Sentenza 14 novembre 2001
Massime • 1
Qualora il condannato, ammesso a libertà controllata a seguito di conversione di pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità, commetta un reato nel corso della sua esecuzione, può procedersi a conversione della parte restante di libertà controllata in eguale periodo di reclusione o arresto a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta anche in assenza di violazione delle relative prescrizioni, purché la commissione del reato sia ritenuta, all'esito di giudizio incidentale, incompatibile con la finalità della sanzione sostitutiva di assicurare un suo efficace reinserimento sociale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la conversione della residua parte di libertà controllata in reclusione, disposta nei confronti di soggetto arrestato in flagranza per detenzione, a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti, tenuto conto sia della gravità del reato, sia dei precedenti penali specifici, sia della sua persistente pericolosità sociale). (V. Corte cost. 28 aprile 1992 n. 199; v. Corte cost. 24 settembre 1990 n. 418).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2001, n. 44379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44379 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 14/11/2001
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - N. 6252
3. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - N. 014038/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DELL'AIERA GIUSEPPE N. IL 21/08/1960
avverso ORDINANZA del 09/01/2001 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. GIOVANNI GALATI, che ha chiesto il rigetto del ricorso,
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 9.1.2001 il Tribunale di Sorveglianza di Torino convertiva la misura della libertà controllata per anno 1, mesi 4 e giorni 21, imposta a DELL'AIERA GIUSEPPE con provvedimento del 17.12,1998 del Magistrato di Sorveglianza della stessa città, in un eguale periodo di reclusione.
Osservava il Tribunale che, poiché, il predetto Dell'Aiera era stato arrestato in flagranza per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la predetta sanzione sostitutiva, per il valore sintomatico della suddetta condotta, da valutare alla stregua della violazione delle prescrizioni impostegli, doveva essere convertita, a norma dell'art. 108 della legge 24.11.1981 n. 689, nel corrispondente periodo di reclusione.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, il Dell'Aiera, deducendo, come unico motivo, violazione di legge sotto il profilo che, non avendo in realtà egli violato nessuna delle prescrizioni impostegli, il suo arresto in flagranza non poteva considerarsi come una ragione comportante automaticamente la revoca della libertà controllata e la sua conversione in reclusione, potendo tutt'al più comportare, ai sensi dell'art. 108 della L. n. 689 del 1981, la semplice sospensione della libertà controllata.
Ciò premesso, si osserva che il ricorso è infondato e va respinto. Questo Collegio non ignora la corrente giurisprudenziale di questa Corte, rappresentata dalla sentenza n. 2206 del 24-3-2000 (rv 215930), secondo cui, "dato il carattere tassativo delle prescrizioni previste dall'art. 66 della legge n. 689 del 1981, il giudice non può, ai fini della conversione della parte residua di sanzione sostitutiva nella pena detentiva sostituita, tenere conto di comportamenti diversi da quelli che, secondo la lettera della legge, possono darvi titolo" e da ciò "consegue che è illegittimo il provvedimento di conversione della restante parte di libertà controllata emesso nei confronti di soggetto che, nel corso dell'esecuzione della sanzione sostitutiva, sia stato sottoposto a provvedimento di coercizione personale per rapina ed estorsione aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991". Orbene - a prescindere dalla considerazione che tale filone giurisprudenziale è controbilanciato dall'altro, rappresentato dalla sentenza n. 2421 del 23.5.2000 (rv 216034), secondo cui la commissione di un reato costituisce di per sè inosservanza delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata e comporta la conversione della restante parte della pena sostitutiva in pena detentiva, per la radicalità che le contraddistingue - non si ritiene di condividere ne' l'una ne' l'altra corrente. Infatti, a parere di questo Collegio, la norma di cui all'art. 68 della L. 24.11.1981 n. 689 - che prevede espressamente come cause di sospensione dell'esecuzione della sanzione sostitutiva della libertà controllata eventi che attengono alla condotta del soggetto, sia precedenti che successivi al provvedimento di sostituzione della pena detentiva breve - va interpretato alla luce dell'art. 108 della legge medesima. Quest'ultima disposizione prevede che, in caso di violazione anche di una sola delle prescrizioni inerenti alla misura imposta, la parte di libertà controllata non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta e che, a tal fine, il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti al tribunale (di sorveglianza) il quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla conversione di cui sopra. Se ne deve dedurre che l'arresto in flagranza per un grave reato, come quello di spaccio, non può rimanere, come sembra voler sostenere il ricorrente, un fatto del tutto indifferente ai fini della eventuale revoca e conversione in pena detentiva, ed appare arduo sostenere che la libertà controllata possa riprendere a decorrere dal giorno della scarcerazione del condannato come se nulla fosse successo.
In realtà, in conformità a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 418 del 24.9.1990, relativa alla norma di cui all'art. 108 della legge 689/81, "appare privo di fondamento il presupposto interpretativo da cui parte il giudice a quo in base al quale la conversione ex art. 108, primo comma, della legge n. 689 del 1981 sarebbe automatica e non consentirebbe, al giudice di sorveglianza, alcuna discrezionalità nella determinazione della conversione".
Il concetto è stato ulteriormente sviluppato con la sentenza interpretativa di rigetto n. 199 del 15.4.1992, riguardante la diversa ipotesi di cui all'art. 66 della L. 689/81, ma del tutto analoga alla fattispecie in esame, relativa all'art. 108 della medesima legge, che ha statuito che "il preteso automatismo che caratterizzerebbe l'istituto della conversione disciplinato dalla norma oggetto di impugnativa (il primo comma dell'art. 66 L. n. 689 del 1981), è già in sè, fortemente temperato dall'ampio potere delibativo che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a esercitare in ordine all'apprezzamento della condotta in concreto tenuta dal condannato" (ai sensi del terzo comma del medesimo art. 66), "posto che, come mostra di ritenere lo stesso giudice "a quo " e come è stato recentemente puntualizzato dalla Corte di Cassazione (Sez. 1^, 14 gennaio 19 92, n. 92), la violazione anche di una sola delle prescrizioni inerenti alla sanzione sostitutiva deve essere necessariamente valutata in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, giacché la sua rilevanza può essere attenuata o addirittura esclusa dall'esame e dalla verifica delle giustificazioni eventualmente addotte dal soggetto ammesso alla sanzione sostitutiva".
Ne deriva che la conversione non consegue automaticamente, pena la incostituzionalità della norma, al mero accertamento giudiziale di una qualsiasi violazione, ma il fatto, eventualmente causativo della conversione, come testualmente si esprime la Corte Costituzionale, deve "essere riguardato in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, per verificare se la condotta trasgressiva presenti o meno quei caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la 'violazione' che la norma impugnata assume a presupposto della conversione". Deve quindi "riconoscersi che non ogni singola infrazione del 'prescrizionale di comportamento' sia, in sè e per sè, elemento necessario e sufficiente a far sì che il giudice debba apprezzare la condotta del condannato come automaticamente trasgressiva degli specifici obblighi che quelle prescrizioni impongono", dovendosi invece affermare che il giudice è tenuto a procedere, in funzione del principio enunciato dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione - secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato - alla necessaria delibazione della condotta del condannato ai fini della eventuale conversione, In tal senso questa Corte si è già pronunciata, stabilendo che 'L'art. 66, comma primo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui, 'quando e' violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituità, va interpretato, in conformità con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 28 aprile 1992 n. 199 (dichiarativa della non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale concernenti la suddetta disposizione normativa), nel senso che la conversione non costituisce una conseguenza automatica della violazione, dovendo invece il giudice valutare se quest'ultima presenti o meno connotati tali da rivelare, come specificato nella citata sentenza della Corte Costituzionale, "l'inidoneità della sanzione sostitutiva ad assecondare un efficace reinserimento del condannato". (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 1825 del 5-3-1997, Bergantino).
Nel caso di specie il tribunale di sorveglianza di Torino non si è limitato a dare atto dell'arresto in flagranza del Dell'Aiera, valutandolo come causa di automatica conversione della libertà controllata in reclusione, ma ha dato atto della totale mancanza di giustificazioni, da parte del soggetto interessato, in ordine al fatto segnalato e dei suoi precedenti penali specifici in materia di stupefacenti, ed ha ritenuto incidentalmente accertata, ai soli fini del giudizio di sua competenza, l'illecita detenzione, da parte del condannato, di sostanze stupefacenti.
Nonostante l'asserita adesione alla non condivisibile tesi della automatica conversione in caso di commissione di un reato, il tribunale di sorveglianza, in conformità ai principi richiamati dalla Corte Costituzionale, si è fatto comunque carico di procedere motivatamente alla valutazione della pericolosità del Dell'Aiera e della inidoneità della sanzione sostitutiva ad assecondare un suo efficace reinserimento sociale.
Ampiamente giustificata appare pertanto la commutazione, disposta dal tribunale di sorveglianza di Torino con l'ordinanza impugnata, della parte di libertà controllata non ancora eseguita nel corrispondente periodo di reclusione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del Dell'Aiera al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2001