Sentenza 1 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2003, n. 10340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10340 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
C.C. 64895 E SENTE DA *. AI S HINDEL DE N. IAI SEA MATEMA REPUBBLICA ITALIAN MATE R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0 340/ 03 SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli mi Dott. Francesc CRI TARELLA ORESTANO R.G.N. 12641/99 Cron.23093 Presidente Dott. Enrico PAPA Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud. 29/01/03 Dott. Eugenia MARIGLIANO Consigliere Rel. ConsigliereDott. Maria Rosaria CULTRERA - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S E NTENZA N. 64895 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RN PA;
intimato avverso la sentenza n. 77/98 della Commissione 2003 tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 290 03/06/98; -1- - -- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/03 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto del ricorso. -2- .................... Oggetto: IRPEF -accertamento sintetico- redditometro SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso di accertamento n. 4041002246, l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Grosseto rettificava per l'anno 1990 a fini IRPEF ed ILOR il reddito dichiarato da PA NI, rideterminandolo ex art 38 co. 4 d.p.r. n. 600/73, in L.37.991.000 sulla base delle notizie attinte dalla stessa dichiarazione dei redditi del contribuente. Questi ricorreva alla Commissione Provinciale di Grosseto contestando la ricostruzione operata dall'ufficio. Nel contraddittorio dell'ufficio finanziario, che contestava la domanda, la Commissione adita accoglieva il ricorso, assumendo l'arbitrarietà dell'accertamento impugnato, con sentenza n. 269/05/95 contro la quale l'amministrazione finanziaria proponeva appello innanzi alla Commissione Regionale della Toscana, che lo respingeva con sentenza del 3.6.98, confermando il giudizio di arbitrarietà dell'accertamento espresso dal primo giudice. Contro questa sentenza il Ministero delle Finanze propone ricorso per cassazione che affida ad unico motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero ricorrente denunzia violazione dell'art. 38 co. 4° d.p.r. n. 600/73 e, sulla base di tale disposizione normativa, che consente la rideterminazione del reddito in via induttiva sulla base del c.d. redditometro, assume che non risponde al vero che l'accertamento in contestazione sia arbitrario. I dati indice esaminati sono stati tratti dalla dichiarazione dei redditi del contribuente, né rilevano le circostanze fondanti il giudizio di arbitrarietà espresso dai giudici di merito, e cioè, né il fatto di aver adibito un immobile ad abitazione di un parente, perché ciò che conta è la sua mera disponibilità, né le condizioni degli altri due immobili. Deduce, infine, che l'importo del mutuo pagato dal contribuente concorre a formare l'imponibile. Il giudice del gravame ha condiviso il giudizio di arbitrarietà della rettifica, già espresso in sede di prima istanza, avendo escluso che i fatti e le circostanze indicate dall'amministrazione finanziaria siano certi. Ha, dunque, fatto buon governo del principio di legge affermato nella norma richiamata che postula, ai fini dell'accertamento sintetico, e della conseguente inversione dell'onere della prova dell'effettiva capacità reddituale a carico del contribuente, l'esistenza di elementi certi che presuppongono un certo ammontare di spesa e quindi una corrispondente disponibilità di reddito globale (per tutte cfr. Cass. n. 50406/02). Alla luce di ciò, l'ulteriore affermazione che l'amministrazione non ha fornito prova della fondatezza del suo assunto, rappresenta un obiter dictum, che non ha rilevanza alcuna nell'economia della decisione impugnata. L'apprezzamento anzidetto, espresso in ordine al requisito controverso, tratto dalla sintesi ricostruttiva dei dati indice vagliati, risulta, inoltre, espresso con motivazione esaustiva ed immune da vizio logico, peraltro, neppure denunziato, e non è, pertanto, altrimenti sindacabile in questa sede. perlespese, stante ta Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato. Nulla costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 29.1.03 Il Consigliere est. E SUP Il Presidente масло T l OnesOned R O cesto C Абить благо - 1 LUG 2003.