Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2001, n. 4572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4572 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' O 4 7 L L 3 . O N B , E E 1 E 9 C 9 N A 1 O - P I 1 PUBBLICA ITALIANA I Z 1 POPOLO ITALIAN045 72/0 1 - A ! D 1 R 2 T E S . I C L IN I G 9 E D 3 R U I A ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G D 6 4 E Oggetto E . T N T N . T E T SEZIONE PRIMA CIVILE S R S E A I ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA - Presidente R.G.N. 10469/99 Consigliere Cron.9830 Dott. Vincenzo FERRO Dott. Massimo BONOMO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Ud. 12/12/00 - Rel. Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente S ENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE elettivamente domiciliato in ROMA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE TROIA FILIPPO, dal Sig. 3000 PIAZZALE CLODIO 56, presso l'avvocato VACCARO FULVIO, per diritti L. che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce | 2.9. MAR. 2001 IL CANCELLIERE al ricorso;
ricorrente -
contro
ORCHIDEA Srl;
- intimata - avverso la sentenza n. 28/98 del Giudice di pace di CASCINA, depositata il 10/04/98; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2365 udienza del 12/12/2000 dal Consigliere Dott. Bruno -1- SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Aurelio GOLIA rigetto del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per il Svolgimento del processo Con citazione del 12-02-97, TR LI, quale titolare della ditta TO, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.256/96 emesso dal Giudice di Pace di Cascina ed avente ad oggetto il pagamento di £.1241.850 a favore della OR.CHI.DE.A. s.r.l., a titolo di fornitura di merce. L'opponente eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del suddetto giudice, in ordine all'emissione del decreto ingiuntivo in questione, per essere territorialmente competente il Giudice di Pace di Roma (luogo di residenza del preteso debitore, sede della ditta TO e luogo di conclusione del contratto di compravendita); eccepiva, inoltre, il difetto di idonea prova scritta del dedotto credito e la mancanza della propria titolarità passiva nel rapporto sostanziale controverso per non avere mai intrattenuto rapporti commerciali con la società opposta. L'adito Giudice, costituitasi la società OR.CHI.DE.A. s.r.l., con la sentenza in esame, emessa secondo equità ex art. 113, secondo comma, c.p.c. preliminarmente ritenuta la propria competenza territoriale in base al luogo di domicilio del creditore, rigettava l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ricorre per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., con quattro motivi, il TR LI;
non ha svolto attività difensiva l'intimata società. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce sia la violazione dell'art. 113 c.p.c. per omessa indicazione, trattandosi di un giudizio secondo equità, delle norme di diritto ritenute applicabili e di quelle non applicate, sia la violazione degli articoli in tema di competenza territoriale del giudice riguardo agli obblighi derivanti dalla conclusione del contratto di compravendita. Con il secondo, terzo e quarto motivo si sostiene l'omessa considerazione, rispettivamente, dell'insufficienza delle prove documentali, dell'essere l'opposizione fondata su prova scritta e della insussistenza della posizione debitoria dell'odierna ricorrente. Il ricorso non merita accoglimento. Quanto al primo motivo, deve osservarsi che il Giudice di Pace di Cascina ha correttamente ritenuto la propria competenza territoriale in base all'ultimo comma dell'art. 1498 c.c. (ad esso, tra l'altro, facendo esplicito riferimento) secondo cui, in relazione a un contratto di compravendita, il pagamento del prezzo, ove non eseguito al momento della consegna della merce, deve essere compiuto al domicilio del venditore;
tale norma, in particolare, è stata ritenuta applicabile al caso di specie per essere stato emesso dalla TO, al momento della consegna ad essa della merce, un'assegno risultato poi scoperto, con conseguenti morosità della stessa TO e competenza territoriale di detto Giudice di Pace, essendo il Comune di Cascina sede della creditrice società OR.CHI.DE.A s.r.l.. Le censure di cui al secondo, terzo e quarto motivo sono inammissibili: le stesse tendono, infatti, pur adducendo generiche violazioni di principi costituzionali e di non meglio precisati "principi generali dell'ordinamento", prospettano un vizio di mera, insufficiente motivazione, tendente ad un non consentito riesame, nella presente sede di legittimità, delle circostanze di fatto e delle prove documentali su cui il giudice di merito ha fondato, con ampie e logiche argomentazioni, la propria decisione, sostenendo sia la titolarità della posizione debitoria della TO, sia la fondatezza del credito (basato su prova scritta) vantato dalla OR.CHI.DE.A.. Non ricorrono, pertanto, come ormai, W con consolidato indirizzo giurisprudenziale, sostenuto da questa Corte (si veda, in particolare, Cass.S.U.n.761/99) i presupposti per l'esame di tale censura ex art.360, n.5, cp.c., non riguardando la stessa, in relazione ad una pronuncia di equità quale quella in esame (oggetto di ricorso per cassazione), i casi di assoluta carenza o di palese illogicità della motivazione. mancato svolgimento di attività difensiva da parte della stessa OR.CHI.DE.A. comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma, il 12-12-2000 L'estensore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 29 MAR. 2001 IL CANCELLIERE Wine Brines 11 Presidentigh IL CAN CRE Luisa Passing O L L O B E E 4 N 7 O 3 I ) . Z E N A , C R 1 T A 9 S I 9 P 1 G I - E 1 D P 1 - E A 1 D 2 C I E T D I N E R S E