Sentenza 3 novembre 2009
Massime • 1
Non è affetta da nullità la sentenza di patteggiamento nel caso in cui il giudice, ratificando l'accordo per l'applicazione di una pena superiore al minimo legale, ometta il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee e l'indicazione dell'aumento per la continuazione.
Commentario • 1
- 1. Quando la pena è illegaleDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 aprile 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Il GUP del Tribunale di Fermo aveva applicato su richiesta delle parti ad un imputato la pena concordata in relazione ai reati di rapina aggravata lesioni. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la detta sentenza proponeva ricorso il difensore deducendo i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di lesioni e di falso sul rilievo che occorreva verificare l'effettiva portata delle lesioni provocate alla persona offesa e non vi era prova del dolo dell'imputato nei reati di falso; 2) errore nella determinazione della sanzione poiché alla pena base prevista …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/11/2009, n. 43929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43929 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 03/11/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 1481
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 23137/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PG presso la Corte d'Appello di Catania;
nei confronti di:
GR IO, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza del Gip presso il Tribunale di Siracusa in data 2/4/2008;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Domenico Gallo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Riello Luigi, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 2/4/2008, il Gip presso il Tribunale di Siracusa applicava, ex art. 444 c.p.p. a CO IO la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione e Euro 800,00 di multa per il reato di rapina.
Avverso tale sentenza propone ricorso il PG sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce che trattasi di pena illegale per violazione dell'art. 69 c.p. per avere il giudice scomposto il giudizio di comparazione, applicando prima le diminuzioni di pena per le circostanze attenuanti e poi, sulla pena, così ridotta, operando l'aumento per la recidiva, in tal modo disattendendo il carattere unitario ed inscindibile del giudizio di comparazione. Sì duole, inoltre, che il Gip abbia omesso di provvedere in ordine all'imputazione di evasione di cui al capo B) della rubrica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non v'è dubbio che, nel caso di specie è stato commesso un errore nel computo della pena. Infatti secondo l'insegnamento di questa Corte: "poiché il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p. ha carattere unitario ed è inscindibile, dovendo comprendere tutte le attenuanti e le aggravanti ravvisate, le circostanze concorrenti devono essere ritenute complessivamente equivalenti fra loro ovvero tutte quelle di un segno devono essere considerate prevalenti rispetto a quelle di segno opposto". (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1901 del 07/02/1995 Ud. (dep. 24/02/1995) Rv. 200897). Inoltre, nel caso di specie, non è stato indicato l'aumento di pena derivante dalla continuazione.
È ben vero che In tema di patteggiamento, la determinazione "contro legem" della pena implica l'esclusione della validità dell'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 34302 del 14/06/2007 Ud. (dep. 11/09/2007) Rv. 237124), ma è da escludersi che la pena patteggiata possa essere considerata illegale, ove il risultato finale del computo della pena non comporti l'irrogazione di una pena inferiore al minimo legale (ovvero superiore al massimo).
Anche la mancata specificazione dell'aumento per la continuazione non rende la pena illegale. Infatti, ha statuito questa Corte che: "in tema di patteggiamento, la circostanza che nel computo della pena effettuato in sentenza non sia indicato l'aumento per la continuazione non può essere ritenuta causa di illegittimità della decisione ove la sanzione concordata dalle parti ed applicata dal giudice risulti superiore al minimo edittale e dunque perfettamente legale" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 400 del 25/01/2000 Cc. (dep. 02/03/2000) Rv. 215409; in senso conforme Sez. 4, Sentenza n. 4382 del 28/09/2000 Cc. (dep. 08/11/2000) Rv. 217696). Nel caso di specie gli errori e le omissioni compiute nella determinazione della pena non incidono sul risultato finale, che risulta superiore al minimo legale, con il riconoscimento delle attenuanti prevalenti.
Di conseguenza il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2009