Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/1999, n. 8332
CASS
Sentenza 30 luglio 1999

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Gli aumenti delle pensioni superiori al trattamento minimo, di cui all'art. 5 della legge 15 aprile 1985 n. 140, sono sottoposti al sistema di scaglionamento previsto dal comma quarto dello stesso articolo (quaranta per cento dal primo gennaio 1985, l'ulteriore trenta per cento dal primo gennaio 1986 ed il residuo importo dal primo gennaio 1987) solo ove superino i tetti massimi mensili previsti dalla stessa disposizione, mentre lo scaglionamento non si applica - e l'aumento deve essere integralmente erogato dal primo gennaio 1985 (ai sensi del comma primo dello stesso articolo) - ove gli stessi tetti massimi mensili non vengano superati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/1999, n. 8332
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8332
    Data del deposito : 30 luglio 1999

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