Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2009, n. 7024
CASS
Sentenza 24 novembre 2009

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non è integrato il reato di diffamazione a mezzo stampa qualora si attribuisca un fatto vero (nella specie extracomunitario malmenato ed ingiuriato da agenti di polizia che avevano sparato ad altezza di uomo) a forze dell'ordine di diversa provenienza locale e di diversa appartenenza (Polstrada di Orvieto anziché Servizio anticrimine del Lazio), trattandosi di fatti realmente accaduti e, quindi, debitamente controllati, rilevanti sul piano locale e tali da suscitare il pubblico interesse e considerato che, nella immediatezza del fatto di cronaca può non essere agevole individuare i corpi di Polizia che partecipino ad una operazione e che, in tal caso, rispetto a quel che rappresenta il nucleo essenziale della notizia, - consistente nel fatto che appartenenti alle forze di polizia siano autori di un fatto grave rilevante sul piano penale - riveste un ruolo marginale l'esatta provenienza o appartenenza degli stessi agenti.

Commentari2

  • 1Diffamazione: non punibile il giornalista che pubblica per errore la notizia di un rinvio a giudizio
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023

    La massima In tema di cronaca giudiziaria, non integra un'ipotesi di diffamazione a mezzo della stampa la divulgazione di una notizia d'agenzia riportante l'erronea affermazione che taluno sia stato raggiunto da richiesta di rinvio a giudizio anziché da avviso di conclusione delle indagini preliminari, dal momento che, in tal caso, la divergenza tra quanto propalato e l'effettivo stato del procedimento costituisce una mera inesattezza su un elemento secondario del fatto storico, che non intacca la verità della notizia principale, secondo cui il procedimento, nella prospettiva della pubblica accusa, è approdato ad una cristallizzazione delle risultanze d'indagine funzionale alla sua …

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  • 2Nessun reato per cronaca giudiziaria inesatta, ma non falsa (Cass. 15093/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 maggio 2020

    Non c'è reato quando la difformità fra quanto riportato nell'articolo e il fatto storico occorso si sostanzi in una mera inesattezza, inidonea a superare la verità del fatto, insuscettibile di modificare la struttura essenziale del narrato e che si riveli in concreto inoffensiva dell'altrui reputazione. L'inesattezza è idonea ad integrare l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, siano rappresentate modeste e marginali inesattezze che riguardino semplici modalità del fatto, senza modificarne la struttura essenziale oppure inesattezze in altri casi definite secondarie in quanto non idonee ad intaccare il nucleo, vero, essenziale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2009, n. 7024
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7024
Data del deposito : 24 novembre 2009

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