispetto alla domanda di accertamento sanitario e che rispetto a questa difettasse di legittimazione passiva il Ministero dell'Interno, passivamente legittimato, invece, in ordine alla domanda di condanna 3 all'erogazione della prestazione assistenziale, la quale (domanda) era peraltro improponibile in mancanza di definitività dell'accertamento sanitario (ancora controverso in sede giurisdizionale). Il IN ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e seguìto da memoria. I Ministeri intimati hanno resistito con (unico) controricorso. Motivi della decisione Il IN, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4 e 6 del d.p.r. 21 settembre 1994 n.698, deduce, con il primo motivo di ricorso, che la domanda di accertamento dello stato d'invalidità e quella di condanna al реч pagamento della corrispondente prestazione assistenziale ben potevano essere proposte -nei confronti di ciascuno dei due Ministeri ed in relazione alla rispettiva legittimazione passiva- nel medesimo giudizio, essendo irrazionale, ed in contrasto con le esigenze di tutela dei cittadini più deboli considerate dall'art. 38 Cost., ritenere la necessità d'instaurare prima il giudizio contro il Ministero del Tesoro per l'accertamento del requisito sanitario e poi quello contro il Ministero dell'Interno per la corresponsione della prestazione. Con il secondo motivo, il ricorrente, denunciando violazione н e mancata applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ., si duole che il Tribunale abbia dichiarato improponibile la domanda di condanna nei confronti del Ministero dell'Interno. Con il terzo motivo, infine, il IN, denunciando violazione e mancata applicazione dell'art. 103 cod. proc. civ., insiste nella tesi della possibilità di convenire contestualmente in giudizio i due Ministeri e deduce che tale tesi trae sostegno anche dalla norma suddetta, per l'evidente connessione esistente fra le due domande proposte contro di essi. Il ricorso -i cui tre motivi sono suscettibili di esame They congiunto- va accolto alla stregua delle considerazioni seguenti. La questione se sussista la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno rispetto a domande che, sebbene rivolte a conseguire il "bene della vita" costituito da prestazioni assistenziali in materia di minorazioni civili, implichino la contestazione delle decisioni delle competenti commissioni mediche in punto di sussistenza dei requisiti sanitari è stata risolta -dopo un contrasto insorto nella Sezione Lavoro (v. sentenze 14 luglio 1998n.6894 e 21 aprile 1999 n.3793)- dalle Sezioni Unite della S.C. con le sentenze (deliberate in pari data e di identico contenuto) 12 luglio 2000 n.483 e 3 agosto S 2000 n.529, la seconda delle quali è stata (più ampiamente) massimata come segue: "In materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati ed invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112) al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n.537 e degli artt. 3 e 6 del regolamento The contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n.698, comporta che l'interessato, dopo aver inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato d'invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone solo ove l'attore o il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e 6 successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista dal citato art. 11 della legge-delega n.537 del 1993 e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di garantito dall'art. 24 Cost., e difesa in giudizio, pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art. 38 Cost.." Avuto riguardo a tale insegnamento -cui il Collegio reputa di doversi uniformare, attese la funzione di nomofilachia The privilegiata che l'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. conferisce alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della S.C. e la persuasività delle argomentazioni che lo sostengono- risulta evidente l'erroneità dell'impugnata sentenza, fondata, in sostanza, sull'inaccettabile presupposto che la mera contestazione del requisito sanitario precluda la legittimazione dell'amministrazione potenzialmente obbligata alla prestazione della provvidenza pretesa ed implichi la legittimazione dell'amministrazione cui è riferibile l'operato degli organi tecnici. La pronuncia caducatoria comporta necessariamente il rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice, che, in 7 conformità al sopra esposto principio di diritto, dovrà anzitutto provvedere ad opportuna interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio, nonché dell'atto d'integrazione del contraddittorio, al fine di individuare il contenuto della domanda proposta e di verificare così se la stessa abbia ad oggetto l'accertamento con efficacia di giudicato in punto di sussistenza del requisito sanitario o l'accertamento del diritto alla prestazione assistenziale (che il Tribunale, con espressione di ambiguo significato, ha definito "assegno familiare") oppure l'uno e l'altro, statuendo, quindi, in ordine alla domanda identificata all'esito dell'indagine anzidetta. тем Infatti, tale interpretazione, per consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, costituisce una quaestio facti di esclusiva competenza del giudice del merito e la necessità delle relative valutazioni impedisce la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito (art. 384, primo comma, cod. proc. civ.). Al giudice di rinvio che si designa nella Corte d'appello di Perugia, in funzione di giudice del lavoro, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni, la competenza a conoscere dell'appello avverso le sentenze emesse dal pretore è stata 8 attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli agli artt. 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, sicché la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado appello comporta il rinvio della causa alla corte d'appello (Cass. S.U. 28 settembre 2000 n.1044) si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso, in Roma, il 23 gennaio 2001 Il Presidente Il Cons. Est. Flowed up b e Vihin min u Phillie I D A , S 0 O S 1 3 L A IL CANCELLIERE . L 3 T CancelleriaDepositato in MAR. 2001 T 5 O , R B A . A I S ' E N D L P L S A 3 E I T 7 oggi,. D S N - I 8 O G - S P O 1 N IL CANCELLIERE 1 M E A I S D E A I E A D G , O E G O R T E T T L N T S I I E R S G I A E E L D R L O E D و