Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/1998, n. 2298
CASS
Sentenza 3 febbraio 1998

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Tutte le volte in cui la condotta non appaia correlabile al consumo in termini di immediatezza, la valutazione prognostica della destinazione della sostanza stupefacente deve essere effettuata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive del fatto con apprezzamento di merito sindacabile in sede di legittimità solo in rapporto ai vizi di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. (Fattispecie in cui è stato escluso che per poter affermare la responsabilità per spaccio di stupefacenti sia necessaria la sorpresa in flagranza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/1998, n. 2298
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2298
    Data del deposito : 3 febbraio 1998

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