Sentenza 24 novembre 2009
Massime • 1
Non è integrato il reato di diffamazione a mezzo stampa qualora si attribuisca un fatto vero (nella specie extracomunitario malmenato ed ingiuriato da agenti di polizia che avevano sparato ad altezza di uomo) a forze dell'ordine di diversa provenienza locale e di diversa appartenenza (Polstrada di Orvieto anziché Servizio anticrimine del Lazio), trattandosi di fatti realmente accaduti e, quindi, debitamente controllati, rilevanti sul piano locale e tali da suscitare il pubblico interesse e considerato che, nella immediatezza del fatto di cronaca può non essere agevole individuare i corpi di Polizia che partecipino ad una operazione e che, in tal caso, rispetto a quel che rappresenta il nucleo essenziale della notizia, - consistente nel fatto che appartenenti alle forze di polizia siano autori di un fatto grave rilevante sul piano penale - riveste un ruolo marginale l'esatta provenienza o appartenenza degli stessi agenti.
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- 1. Diffamazione: non punibile il giornalista che pubblica per errore la notizia di un rinvio a giudizioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di cronaca giudiziaria, non integra un'ipotesi di diffamazione a mezzo della stampa la divulgazione di una notizia d'agenzia riportante l'erronea affermazione che taluno sia stato raggiunto da richiesta di rinvio a giudizio anziché da avviso di conclusione delle indagini preliminari, dal momento che, in tal caso, la divergenza tra quanto propalato e l'effettivo stato del procedimento costituisce una mera inesattezza su un elemento secondario del fatto storico, che non intacca la verità della notizia principale, secondo cui il procedimento, nella prospettiva della pubblica accusa, è approdato ad una cristallizzazione delle risultanze d'indagine funzionale alla sua …
Leggi di più… - 2. Nessun reato per cronaca giudiziaria inesatta, ma non falsa (Cass. 15093/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 maggio 2020
Non c'è reato quando la difformità fra quanto riportato nell'articolo e il fatto storico occorso si sostanzi in una mera inesattezza, inidonea a superare la verità del fatto, insuscettibile di modificare la struttura essenziale del narrato e che si riveli in concreto inoffensiva dell'altrui reputazione. L'inesattezza è idonea ad integrare l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, siano rappresentate modeste e marginali inesattezze che riguardino semplici modalità del fatto, senza modificarne la struttura essenziale oppure inesattezze in altri casi definite secondarie in quanto non idonee ad intaccare il nucleo, vero, essenziale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2009, n. 7024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7024 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 24/11/2009
Dott. COLONNESE AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1484
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 31787/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dalle parti civili:
1) CH IA N. IL 17/11/1970;
2) LL MA N. IL 09/02/1967;
3) IV IO N. IL 23/08/1969;
4) GN AN N. IL 04/06/1963;
5) IN ND N. IL 26/01/1974;
6) BE IO N. IL 16/07/1963;
contro
1) MA OR N. IL 17/06/1960;
2) AS AN N. IL 07/12/1947;
avverso la sentenza n. 4024/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FIRENZE, del 16/10/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA Gennaro;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Sul quotidiano La Nazione - Redazione di Arezzo del 23 giugno 2007 veniva pubblicato un articolo a firma di IN AL intitolato "Da accusatori ad accusati: poliziotti nei guai. Tre agenti orvietani indiziati di falsa testimonianza", nel quale si narrava che una pattuglia della Polstrada di Orvieto aveva malmenato ed ingiuriato un extracomunitario ed aveva sparato ad altezza di uomo, fatti non veri perché si trattava di appartenenti al Servizio anticrimine del Lazio.
Per il delitto di diffamazione contestato a IN AL, quale autore dell'articolo, e per quello di cui all'art. 57 c.p. attribuito a AN SS, il GIP presso il Tribunale di Firenze, con sentenza del 16 ottobre 2008, dichiarava non luogo a procedere contro i due imputati, che, peraltro, avevano anche pubblicato la rettifica, perché il fatto non costituisce reato, sul presupposto che l'errore era dovuto ad un equivoco in cui era incorsa la fonte nella immediatezza dell'apprendimento della notizia. Con il ricorso per cassazione le parti civili CC ER, BO LI, VA BI, GN NO, LO AN e NE UL, dopo avere riepilogato i fatti ed illustrato l'iter del procedimento, deducevano:
1) la violazione dell'art. 595 c.p., commi 2 e 3, artt. 43 e 47 c.p. nonché della L. 8 febbraio 1948, n. 43, art. 8, commi 1, 2 e 4, sia perché l'animus diffamandi non è richiesto, essendo previsto per il delitto de quo il solo dolo generico, sia perché la rettifica non ha alcun effetto scriminante, sia perché l'errore è scusabile soltanto se la notizia venga sottoposta ai doverosi controlli;
2) il vizio di motivazione relativamente alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed alla pronuncia ex art. 425 c.p.p., comma 3 sia perché non è stato esaminato a fondo l'articolo, scritto in modo enfatico ed esagerato, e si è ritenuta ingiustificatamente la continenza di quanto scritto, sia perché l'equivoco, così come descritto, non appare plausibile, sia perché il GIP non ha valutato, come doveroso, la possibilità di sostenere l'accusa in dibattimento.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dalle parti civili sono infondati.
Bisogna in primo luogo ricordare che i fatti narrati nell'articolo incriminato sono realmente accaduti.
Non vi è alcun dubbio che essi fossero rilevanti sul piano locale e, quindi, di pubblico interesse e tali da essere raccontati. Infine, se è vero che nell'esporre i fatti si può ravvisare qualche enfatizzazione, è pure vero che i limiti della continenza formale, come ha correttamente, stabilito il GUP, non sono stati superati. I fatti sono stati attribuiti alla polizia di Orvieto, mentre, invece, essi erano attribuibili al Servizio anticrimine del Lazio. Il GUP ha ritenuto che si sia trattato di un errore scusabile, affermazione contestata dai ricorrenti.
Orbene è certo vero, come hanno sostenuto i ricorrenti, che, secondo giurisprudenza consolidata, per il delitto di cui all'art. 595 c.p. non è necessario l'animus diffamandi, essendo previsto per il delitto de quo il dolo generico, e che la rettifica non ha alcun effetto scriminante, ma è anche vero che la sentenza impugnata non si è fondata su tali presupposti, ma sul fatto che l'errore commesso dagli imputati fosse scusabile.
Certamente il redattore dell'articolo ha il dovere di verificare con cura la verità della notizia che intende pubblicare, compulsando attendibili fonti informative.
Nel caso di specie, però, non si può sostenere che le verifiche dovute non siano state compiute perché il nucleo essenziale del racconto è risultato del tutto corrispondente alla realtà. Ed anche l'attribuzione del comportamento censurato ad appartenenti alla Polizia di Stato è risultata corretta.
L'errore è consistito nell'individuare i presunti responsabili del grave episodio negli agenti orvietani, mentre, invece, il fatto si sarebbe dovuto attribuire ad agenti del Servizio anticrimine del Lazio.
Si tratta di un errore certamente spiacevole, ma certamente scusabile, come ritenuto dal GIP, perché nella immediatezza del fatto di cronaca, che andava certamente raccontato, non sempre è agevole individuare i corpi di Polizia che partecipino ad una operazione, che abbia visto la presenza di appartenenti a vari rami delle forze dell'Ordine.
Infine va anche detto che rispetto al nucleo centrale della notizia, consistente nel fatto che appartenenti alle forze di polizia avessero compiuto una operazione grave e con profili di sicuro rilievo penale, certamente marginale appariva stabilire se gli agenti fossero di Orvieto, di Viterbo o appartenenti ad un corpo speciale di polizia. È vero che quando in un fatto siano coinvolti rappresentanti istituzionali è necessaria grande cautela, anche per i rischi di delegittimazione di importanti apparati dello Stato che una notizia errata può determinare, ma bisogna ribadire che il profilo importante della notizia era che fossero coinvolti nella inchiesta penale agenti della Polizia di Stato che erano intervenuti sul posto, mentre, come si è detto, del tutto marginale era precisare la esatta provenienza degli agenti.
Va, infine, osservato che la natura della decisione del GIP non richiedeva una specifica valutazione in ordine alla possibilità di sostenere l'accusa in dibattimento.
In conclusione la decisione impugnata appare corretta e non censurabile sotto il profilo della legittimità.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e ciascun ricorrente deve essere condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti ciascuno a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010