Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2003, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 66476 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 0 07 90/ 0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANG TRIBUTARIA LIONE LA CORTE SU Z ON E QUINTA ČIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Paolini Presidente R.G. n. 20367/1999 Dott. Massimo Oddo Cons. Relatore Croti.Cron. 1634 Consigliere Rep. Dott. Giuseppe V. A. Magno Consigliere Ud. 3 giugno 2002 Dott. Nino Fico Dott. Paolo Giuliani Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO Tributi diretti / acce SENTENZA tamento / reddittom sul ricorso proposto il 28 novembre 1999 da: tro/prova contraria. TI OR - rappresentato e difeso in virtù di procura a mar- gine del ricorso dall'avv. Mario Nussi di Udine ed elettivamente do- miciliato in Roma alla via Cosseria, n. 5, presso l'avv. Enrico Roma- nelli ricorrente олл
contro
SIAf Amuninistrazione delle Finanze - in persona del Ministro pro tempo- re--rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Fio- .-sez. VII- n. 85 dep.15 settembre 1998. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE li-Venezia Giulia CAMPION CIVILE 2340 1 Malath M ODC Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 giugno 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fe derico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio II.DD. di Udine notificava il 7 dicembre 1994 a OR TI due avvisi di accertamento, con i quali rettificava con me- todo sintetico i redditi da lui dichiarati per gli anni 1988 c 1989, ele- vandoli, rispettivamente, a 1. 47.000.000 e L. 48.000.000 sulla base di elementi e circostanze di fatto certi, indicativi di una maggiore ca- pacità contributiva, valutati in base al disposto dell'art. 38, 4° co., d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. I ricorsi del contribuente avverso gli avvisi, previa riunione, erano ri gettati il 26 marzo 1996 dalla Commissione tributaria provinciale di Udine la decisione, appellata dal TI, cra confermata il 15 settembre 1998 dalla Commissione tributaria regionale del Friuli- Venezia Giulia. Osservava testualmente il giudice di appello: La sezione dopo aver acquisito ulteriori documenti dai quali si potesse desumere l'esatta destinazione dell'indebitamento bancario (mutuo) ritiene che gli stes- si non dimostrano alcunché rispetto a quanto precedentemente in possesso anche della commissione di primo grado che si è espressa in senso negativo. Non essendo quindi possibile, sotto il profilo della legislazione in vigore od in base alla documentazione, confutare la tesi dell'Ufficio e non avendo il contribuente prodotto documenta- AMC1 703767/ 12 ( 2 zione probante in suo favore"... "Respinge l'appello del contribuente e conferma la decisione di primo grado ...". Il TI ricorreva con un solo articolato motivo per la cassazione della sentenza e l'intimata Amministrazione delle finanze dello Stato resisteva con controricorso notificato il 6 dicembre 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE El ricorrente con l'unico mezzo ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697,C.C+) dell'art. 2, 1° e 2° co., d.m. 10 settembre 1992 e dell'art. 38, 4° e 6° co., d.p.r. 29 settembre 1973, 11. 600, e por omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sarebbe stato onere dell'Ufficio, infatti, dimostrare che il mutuo ac- ceso dal contribuente nell'anno 1989, spontanemamente dichiarato 09] cel questionario inviatogli dall'amministrazione finanziaria, ineriva all'attività d'impresa da lui esercitata e non poteva giustificare le manifestazioni della personale capacità di spesa sulle quali si era ba- sato l'accertamento induttivo dei suoi redditi. In ogni caso egli avrebbe fornito ampia prova della destinazione della somma mutuata alla sua sfera privata attraverso la produzione di do- cumenti attestanti che la stessa non era transitata nella contabilità dell'impresa e la commissione tributaria non avrebbe indicato le ra- gioni della ritenuta inidoneità a tal fine degli atti prodotti se non fu condo un generico riferimento alla legislazione in vigore. Infine, non avrebbe rilevato il giudice d'appello il mancato rispetto delle condizioni legittimanti la metodologia di accertamento adottata, proc. n. 20367/99 R.G. 3 giacché la disponibilità nel periodo d'imposta 1989 delle somme mu- tuate avrebbe reso congruo il reddito dichiarato per tale anno ed a vrebbe escluso la possibilità di una rettifica della dichiarazione limi- tata all'unico anno 1988. Il motivo è in parte fondato. La sentenza impugnata è formalmente caratterizzata dall'assoluta mancanza di una qualsiasi esposizione dello svolgimento del proces- so e dei fatti rilevanti della causa, che, soltanto al fine di dare corpo e lasciare intendere i limiti della pronuncia di legittimità, questa Corte ha ricavato, e sopra riassunti, dal ricorso del contribuente e dal con- troricorso dell'amministrazione finanziaria, funzionalmente diretti a valorizzare le circostanze significative a sostegno delle rispettive po- sizioni processuali. 211) Tale assenza impedisce di attribuire un qualsiasi significato alla mo- tivazione adottata in secondo grado, integralmente sopra trascritta nel suo contenuto sostanziale, la quale si risolve in dissertazioni, anche poco correttamente espresse, in ordine al difetto di prova dell'esatta destinazione di un indebitamento bancario del contribuente ed alla legislazione in vigore, che non lasciano in alcun modo trapelare le ragioni per le quali siffatte questioni avessero assunto rilievo decisi- vo nella controversia promossa dal contribuente e la loro soluzione in senso negativo por quest'ultimo fosse sufficientemente giustificata dal generico richiamo alle previsioni normative vigenti ed all'inos- servanza di un onere di documentazione da esse imposta. Non osta, inoltre, al rilievo del generate vizio che inficia la decisione proc. n. 20367/99 R.G. 4 la specificità dell'oggetto della denuncia di omessa motivazione, giacché una doglianza presuppone la verifica della struttura del com- plessivo apparato argomentativo sul quale la pronuncia è fondata, quando in esso debbano essere individuati i presupposti del capo cen- surato, ed impone il conseguente rilievo anche di una totale omissio- ne espositiva, nel caso in cui questa, come in specie, si risolva nell'impossibilità di un qualsiasi effettiva esercizio del controllo di legittimità della sentenza impugnata per essere del tutto ignoti i ter- mini della controversia portata in giudizio. Alla ravvisata parziale fondatezza del motivo seguono l'accogli mento del ricorso per quanto di ragione, restando assorbite le que- stioni non esaminate, e la cassazione della decisione di secondo gra- lo con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Fiuli Venezia Giulia. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 3 giugno 2002. Il consigliere est. Il presidente defft. Giovanni Paqliŋ dott. Massimo Oddo Lilliani Booki Molds als IL CANCELLIERE O Angelo Casang SERIA 2.0 GEN 2093 1 DEPOSITA моего чиль Oggi proc. n. 20367/95 R.G.