Sentenza 3 febbraio 1998
Massime • 1
Tutte le volte in cui la condotta non appaia correlabile al consumo in termini di immediatezza, la valutazione prognostica della destinazione della sostanza stupefacente deve essere effettuata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive del fatto con apprezzamento di merito sindacabile in sede di legittimità solo in rapporto ai vizi di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. (Fattispecie in cui è stato escluso che per poter affermare la responsabilità per spaccio di stupefacenti sia necessaria la sorpresa in flagranza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/1998, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Ferruccio Scorzelli Presidente del 3/2/1998
1. Dott. Francesco Lisciotto Consigliere SENTENZA
2. " PA AT " N. 297
3. " Mauro D. Losapio " REGISTRO GENERALE
4. " OL AN " N. 14708/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IN AN, n. Roma 14/1/1996;
2) IN DI PALMA, n. Roma 24/12/1961;
3) NT MO, n. Roma 30/6/1957;
4) CA BA, n. Roma 1/1/1958;
5) UC AN, n. Roma 24/9/1959.
avverso la sentenza 13/1/1997, n. 1/97, della Corte d'Assise di Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. AT
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. V. Galgano che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore di Di MA, avv. Patrizio Spinelli, e di EL, avv. Michele Monaco che, per i loro patrocinanti, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza 24.1.1996 della Corte d'Assise di Roma IN TI è stato dichiarato colpevole del reato di cui alla lettera A) della rubrica (artic. 110 c.p. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990:
acquisto, a fine di spaccio, in concorso con altri. da A. EO e C. NI, di 60 circa d'eroina); CA NI, del reato di cui alla lettera B) (artic. 110 c.p. e 73 D.P.R. suddetto, per la cessione dell'eroina di cui s'è appena parlato), UC FR del reato di cui alla lettera C) (costrizione, a mezzo di percosse e minacce, di TI e di G. AS a ricevere 35 gr. d'eroina, a venderne poi 20 gr. ad ignoti e a consegnare a Di MA la somma ricavata, la responsabilità è stata però ritenuta limitatamente all'estorsione ai danni di AS: art. 110 e 629 cpv. c.p.); NT EL e IN Di MA, da ultimì, dei delitti, unificati dalla continuazione, di cui alle lettere A), C) (limitatamente all'estorsione ai danni di AS), F) (artic. 110 c.p. e 73 D.P.R. suddetto: illegale ricezione, a fine di spaccio, da A. EO, di gr. 10 circa d'eroina) e G) (artic. 110 c.p. e 73 stesso D.P.R.:
acquisto a fine di spaccio, dal EO, di circa 30 gr. d'eroina). Essi sono così stati condannati (concesse a tutti le attenuanti generiche prevalenti e la diminuente per la scelta del rito e, alla sola NI, l'attenuante di cui all'art. 114 c.p.) a 3 anni e 6 mesi di reclusione e L 30.000,000 di multa (TI); a 2 armi e 6 mesi e L 20.000.000 (la NI); a 2 anni e 4 mesi e L 1.000.000 (il FR); a 5 anni e L 30.000.000 (EL e Di MA). Dai reati sub D) (articoli 110 c.p., 10, 12 e 14 legge 497/1974) ed E) (comodato di una pistola), EL, Di MA e FR sono stati assolti perché il fatto non sussiste e dal reato sub C) (limitatamente all'estorsione ai danni di TI) con la stessa formula. Infine dai reati sub H) (omicidio premeditato ai danni del EO) ed 1) (porto di un coltello), EL è stato assolto per non aver commesso il fatto.
Su impugnazione degli imputati e del P.M., la Corte d'Assise d'Appello di Roma,, con la sentenza 13.1.1997, n. 1/97, in riforma della sentenza di primo grado ha:
- dichiarato l'imputazione di cessione di sostanza stupefacente ascritta a EL e Di MA, di cui al capo C), assorbita in quella contestata sub A);
- dichiarato il FR colpevole anche del reato di cessione di sostanza stupefacente contestato sub C), e, con l'attenuante di cui all'art. 73, 5^ comma, D.P.R. n. 309 del 1990, e ritenuta la continuazione con il più grave reato di estorsione di cui allo stesso capo C), rideterminato la pena in 2 anni e 6 mesi di reclusione e 11.500.000 di multa;
- assolto EL, Di MA e FR dai reati sub D) ed E) ai sensi dell'art. 530, 2^ comma. c.p.p.
La decisione di primo grado è stata confermata per tutto il resto.
La sentenza della Corte d'Assise d'Appello, per ciò che qui interessa ricordare, osserva, sul tema della responsabilità degli imputati, quanto segue.
1) I fatti di detenzione di sostanza stupefacente di cui ai capi A), F) e G) della rubrica, riferiti a TI, Di MA e EL, non sono, nella loro materialità, oggetto di contestazione da parte dei predetti.
2) È infondata, per quel che riguarda gli ultimi due, la tesi difensiva della destinazione delle sostanze stupefacenti ad esclusivo uso personale.
3) In particolare, il materiale probatorio, proveniente peraltro dalle ammissioni degli imputati e dello stesso EL, attesta in maniera incontestabile che il giudicabile ha svolto, in relazione ai reiterati atti di acquisto d'eroina del Di MA presso il EO un ruolo di vero e proprio intermediario (individuazione, anche mediante la collaborazione del TI e del AS, del soggetto in grado di compiere le forniture richieste;
partecipazione alle trattative per la definizione del prezzo;
presenza alla fase esecutiva dell'accordo), essendo irrilevante il fatto che, occasionalmente, egli si sia inserito nell'affare, acquistando in proprio tiri modestissimo quantitativo di droga (duecentomila lire, a fronte dei sette milioni sborsati dal Di MA). Il ruolo predetto è anche provato dai fatto che EL ha partecipato, costantemente a fianco del Di MA, ed evidentemente perché si sentiva responsabile verso di lui del non felice esito della intermediazione, all'azione nei confronti di TI e AS, indotti, con violenza e minaccia, a ricevere un quantitativo di eroina facente parte della prima fornitura e a corrispondere il ricavato della vendita. 4) La tesi difensiva di EL va ritenuta infondata anche perché è provata la destinazione allo spaccio, e anzi la cessione ad altri, della sostanza stupefacente acquistata dal Di NA con l'attiva partecipazione del primo.
5) Quanto appunto al Di MA, vi è stata anzi tutto, da parte sua e di EL, la cessione (concordemente ammessa da tutti i protagonisti della vicenda) a AS e TI di un quantitativo di 35 gr. d'eroina, parte della fornitura di 60 gr. di cui al capo A), perché quelli la vendessero. Altri 15 gr. di tale fornitura sono stati certamente destinati, dal medesimo Di MA alla cessione, come risulta dalle prime indicazioni di EL e dalla considerazione che Di MA, quantunque aduso a dosi massicce di sostanze stupefacenti, non avrebbe potuto consumare nell'arco di una sola notte ben 15 gr. d'eroina, anche se non della migliore qualità. 6) Anche per i quantitativi sub F) e G) della rubrica è da ritenersi certa, in base a vari elementi, la destinazione, quanto meno parziale, allo spaccio. Soprattutto hanno decisivo rilievo l'imponente quantitativo d'eroina acquistata nell'arco di quattro- cinque giorni... l'enorme sforzo finanziario occorrente, avuto riguardo alle capacità di reddito, per sostenere, senza il ricorso a fonti illecite di guadagno ed allo spaccio di almeno una parte delle sostanze, i livelli elevatissimi di consumo personale... . 7) Per quel che riguarda la NI, il giudizio di responsabilità in merito al concorso nella cessione del quantitativo di 60 gr. d'eroina da parte del EO... appare solidamente ancorato alle dichiarazioni del AS, il quale, nel riferire le circostanze dello scambio dell'eroina con il prezzo di L.
7.200.000 avvenuto all'interno della di lei abitazione, ha esposto che la donna, dopo aver contato il danaro e verificato, la sua corrispondenza al peso della droga da consegnare, aveva dato via libera al marito e subito dopo intascato il prezzo corrisposto dagli acquirenti. Si tratta di un comportamento non c'onte5fato dall'interessata, che realizza l'ipotesi del concorso nel reato commesso dal EO, dovendosi escludere la mera connivenza, configurabile solo nel caso di una semplice ed inattiva presenza sulla scena del reato, senza alcun contributo alla realizzazione del medesimo e con atteggiamento di sostanziale indifferenza per l'esito dell'azione intrapresa dall'agente.
8) Quanto all'estorsione ai danni di AS - capo C) della rubrica -, addebitata a Di MA, EL e FR, la tesi difensiva dei primi due non contesta quel che è accaduto (atti di minaccia e violenza posti in essere dagli imputati contro il predetto AS;
determinazione di quest'ultimo di accettare la cessione dei 35 gr. di eroina, di rivenderla e di consegnare il ricavato ai cedenti), ma sostiene che la violenza esercitata non era finalizzata a conseguire un ingiusto profitto, bensì a punire AS, resosi responsabile, secondo quel che ha esplicitamente ammesso, della manipolazione della sostanza stupefacente da loro acquistata e pertanto autonomamente determinatosi a riparare il danno cagionato. Nulla però convalida le attestazioni in tal senso di TI. Invece, i riferimenti del AS, indottosi addirittura a causa delle minacce e delle violenze subite ad offrire la cessione in uso della casa popolare abusivamente occupata, non lasciano spazio a perplessità di sorta in merito all'effettiva causale della condotta dello stesso AS;
d'altro canto, l'innegabile finalizzazione dell'azione posta in essere dagli imputati al risarcimento del danno patito in conseguenza della scadente qualità della droga - e dunque al conseguimento di un profitto ingiusto perché sguarnito di tutela giuridica - integra in tutti i suoi elementi costitutivi il contestato reato di estorsione, escludendo la configurabilità di altre fattispecie delittuose, come quella della violenza privata. Per quello inoltre che riguarda FR, non ha fondamento la sua linea difensiva, secondo cui egli si sarebbe limitato ad accompagnare, con la propria automobile, Di MA in altra zona della città, senza peraltro essere messo al corrente dello scopo del trasferimento, e sarebbe poi rimasto spettatore passivo degli eventi:
tale tesi si scontra con le risultanze processuali, le quali danno conto in maniera incontrovertibile di un articolato intervento dell'imputato nel contesto dell'azione posta in essere da Di MA e EL nei confronti del AS, il quale, costituendo un essenziale e consapevole contributo alla condotta dei due, finalizzato al raggiungimento del risultato da loro perseguito, si rappresenta come un incontestabile apporto causale alla realizzazione del delitto.
9) Il capo C) dell'imputazione comprendeva la contestazione, a carico di Di MA, EL e FR, del reato di cui all'art. 73 t.u. stupefac., per avere ceduto a AS e TI (la cui condotta risultava fin dall'inizio discriminata ex art. 54 c.p.) 35 gr. d'eroina. Il primo giudice ha omesso ogni pronuncia al riguardo. Il P.M. ha proposto appello contro l'implicita assoluzione dei tre e l'impugnazione va accolta per quel che concerne il solo FR: per i primi due invero il fatto di cessione di sostanza stupefacente contestato deve considerarsi assorbito nella detenzione a fine di spaccio ritenuta con riferimento all'addebito formulato al capo A) della rubrica... ; l'ostacolo non sussiste invece nei confronti del FR che, essendo rimasto estraneo all'originario acquisto dei 60 gr. d'eroina ed alla contestazione formulata al capo A) della rubrica, deve essere chiamato a rispondere della cessione di parte di essa effettuata attraverso la condotta sub C), pure se, per le modalità della condotta stessa e per l'effettiva entità della partecipazione, il fatto può essere considerato di lieve entità. La NI, TI, Di MA, EL e FR ricorrono adesso per cassazione.
La NI deduce:
I) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione agli articoli 110 c.p., 192 c.p.p., e 73 D.P.R. n. 309 del 1990: afferma. in buona sostanza, che il suo comportamento integrava gli estremi della mera convivenza (ella - secondo i motivi dell'impugnazione - conosceva i traffici del marito, EO, ma la semplice conoscenza non significa ancora concorso nel delitto;
questo è stato deciso dal EO per conto proprio e la donna non ha arrecato alcun contributo causale: "Se può essere vero che la NI abbia verificato la congruità del prezzo precedentemente pattuito, non può ritenersi che tale condotta possa avere inciso nella determinazione del marito a commettere il reato"; d'altra parte la donna, rimasta contumace in appello, non s'è potuta adeguatamente difendere, contestando i comportamenti a lei attribuiti);
II) difetto di motivazione in relazione all'art. 73, 5^ comma, del D.P.R. anzidetto: i motivi si dolgono della mancata concessione dell'attenuante, che - asseriscono - doveva invece essere concessa per la cattiva qualità della droga ceduta dal EO e per la di lei partecipazione, assolutamente marginale, al fatto. TI deduce, in sostanza, difetto di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 73, 5^ comma, di cui sopra, che - sostiene - avrebbe dovuto essere concessa in relazione al basso principio attivo della sostanza stupefacente rinvenuta.
Di MA deduce:
I) violazione degli articoli 72 e 75 ed erronea applicazione dell'art. 73 del D.P.R. 309/1990 e 171/1993: ripete cioè la tesi difensiva secondo cui la sostanza stupefacente era da lui destinata al proprio consumo: fa osservare, in proposito, che manca la flagranza di reato, che la qualità della droga era scadente e che proprio per questo il quantitativo era proporzionato al di lui stato di tossicodipendenza, che infine la somma di sette milioni era adeguata alle sue capacità economiche);
II) violazione dell'art. 81 cpv. c.p. e 597 coma 4^ c.p.p.: il ricorso sostiene che "avendo il giudice d'appello riformata la sentenza nei confronti del Di MA,, in quanto aveva ritenuto che la imputazione di sostanza stupefacente ascritta al ricorrente al capo C) della rubrica doveva essere assorbita in quella contestata al medesimo al capo A), doveva eliminare la pena che i primi giudici, anche se ai soli fini della continuazione, avevano irrogato per tale capo d'imputazione".
EL deduce:
I) difetto di motivazione, violazione ed erronea applicazione di legge: il motivo è analogo al secondo motivo di ricorso del Di MA e si aggiunge che la sentenza nulla ha detto in merito alle censure, formulate con l'atto di appello, circa l'eccessività dell'aumento per la continuazione e il troppo rigore della pena irrogata dal primo giudice;
II) difetto e illogicità di motivazione, erronea applicazione di legge: si sostiene qui la tesi secondo cui si sarebbe trattato, da parte di EL e Di MA, di un acquisto congiunto della droga, ancorché per quote diverse ("Io EL, per almeno due volte, consegnava i suoi soldi per acquistare dello stupefacente destinato al suo consumo personale");
III) difetto ed illogicità della motivazione;
violazione ed erronea applicazione di legge: si afferma, con questo motivo, che i fatti attribuiti all'imputato nel capo B) - recte: C) - non possono essere considerati estorsivi e questo perché l'imputato ha dichiarato che si trattò di schiaffi inferti per la punizione di un comportamento sbagliato e non per far commettere qualcosa a AS e a TI, e perché inoltre le frasi che EL ha ammesso di avere pronunziato non potevano ingenerare un timore tale da costringere i predetti a fare o non fare qualcosa;
in ogni caso - si asserisce - si trattò non di estorsione ma di violenza privata, mancando gli esterni dell'altrui danno e dell'ingiusto profitto ("l'illiceità del contratto sottostante modifica l'ambito d'applicazione della norme, ma esclude che possa essere compiutamente perfezionata l'ipotesi delittuosa dell'estorsione"). FR deduce, infine, mancanza e manifesta illogicità della motivazione "in relazione all'art. 530 n. 2 c.p.p.": si assume che la sentenza d'appello, per quanto riguarda il capo C), ha compiuto gli stessi errori della sentenza di primo grado, ricavando la responsabilità del FR da indizi ceni ed equivoci, quali le dichiarazioni rese dallo EL in sede di indagini preliminari, poi peraltro smentite in dibattimento;
si afferma pure che "appariva di tutta evidenza l'ambiguità del ruolo del FR e la mancanza di una prova certa in ordine alla sua consapevolezza dell'operato degli altri imputati".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessuno dei ricorsi di cui s'è detto merita di essere accolto e tutti devono perciò essere respinti, con le conseguenze di legge per quanto concerne il pagamento delle spese processuali. Valgano in proposito le considerazioni qui di seguito svolte. BA
Primo motivo.
Non è chiaro perché la donna. a cagione della propria contumacia, non sia stata in grado di difendersi (eventuali sue contestazioni avrebbero evidentemente potuto esser fatte per iscritto), ma poiché comunque la dichiarazione di contumacia non è stata impugnata, ogni osservazione sul punto appare oggi irrilevante. Per il resto, è evidente che. in maniera del tutto ragionevole, la Corte d'Assise d'Appello ha osservato che il comportamento tenuto dalla donna in occasione della cessione di droga fatta dal marito al TI ed agli altri - capo A) della rubrica -, ossia il conteggio del danaro (da lei poi intascato) e il controllo della sua corrispondenza al peso della sostanza stupefacente da consegnare, esula dai limiti della mera connivenza con il coniuge, giacché non si è trattato di una presenza passiva alla commissione del reato da altri posto in essere, bensì di una partecipazione attiva, forse di minor rilievo (l'imputata, come si è ricordato, ha beneficiato in primo grado - senza che sul punto vi sia stato appello del P.M. - dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.), ma chiaramente dimostrativa di un suo volontario associarsi agli interessi del marito.
Secondo motivo.
La motivazione della sentenza (pagg. 25-26) sul punto che non ricorre, per la NI, l'ulteriore attenuante di cui all'art. 73, 5^ comma, T.U. stupefac., appare ineccepibile, poiché non solo i giudici rilevano che non vi è una prova davvero certa della cattiva qualità dei (si noti) 60 gr. di sostanza stupefacente (la sentenza precisa che le dichiarazioni del Di MA e dello EL, in proposito, sono contrastanti e che, comunque, se davvero la qualità fosse stata scadente, ciò dimostrerebbe, per gli intenti speculativi dei cedenti, profili di più accentuata gravità della condotta), ma, noti irragionevolmente (e sia pure, almeno in parte, correggendo il pensiero della prima Corte), sottolineano che l'articolata condotta posta da lei (NI) in essere al momento dello scambio e la diretta disponibilità della somma ricavata dall'ultimo affare del EO con Di MA e EL attestano, al di là di ogni dubbio, una partecipazione di tipo paritetico alla gestione dell'abituale e cospicua attività di spaccio di sostanze stupefacenti svolta dal marito.
AN.
Pure per TI, la pretesa di veder riconosciuta, in base alla sola (asserita) cattiva qualità della droga, la diminuente della lieve entità del fatto, non regge di fronte all'adeguatissima motivazione (pagg. 22-23) della sentenza, che non solo ripete, per quel che riguarda la qualità dell'eroina, le considerazioni svolte a proposito della NI (v. sopra), ma aggiunge (senza che a ciò nulla replichino i motivi di ricorso) ulteriori considerazioni attinenti alla ripetizione degli episodi di cessione ed allo stabile inserimento del TI (e del Di MA) nel mercato delle droghe pesanti (fatto che - rilevano i giudici - costituisce motivo di elevato allarme sociale, connotando le condotte come oggettivamente gravi).
DI PALMA.
Primo motivo.
Vengono, con esso, svolti, al fine di sostenere la tesi dell'uso personale, argomenti di puro merito (qualità della droga;
grado di tossicodipendenza -, condizioni economiche del ricorrente;
ecc.) che noti possono evidentemente trovare apprezzamento in sede di legittimità. Serio invece significativa niente ignorate la (pacifica) cessione di droga a TI e AS (ricordata dalla sentenza) e le prime indicazioni dello EL (anch'esse ricordate dai giudici) sulla destinazione della droga: elementi fondamentali - com'è chiaro - per poter affermare che, almeno in grati parte.. la sostanza stupefacente era acquistata e detenuta per essere spacciata. Resta solo da, aggiungere che, per arrivare a questa conclusione, non occorreva certo la sorpresa in flagranza: per consolidato insegnamento, invero, della giurisprudenza di legittimità (cfr., di recente, S.U., cc. 28.5.1997, P.M. c. Iacolare), la valutazione prognostica della destinazione della sostanza stupefacente, tutte le volte in cui la condotta noi) appaia correlabile al consumo in termini d'immediatezza, dev'essere compiuta dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive del fatto (e quindi, in particolare, della quantità della sostanza, anche in relazione alle condizioni di reddito del suo titolare), con apprezzamento di merito sindacabile nel giudizio di cassazione solo in rapporto ai vizi di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p.: si tratta di un principio che la sentenza impugnata ha tenuto correttamente presente e che ha applicato svolgendo considerazioni logicamente ineccepibili.
Secondo motivo.
Appare anch'esso infondato.
Per la contestata cessione di droga a TI e AS, di cui al capo C) della rubrica, non vi era stata infatti alcuna pronuncia da parte del primo giudice (supra, n. 9), tant'è che nulla chiedevano. in proposito, i motivi di gravame dello stesso Di MA, e, se è vero che per costui (e EL), in seguito all'appello del P.M., la sentenza ha dichiarato l'imputazione de qua assorbita in quella contestata sub A) (v. sempre sopra), sicché la pena, per questi due imputati, non è stata aumentata, è pure vero elle non si è per nulla realizzata la situazione di cui all'art. 597, 4^ comma, c.p.p., per modo che non vi era alcun obbligo di diminuire la sanzione irrogata in primo grado.
MO.
Primo motivo.
Si può qui richiamare quanto detto sopra, a proposito del secondo motivo del Di MA. Va aggiunto, per quel che riguarda le censure relative all'entità della pena, che la sentenza (pag. 36) ha risposto, a EL (il quale, con il gravame, aveva formulato, in proposito, critiche telegrafiche) ed agli altri imputati, con motivazione più che adeguata, anche per quel elle riguarda l'aumento per la continuazione.
Secondo motivo.
È privo di valore, giacché ignora, in pratica, le argomentazioni con le quali la sentenza (v. sopra, particolarmente a nn. 3, 4 e 5) ha ribattuto la tesi difensiva della destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale, mettendo puntualmente in luce il ruolo d'intermediazione svolto da quest'imputato negli acquisti operati dal Di MA, la cessione della droga a AS e TI, ecc.: circostanze tutte manifestamente contrarie alla tesi difensiva appena ricordata.
Terzo motivo.
Svolge, sostanzialmente, considerazioni di merito (qual era lo scopo dell'odierno ricorrente nel partecipare all'operazione
contro
AS e TI;
se le frasi da lui pronunziate erano davvero tali da suscitare timore;
ecc.), come tali non apprezzabili nel giudizio di legittimità. Per quanto d'altronde concerne l'estorsione. la motivazione della sentenza (sopra, n. 8) è ampia e puntuale, e si svolge con argomenti logici che si sottraggono a qualsiasi possibilità di censura in questa sede. Non è poi chiaro perché nei fatti, quali ricostruiti dai giudici, dovrebbe ravvisarsi solo il reato di violenza privata, essendo fin troppo evidente elle vi è stato un danno (patrimoniale) e che - come sottolinea la sentenza - il conseguimento di un beneficio patrimoniale non fornito di tutela giuridica rappresenta per l'appunto quel profitto ingiusto ch'è necessario ad integrare la figura dell'estorsione. AN.
Già la sentenza di primo grado aveva minuziosamente esaminato gli elementi probatori a carico di quest'imputato, desumendone la consapevole e piena partecipazione di lui all'operante posta in essere da Di MA e EL
contro
AS (era stato così sottolineato che FR, tossicodipendente, era strettamente legato a Di MA perché questi gli forniva la droga, di cui abbisognava, a prezzo di costo;
che Di MA era solito guidare ancorché sfornito di patente e che non aveva quindi bisogno dell'amico nella sola veste di autista: che questi aveva una pistola e che con tale arma era stato percosso il AS, che FR aveva esortato a non far scappare la vittima, ecc.). A queste argomentazioni FR, con il gravame, aveva opposto alcune contestazioni sostanzialmente apodittiche, volte a rivendicare il ruolo di spettatore passivo che - a suo dire - egli avrebbe invece svolto nella vicenda. Alle ampie considerazioni svolte ora (pagg. 30- 32), in risposta al gravame, dalla sentenza d'appello (considerazioni che si integrano con quelle della decisione di primo grado), FR, nel ricorso, replica con critiche le quali, per la loro sostanziale genericità ed apoditticità (di nuovo), e oltretutto per il loro carattere di merito, sono al limite dell'inammissibilità. Basterà allora aggiungere che le argomentazioni della sentenza impugnata (da intendersi integrate - si ripete - con quelle, più ampie, della prima sentenza), nel mettere a fuoco il ruolo svolto da quest'imputato nell'operazione realizzata da Di MA e EL nei confronti del AS, ribadiscono, con una logica che si sottrae a qualsiasi possibilità di censura nel giudizio di legittimità, la partecipazione, pienamente consapevole, del FR al reato di cui è stato riconosciuto responsabile.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare, in solido tra loro, le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1998