Sentenza 21 maggio 2008
Massime • 1
È legittimo il provvedimento con cui il Tribunale in composizione monocratica, investito della richiesta di convalida dell'arresto e di prosecuzione del procedimento con il giudizio direttissimo, disponga la trasmissione degli atti al P.M., ai sensi dell'art. 33 septies secondo comma cod. proc. pen., una volta rilevata la competenza del giudice collegiale.
Commentario • 1
- 1. Art. 33-septies c.p.p. Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo gradohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2008, n. 26563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26563 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 21/05/2008
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 844
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 45362/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA ER, n. a Napoli il 12 gennaio 1987;
nei confronti della sentenza in data 11 luglio 2005 della Corte d'appello di Napoli;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLLA Giorgio;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale della città del 7 febbraio 2005, appellata da ER CA, con la quale il medesimo era stato condannato, a seguito di rito abbreviato, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione per detenzione e vendita di eroina, di cui 3,62 caduti in sequestro, esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 80, comma 1, in concorso con soggetto minore di età (in Napoli, il 5 febbraio 2005).
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduce i seguenti motivi. 1. - La contestazione suppletiva dell'aggravante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 80, comma 1, non era consentita nella udienza di convalida, potendo essere espletata solo nella fase dibattimentale. La contestazione ha integrato un atto abnorme.
Sono nulle, di conseguenza, le sentenze di primo e di secondo grado. 2. - L'esame della sostanza non era stato effettuato sulla droga sequestrata ma il giudice si era limitato a far riferimento agli atti. Non aveva importanza il fatto che si era proceduto col rito abbreviato. Peraltro, era stato omesso l'accertamento del principio attivo della sostanza in sequestro.
3. - La sentenza non era adeguatamente motivata sul concorso. Il verbale di arresto sarebbe stato inutilizzabile, perché, nel corso della udienza, erano stati sentiti coloro che avevano proceduto all'arresto e alla compilazione del verbale. Comunque le attività di spaccio dell'imputato e del correo minorenne costituivano azioni autonome.
4. - Le circostanze in base alle quali era stata esclusa l'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. cit. non erano fondate su elementi di fatto. In esse è inserita, in modo anomalo, la reiterazione della condotta (spaccio di circa trenta dosi sotto l'osservazione degli operanti prima dell'arresto). 5. - Erroneamente non si era riconosciuta la continuazione. 6. - Erroneamente non erano state riconosciute le attenuanti generiche con la motivazione della esistenza di un solo precedente penale, e del particolare allarme sociale per la personalità dell'imputato, nonostante la sua giovane età.
Il ricorso non è fondato.
Seguendo l'ordine dei motivi sopra riportati si osserva quanto segue. Non si ravvisa alcuna abnormità, e neppure una invalidità, nella ordinanza del giudice monocratico che, avvedutosi, in sede di udienza di convalida dell'arresto, in base agli atti di polizia giudiziaria, della esistenza di un fatto che da luogo ad una aggravante non espressamente contestata (nella specie aggravante di cui al D.P.R. cit., art. 80, comma 1) e che, ove contestata, implichi la competenza del giudice collegiale e non già del giudice monocratico, disponga la trasmissione degli atti al P.m. per la formale contestazione, essendo in quel momento l'imputazione necessariamente provvisoria. In tal caso, non si tratta di una contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 516 c.p.p., segg., ma di un completamento della imputazione in una fase in cui l'imputazione stessa è ancora fluida e non definitiva. Correttamente in una situazione del genere il giudice monocratico ha disposto la trasmissione degli atti al P.m. per la contestazione dell'aggravante che avrebbe implicato la competenza del giudice collegiale affinché quest'ultimo fosse investito del procedimento. Correttamente è stato applicato in sede di convalida l'art. 33 septies c.p.p., comma 2. Le dosi sequestrate, contrariamente all'assunto della difesa, erano state sottoposte a narcotest. Il processo di primo grado era stato trattato con il rito abbreviato e la documentazione in atti era certamente utilizzabile.
La motivazione sul concorso è del tutto congrua e immune da censure. Il reato era commesso in concorso col minore perché i due erano l'uno accanto all'altro e continuamente si scambiavano dosi e soldi, nella consapevolezza di ciascuno della attività dell'altro e del reciproco aiuto che si prestavano nelle attività di vendita (anche se gli acquirenti procedevano su due distinte file, in attesa del loro turno). Il verbale d'arresto era certamente utilizzabile, sia per costituire atto irripetibile, sia per essere stato trattato il processo con il rito abbreviato.
Altrettanto adeguata e immune da vizi logici è la motivazione sul diniego della attenuante del fatto di lieve entità. Correttamente è stata negata detta l'attenuante. Le argomentazione della Corte in proposito non sono solo nel senso che gli agenti operanti avevano osservato, prima dell'intervento, circa trenta episodi di cessione (ciò che poi si è ritenuto elemento decisivo per la ritenuta continuazione). Infatti, il diniego della attenuante è basato specialmente sulle eclatanti modalità della vendita, che dimostravano particolare impudenza, nella consapevolezza di agire in strada in un ambiente complice e protettivo, e l'esistenza di una pur minima struttura organizzativa;
da ultimo andava considerato anche il fatto che il reato era stato commesso in concorso con un minore. La mancata unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione con altro precedente reato della stessa specie, di cui alla sentenza esibita dalla difesa, è stata adeguatamente motivata. Tale continuazione (che costituisce tipico giudizio di merito sottratto al sindacato della Corte di cassazione) non è stata riconosciuta perché era trascorso circa un anno tra i due episodi e perché non v'era prova della identità di un medesimo disegno criminoso: le condotte rivelavano semplicemente uno stile di vita. Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2008