Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/10/2003, n. 15401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15401 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
O L L 2 O 9 B 6 E ° E n N 1 O I 8 Z wiata! 9 A PUBBLICA ITALIANA 1 R T e S I r G b ) E i IN NOME DEL POPOLO ITALIANO m R c e i A c v i i D d C E RTE SUPREMA DI CASSAZIONE T i 1 N Oggetto s E e U S g ( E g SEZIONI UNITE CIVILI e L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 54 01 /03 Dott. Vito JUST IANI - Pimo Presidente f.f. R.G.N. 6258/02 Cron.31342Dott. Massimo Dott. Giovanni Consigliere PRESTIPINO Rep. Dott. Alessandro Consigliere CRISCUOLO Ud.10/07/03 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere - Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ND IC, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 16, presso lo studio dell'avvocato PIETRO FEDERICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro РАРА, in persona del Sindaco 2003 COMUNE DI ROCCA DI pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. 678 -1- FAURO 43, rappresentato e difeso dall'avvocato UGO PETRONIO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente avverso l'ordinanza del Commissario liquidatore usi civici di ROMA, emessa il 23/03/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/03 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
uditi gli avvocati Pietro Federico, Ugo PETRONIO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 5 -2- Svolgimento del processo Con decreto di citazione in data 26 settembre 2000 1 Commissario per la liquidazione degli Usi civici per il Lazio, Toscana ed Umbria, disponeva la comparizione davanti a sè del Comune di Rocca di Papa, invitandolo a produrre ogni documentazione catastale relativa alle terre formalmente intestate al Comune stesso all'epoca della formazione del Regno d'Italia, in vista dell'eventuale promozione del giudizio di accertamento e tutela dei diritti collettivi. Nel giudizio interveniva IC ND, cittadino del Comune di Rocca di Papa. Con provvedimento in data 23 marzo 2001, formalmente denominato ordinanza, il Commissario approvava la verifica demaniale per il Comune di Rocca di Papa disposta con provvedimento del Presidente della Regione Lazio del 20 maggio 1994, disponeva che si procedesse a far risultare con trascrizione la natura demaniale di determinati terreni, nominando per l'esecuzione un C.T.U. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione IC ND, con un unico motivo. Resiste con controricorso il Comune di Rocca di Papa. 3 ☐ Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento impugnato, anche se formalmente qualificato come ordinanza, ha in realtà la natura di sentenza, in considerazione della sua natura decisoria e non semplicemente ordinatoria. Avendo, poi, tale provvedimento deciso in ordine alla esistenza di diritti di uso civico, l'unica impugnazione proponibile era il reclamo alla Corte di appello di Roma, ai sensi dell'art. 32 1. 16 giugno 1927 n. 1766, non essendo possibile il rimedio del ricorso diritto per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, in considerazione delle irregolarità relative alla instaurazione ed allo svolgimento del procedimento nell'ambito del quale era stato emesso. In considerazione, poi, del fatto che era ormai intervenuta una decisione di merito non può essere accolta neppure l'istanza subordinata formulata dal ricorrente di conversione del ricorso in regolamento preventivo di giurisdizione. In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
inammissibile il ricorso;
la Corte dichiara compensa le spese. He fi tiwan buy. Roma, 10 luglio 2003 Ple's we IL CANCELLIERE C1 Giovanni TA Depositata in Cancelleria 15 OTT. 2003 HL CANCELLIERE C1 Giovanni TA 2 9 6 O L ° L n O 1 8 F 9 E 1 N IO e r Z b A i) R m T ic e S c I i v i d E C T 1 N i E s e S U g E ( g e L 5