Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2000, n. 10076
CASS
Sentenza 6 luglio 2000

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In relazione alla contravvenzione prevista dall'art. 33 D.P.R. n. 303 del 1956, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo del datore di lavoro di far sottoporre gli addetti a determinate lavorazioni a visite mediche periodiche, è sufficiente l'inclusione del tipo di attività svolta nella tabella allegata al decreto atteso che la citata disposizione, pur indicando la ragione dell'obbligo imposto al datore di lavoro, non gli accorda alcuna discrezionalità tecnica ai fini delle visite in questione, sicché, una volta stabilita la riconducibilità del genere di lavorazione alla tipologia di quelle elencate in tabella, il rischio di esposizione è da ritenersi "iuris et de iure" presunto, con conseguente obbligatorietà di sottoposizione dei lavoratori alle visite mediche periodiche, secondo le cadenze normativamente stabilite. (Fattispecie in tema di lavorazione di cd. "saldatura autogena").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2000, n. 10076
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10076
    Data del deposito : 6 luglio 2000

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