Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2001, n. 44379
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Sentenza 14 novembre 2001

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Qualora il condannato, ammesso a libertà controllata a seguito di conversione di pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità, commetta un reato nel corso della sua esecuzione, può procedersi a conversione della parte restante di libertà controllata in eguale periodo di reclusione o arresto a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta anche in assenza di violazione delle relative prescrizioni, purché la commissione del reato sia ritenuta, all'esito di giudizio incidentale, incompatibile con la finalità della sanzione sostitutiva di assicurare un suo efficace reinserimento sociale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la conversione della residua parte di libertà controllata in reclusione, disposta nei confronti di soggetto arrestato in flagranza per detenzione, a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti, tenuto conto sia della gravità del reato, sia dei precedenti penali specifici, sia della sua persistente pericolosità sociale). (V. Corte cost. 28 aprile 1992 n. 199; v. Corte cost. 24 settembre 1990 n. 418).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2001, n. 44379
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44379
    Data del deposito : 14 novembre 2001

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