Sentenza 30 luglio 1999
Massime • 1
Gli aumenti delle pensioni superiori al trattamento minimo, di cui all'art. 5 della legge 15 aprile 1985 n. 140, sono sottoposti al sistema di scaglionamento previsto dal comma quarto dello stesso articolo (quaranta per cento dal primo gennaio 1985, l'ulteriore trenta per cento dal primo gennaio 1986 ed il residuo importo dal primo gennaio 1987) solo ove superino i tetti massimi mensili previsti dalla stessa disposizione, mentre lo scaglionamento non si applica - e l'aumento deve essere integralmente erogato dal primo gennaio 1985 (ai sensi del comma primo dello stesso articolo) - ove gli stessi tetti massimi mensili non vengano superati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/1999, n. 8332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8332 |
| Data del deposito : | 30 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NE ER, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 341/95 del Tribunale di SIENA, depositata il 20/02/96 R.G.N. 14/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/99 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28/8/93 EN ER conveniva in giudizio davanti al pretore di Siena l'INPS per il pagamento delle differenze fra quanto percepito (a titolo di aumento ex art. 5 L. n. 140 del 1985, computato sulla sua pensione SO/Min n.43010053)e quanto in realtà spettantegli, in base ad un più corretto sistema di calcolo dei tre scaglioni previsti per il pagamento negli anni 1985, 1986 e 1987.
Costituendosi in giudizio l'INPS contestava la domanda, chiedendone il rigetto, perché infondata.
Il Pretore rigettava la domanda, ritenendo corretto il sistema di scaglionamento adottato dall'INPS, ma il Tribunale, investito in grado di appello ad istanza della EN, condannava l'INPS a corrispondere all'attrice "le somme dovute per rivalutazione ed interessi fino al saldo sugli importi scaglionati e versati in ritardo senza i criteri precisati in motivazione" e precisamente: gli aumenti previsti ai punti 1, 2, 3, e 4 del primo comma dell'art. 5 L.140/85 non potevano superare rispettivamente, a norma del successivo comma 4, gli importi mensili di L. 85.000, L. 70.000, L. 40.000 e L. 25.000 e dovevano essere "corrisposti entro un importo pari al 40% degli anzidetti limiti massimi dal 1/1/85, entro l'importo pari ad un ulteriore 30% dal 1/1/86 e per il residuo importo dal 1/1/87"; la legge quindi non prevedeva il versamento di una cifra fissa, ne' tanto meno di una cifra proporzionale all'aumento effettivo, bensì di un aumento contenuto entro un tetto a sua volta calcolato sui limiti massimi e non già sull'importo effettivo, con la conseguenza che lo scaglionamento in tre tempi era solo eventuale, tanto che la legge, per il terzo scaglione parlava di "residuo importo" e cioè di una entità necessariamente variabile ed eventuale. Avverso questa decisione proponeva ricorso per cassazione l'INPS, fondato su un solo motivo. Resisteva con controricorso l'altra parte.
Sulle conclusioni rassegnate come in atti, la Corte si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e va rigettato. Ed invero lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 L. n. 140/85, per non avere il giudice considerato che la disposizione del comma 4, nella sua formulazione letterale, faceva "riferimento per l'applicazione della percentuale di rateazione alla maggiorazione realmente spettante all'interessato, il cui importo rateizzato, peraltro, deve essere attribuito "entro" il limite del tetto predeterminato"; ciò era confermato dal fatto che la norma prevedeva la corresponsione dell'aumento in tre rate, tanto che per la terza di parlava di "residuo importo" e non di "eventuale residuo importo"; con il diverso sistema di calcolo, proposto dall'attrice, si poteva pervenire anche al pagamento in unica rata. La censura è infondata. Per risolvere la questione occorre partire dalla lettera della legge, che stabilisce un sistema complesso, tendente anzitutto alla determinazione all'aumento pensionistico spettante a ciascun interessato, con decorrenza dal I^ gennaio 1985 (prevedendo quattro scaglioni: 1) aumento del 40% per le pensioni con decorrenza anteriore al 1/5/68; 2) aumento del 32% per quelle decorrenti dal 1/5/68 al 31/12/71; 3) aumento del 20% per quelle comprese fra 1'1/1/72 ed il 31/12/77 ed infine 4) aumento dell'8% per le pensioni con decorrenza nel periodo 1/1/78 - 30/6/82);
stabilisce inoltre la legge che per le pensioni di riversibilità si ha riguardo sempre alla decorrenza della corrispondente pensione diretta e determina su quale importo deve essere effettuato il calcolo della percentuale di aumento (escludendo cioè le quote aggiuntive).
Dall'altra parte, lo stesso articolo 5 della legge n. 140/85 stabilisce, al comma 4^, il tetto massimo mensile per ciascuno scaglione, rispettivamente di L. 85.000, 70.000, 40.000 e 25.000 e la rateizzazione nella erogazione "entro un importo pari al 40% degli anzidetti limiti massimi dal 1^ gennaio 1985, entro un importo pari ad un ulteriore 30% dal 1^ gennaio 1986 e per il residuo importo dal lo gennaio 1987".
In virtù di questa complessa disciplina l'importo concretamente spettante al singolo pensionato non risulta specificatamente determinato dalla legge, che stabilisce il tetto massimo di aumento (aumento che solo è determinabile in base ai criteri stabiliti al primo comma con i quattro scaglioni, a seconda della originaria decorrenza della pensione), ma non è nemmeno determinata in maniera tassativa dalla legge la rateizzazione prevista per la corresponsione, in quanto la stessa non è stabilita sicuramente in tre scaglioni.
Se questa fosse stata l'intenzione del legislatore sarebbe stato agevole ricorrere alla pura elencazione delle percentuali matematiche, che sarebbero del 40%, 30% e 30%; la legge, invece, stabilisce, innanzi tutto, che il primo scaglione di aumento deve essere corrisposto "entro un importo pari al 40% degli anzidetti limiti massimi" (che sono 85.000, 70.000. 40.000 e 25.000); passa poi a stabilire l'entità del secondo scaglione per l'anno successivo, rapportato ad un altro 30%, sempre dei medesimi limiti massimi, e poi parla del terzo come di "residuo importo".
Se in concreto l'aumento spettante al singolo pensionato dovesse essere di molto inferiore agli "anzidetti limiti massimi", è chiaro che primo e secondo scaglione possono assorbire l'intero aumento (al limite, l'aumento può essere corrisposto in unica soluzione, se tutto quanto è dovuto è contenuto entro il 40% "degli anzidetti limiti massimi"). Per questo motivo la legge non stabilisce nemmeno la percentuale della terza erogazione e parla solo di "residuo importo", che in concreto può anche essere eventuale. L'interpretazione dei Tribunale è corretta, perché gli unici dati certi, emergenti alla legge sono i limiti massimi degli importi mensili degli aumenti e le percentuali di corresponsione del primo scaglione rapportata ai suddetti limiti massimi, nonché quella dei secondo, in cui, nella maggioranza dei casi, saranno in concreto erogati gli aumenti. Il resto è subordinato al calcolo che sarà fatto caso per caso.
Il ricorso è quindi infondato e va rigettato. Sussistono giusti motivi per la totale compensazione delle spese di lite per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1999