Sentenza 6 luglio 2000
Massime • 1
In relazione alla contravvenzione prevista dall'art. 33 D.P.R. n. 303 del 1956, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo del datore di lavoro di far sottoporre gli addetti a determinate lavorazioni a visite mediche periodiche, è sufficiente l'inclusione del tipo di attività svolta nella tabella allegata al decreto atteso che la citata disposizione, pur indicando la ragione dell'obbligo imposto al datore di lavoro, non gli accorda alcuna discrezionalità tecnica ai fini delle visite in questione, sicché, una volta stabilita la riconducibilità del genere di lavorazione alla tipologia di quelle elencate in tabella, il rischio di esposizione è da ritenersi "iuris et de iure" presunto, con conseguente obbligatorietà di sottoposizione dei lavoratori alle visite mediche periodiche, secondo le cadenze normativamente stabilite. (Fattispecie in tema di lavorazione di cd. "saldatura autogena").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2000, n. 10076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10076 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Umberto Papadia Presidente del 6/7/2000
1. Dott. Nicola Quitadamo Consigliere SENTENZA
2. " NO IC IN " N. 2739
3. " Luigi Piccialli " rel. REGISTRO GENERALE
4. " DE NC " N. 1811/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GI BE GI n. il 15.5.1939 a Montegiorgio e res. a Castignano (A.P.)
contro
V. Angelo, a mezzo dei fid. avv.ti Massimino Luigi, del foro di Apiceno e Giuseppe Viginelli, del foro di Roma, elett. dom.to presso quest'ultimo nella Via M. Attilio n. 15, Roma.
avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno - giud. unico - in data 24.9.1999, dep. il 25.10.1999.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Favalli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore e avv. M. Luzi, il quale si è riportato al ricorso.
FATTO E DIRITTO
TO G. FA ha proposto, a mezzo dei difensori di fiducia, ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale fu dichiarato colpevole, con condanna alla pena di L.
3.000.000 di ammenda, della contravvenzione continuata di cui all'art. 33 del D.P.R 19/3/1956 n.303, per avere, quale titolare dell'omonima ditta esercente produzione di minuteria metallica in Castignano, omesso di far sottoporre a visita medica preventiva e periodica 12 lavoratori dipendenti;
fatto accertato il 13/3/96 e protrattosi, in permanenza, come da ulteriore contestazione dibattimentale, fino al giugno 1998. A sostegno dell'impugnazione sono stati dedotti i seguenti gradati motivi:
1) "Violazione dell'art 606 comma 1 lett. c) c.p.p. in relazione all'art 486 c.p.p", per essere stata illegittimamente dichiarata la contumacia dell'imputato, nonostante l'avvenuta produzione di un certificato attestante l'assoluto impedimento a comparire e relativa "intrasportabilità" del paziente.
2) "Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 511 e 525 comma 2 c.p.p." per essere stato omesso, nonostante espressamente richiesto, il nuovo esame del teste d'accusa (verbalizzante ispettore dell'A.S.L.) da parte del nuovo giudice, subentrato a quello precedente davanti al quale il teste era stato esaminato, illegittimamente utilizzandosi, peraltro, la relativa prova, rinnovata mediante semplice lettura della precedente deposizione.
3) "Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b), in relazione all'art.33 D.P.R n. 303/56, per avere il Tribunale, erroneamente ritenendo
"di pura omissione" il reato contestato ed irrilevante l'addotta circostanza che nella fattispecie non ricorresse alcuna emissione di ossido di carbonio, dal legislatore indicata nella tabella quale causa di rischio, omesso ogni accertamento in ordine alla effettiva sussistenza di tale rischio, elemento oggettivo del reato, la cui assenza la difesa aveva chiesto dimostrarsi con l'esame del proprio consulente tecnico o accertarsi a mezzo perizia.
Infondato è il primo motivo di ricorso, considerato che la valutazione dell'impedimento a comparire, addotto dall'imputato, ove adeguatamente motivata dal giudice di merito, si sottrae ad ogni possibilità di censura in sede di legittimità. E, nella specie, a fronte della genericità della prodotta certificazione medica in atti, attestante, nel giorno antecedente la data del giudizio, una non meglio precisata "sindrome influenzale", senza alcuna indicazione dell'eventuale stato e grado febbrile, la motivazione di diniego del rinvio adottata dal giudice di merito, non ravvisante l'assolutezza dell'impedimento a comparire e la prova di più specifiche ragioni (che avrebbero dovuto essere correlate alla gravità della malattia), eventualmente imponenti il riposo assoluto, è da ritenersi ne' carente, ne' illogica.
Del pari infondata è la seconda censura di rito, rilevandosi, dall'esame degli atti del giudizio di primo grado, che all'udienza del 24/9/99, nella quale il giudizio fu celebrato e definito da un magistrato in persona diversa da quella che l'aveva in precedenza incardinato, il dibattimento fu del tutto rinnovato. In particolare il teste verbalizzante fu nuovamente esaminato, dopo aver prestato il giuramento di rito, anche se, per agevolarne la deposizione, gli fu data lettura di quella resa in precedenza, che fu da lui confermata. A tale modalità dell'esame la difesa non si oppose ed è significativa la circostanza che, nel verbale in questione, dopo la conferma della precedente deposizione, è dato leggere la proposizione di altra specifica domanda, da parte del difensore dell'imputato, alla quale il teste forni puntuale risposta;
il che denota l'effettività del nuovo esame testimoniale. Non miglior sorte merita il rimanente motivo di ricorso. Il primo comma dell'art 33 del D.P.R. 19/3/1956 n. 303, nei prescrivere, sotto la comminatoria penale di cui al successivo art. 58 lett. d), la necessità di visite mediche periodiche per i prestatori addetti alle "lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive", fa espresso rinvio alla "tabella allegata al presente decreto".
Nell'allegata "Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche", sono indicati la "causa del rischio", il genere di "lavorazioni" o le "categorie di lavoratori", in relazione ai quali scatta l'obbligo in questione, con le rispettive indicate periodicità.
Per quanto specificamente riguarda il caso di specie, concernente lavoratori addetti ad operazioni di "saldatura autogena" (circostanza risultante dal capo di imputazione e non contestata da imputato e difesa), al n. 25 dell'elenco vengono indicate, quale causa di rischio, la produzione di ossido di carbonio, e quale tipo di lavorazione, tra le altre, quelle di "saldatura autogena". L'inclusione nella tabella del tipo di attività è di per sè sufficiente a determinare l'insorgenza dell'obbligo di far sottoporre i lavoratori alla visita medica periodica, trattandosi di rischio normativamente presunto, per il quale il legislatore, sulla base di scelta insindacabile (e rinveniente la sua ratio nella preventiva valutazione dei particolari processi fisico - chimici caratterizzanti ciascuno dei procedimenti di lavorazione considerati), ha ritenuto di ravvisare l'esposizione ai fattori nocivi, genericamente menzionati nel primo comma dell'art. 33 e, specificamente indicati nella tabella.
Tale disposizione, in effetti, pur indicando la ragione dell'obbligo imposto al datore di lavoro, non gli accorda alcuna discrezionalità tecnica ai fini delle visite in questione;
sicché, una volta stabilita la riconducibilità del genere di lavorazione alla tipologia di quelle elencate in tabella, il rischio di esposizione è da ritenersi iuris et de iure presunto, con conseguente obbligatorietà di sottoposizione dei lavoratori alle visite mediche periodiche, con le cadenze rispettivamente indicate. Non ha errato, pertanto, il giudice di merito nel ravvisare la natura di pericolo presunto, del reato, e la conseguente inutilità, una volta stabilito il tipo di lavorazione e la previsione tabellare della stessa, di ogni specifica indagine tecnica atta non a stabilire se si trattasse o meno di "saldatura autogena" (circostanza pacifica e confermata dal teste d'accusa, con la precisazione, per quanto non necessaria, della produzione di fumi contenenti la sostanza pericolosa), bensì a verificare se dalla stessa si sprigionasse ossido di carbonio accertamento già compiuto in via generale e preventiva dal legislatore, nella predisposizione della tabella richiamata dall'art. 33 e non necessitante di conferma nel caso concreto.
Il ricorso va, in definitiva, respinto, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 6 luglio 2000. Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2000